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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47443/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo è manifestamente infondato poiché si deduce l'assenza di motivazione sui motivi di appello senza indicare su quali specifiche deduzioni sia stata omessa la risposta e la rilevanza ai fini della decisione.

Si rappresentano, poi, elementi di fatto, come le difficoltà economiche, che per giurisprudenza costante non eliminano la sussistenza del reato.

La motivazione sulla pena, contrariamente a quanto si rappresenta, è presente, mediante il richiamo all'art. 133 cod. pen. ed all'applicazione della pena prossima al minimo edittale.

Il secondo motivo, sul vizio di manifesta illogicità della motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non è consentito dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta questioni di merito ed in fatto.

Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità; né risulta correttamente prospettato il travisamento della prova.

Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici.

Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità del motivo si estende ai motivi nuovi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo è manifestamente infondato poiché si deduce l'assenza di motivazione sui motivi di appello senza indicare su quali specifiche deduzioni sia stata omessa la risposta e la rilevanza ai fini della decisione. Si rappresentano, poi, elementi di fatto, come le difficoltà economiche, che per giurisprudenza costante non eliminano la sussistenza del reato. La motivazione sulla pena, contrariamente a quanto si rappresenta, è presente, mediante il richiamo all'art. 133 cod. pen. ed all'applicazione della pena prossima al minimo edittale. Il secondo motivo, sul vizio di manifesta illogicità della motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non è consentito dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta questioni di merito ed in fatto. Si critica, inoltre, l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito proponendo alla Corte una lettura alternativa; la rilettura delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità; né risulta correttamente prospettato il travisamento della prova. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità del motivo si estende ai motivi nuovi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 47443/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris