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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32862/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’assise d’appello di Napoli, con l’ordinanza indicata nel preambolo, ha rigettato l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] C acciapuoti aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in relazione aireati accertati con le sentenze emesse: -a) d a l G iudice per le indagini preliminari del T ribunale di Napoli , in data 2 marzo 2016(condanna per partecipazione all ’ associazione mafiosa denominata clan deiCasalesi - fazione [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2012 al settembre 2014 , reato unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. con ulteriore violazionedell’art.416 biscod. pen. giudicata della Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2013,sempre relativa all’affiliazione al clan dei Casalesi ma fino all’ottobre 2010); - b) dalla Corte di assise di appello di Napoli , in data 3 1 maggio 202 2, (condanna alla pena di vent’anni di reclusione in relazione al reato diomicidio di [OSCURATO:PERSONA],commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 20 aprile2010, e d ai reati strumentali di detenzione di armi e di ricettazione ) .

A ragione della decisione, la Corte partenopea osserva che i reati non sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso:[OSCURATO:PERSONA], come accertato dalle sentenze in esecuzione, sin dall ’ affiliazione al clan dei Casalesi è rimasto inseritonel gruppo dedito a gestire le azioni estorsive senza entrare a far partedel gruppo di fuoco; la sua partecipazione all ’ omicidio di L aiso , con il ruolo di specchiettista, è stata decisa il giorno prima dell ’ agguato allor quando era sopravvenuta l’esigenza deltutto estemporanea, della collaborazione di un affiliato in grado di riconoscere il bersaglio e di indicarlo ai killer. 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunciaviolazione dell ’art . 81 , secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione.

Lamenta che la continuazione tra i reati è stata esclusa , nonostante la sussistenza di tuttii presupposti di diritto e di fatto, a causa del travisamento dei fatti accertati in sede di cognizione e dell’erronea lettura delle sentenze che hanno accertato i reati oggetto della richiesta ex art. 81, secondo comma, cod. pen.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice del l ’ esecuzione , né nella sentenza sub a) né in quella resa dalla Corte di appello di Napoli il 22 gennaio 2013 risulta accertato che C acciapuoti all ’ interno dell ’ organizzazione capeggiat a da [OSCURATO:PERSONA] avesse il compito esclusivo di gestire leestorsioni.

Risulta, al contrario,che egli fosse uno dei “ fedelissim i” del capo clan ed avesse, nella qualità di“capozona”, una competenza territoriale estesa a tutte le questioni , tra cui , così come espressamente riportato nel capo di imputazione, la “ repressione violenta dei contrasti interni”, da realizzare “ anche con l ’ uso della violenza … contro le persone”.

Come risulta dalle letture unitaria di entrambe le sentenze indicate nella richiesta di applicazione della disciplina della continuazione nonché dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Barbato, Panaro, Monaco, Piccolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C acciapuoti , n ella qualità di “capozona”,aveva aderito all’ordine, impartito da [OSCURATO:PERSONA] , di uccidere [OSCURATO:PERSONA],affiliato del gruppo di cui egli stesso era responsabile .

L aiso era stato, infatti,accusato da molti sodali di avere trattenuto per sé somme di denaro provento delle estorsioni perpetrate dal clan , commettendo una serie di errori definiti perdonabili.

Contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] non eraintervenuto nell’organizzazione dell’azione omicidiaria soltanto la sera prima dell’agguato,ma era già stato portato aconoscenza del piano in precedenza, tanto da avvertire telefonicamenteSchiavone, qualche mese prima, dell a sopravvenuta impossibilitàdi realizzare il progetto di uccidere [OSCURATO:PERSONA] a causa di una soffiata .

La Corte di appello ha totalmente travisato il contenuto dellasentenza sub b), che in nessuna parte ritieneaccertata la partecipazione di C acciapuoti all ’ omicidio per ragioni estemporaneelegate all ’ esigenza , insorta la sera prima dell ’ agguato, di coinvolgerloquale unico soggetto in grado di riconoscere la vittima .

In ogni caso, i Giudici della cognizione danno per accertato che l ’ omicidio è stato eseguitosenza che C acciapuoti preventivamente indicasse la vittima ai kille r .

Il travisamento del contenuto delle sentenze è stato determinante: la decisione di non riconoscereil vincolo della continuazione tra il reato di omicidio commesso nell’ambito dell’associazione clan dei Casalesi ed i reati di partecipazione alla stessaassociazione consumati nel medesimo arco temporale è fondata sull’asserita contingenza ed estemporaneità del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’azione omicidiaria, a sua volta desunta da un dato di fatto inesistente ovvero l’inserimento del condannato nell’associazione al solo fine di occuparsi delle attività estorsive, con conseguente mancata adesione , sin dall’affiliazione,al progetto di comm ettere tutte le azioni sanguinarie f unzionali alla sopravvivenzadell’associazione.

CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso è fondato.

1. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Cortedi legittimità, l’identità del bene giuridico violato o delle modalità di commissione, così come la vicinanza temporale fra le varie condotte criminose costituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell’esistenza di quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione.

Tale affermazione di principio conserva validità anche in riferimento alle posizioni di quanti siano organici ad associazioni di stampo mafioso, i quali, per quanto genericamente determinati a svolgere i compiti criminosi loro assegnati, devono anch’essi essersi prefigurati, almeno nelle linee generali, ed aver voluto commettere tutti i reati poi realizzati sin da un momento antecedente la consumazione del primo.

Muovendo da tale premessa, la giurisprudenza di legittimità non ha ritenuto configurabileil nesso della continuazione tra il reato associativo e quei reati fine, quali gli omicidi in danno di esponenti rivali o, di altri oppositori del potere mafioso, se detti illeciti, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non risultino programmati in via originaria, ma deliberati sulla spinta di esigenze contingenti ed occasionali, non preventivamente raffigurate dal soggetto agente ( cfr. Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489).

Parimenti, si è ritenuto che la corrispondenza del movente ispiratore delle singole condotte omicidiarie non sia sufficiente per poter ravvisare l’unicità del disegno criminoso, quando il proposito non sia qualificato da specificità e concretezza nella prefigurazione delle singole azioni esecutive (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307).

2. L’ordinanza impugnatachiamata ad applicare gli illustrati principi non ha seguito un percorso motivazionale logico e comunque in grado di resiste alle censure formulate dal ricorrente.

Il giudice dell’esecuzione ha escluso la configurabilità della continuazione ritenendo accertato in sede cognitivache [OSCURATO:PERSONA], non inseri to nel “gruppo dei killer”, era stato chiamato a partecipareall ’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] per una “necessità”del tutto estemporanea , essendo “ l ’ unico in grad o di rico no scere il bersaglio e di indicarloai killer”.

Nel pervenirea siffatta conclusione la Corte distrettuale, tuttavia, n on si è minimamente soffermatasulla tesi alter n ativa , articolata , con specif ici e puntuali riferimenti al compendio probatorio acquisto in sede di cognizione,nell’istanza di unificazione dei reati,secondo cui [OSCURATO:PERSONA] , investito di un ruolo di vertice nel sodalizio, si era reso disponibile, sin dalla sua affiliazione al clan dei Casalesi , a compiere tutti gli atti necessari a reprimere, anche con la violenza , gli eventuali contrasti interni e che , proprio per perseguire tale scopo , aveva contributo a deliberare l’uccisone di [OSCURATO:PERSONA], affilato al suo gruppo reo di trasgressioni “imperdonabili”,partecipando, pertanto, alla pianificazione dell ’ agg u ato e dando il suo contributo alla sua esecuzionenon per ragioni sopravvenute e contin g enti .

Tale carenza radicale di confronto criticocon le allegazioni difensive, pur di carattere potenzialmente decisivo, ha finito per rendere le argomentazioni utilizzate apodittiche ed il complessivo apparato giustificativo ill ogico , se non apparente.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioalla Corte d’assise d’appello di Napoli affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzati e colmando le evidenziate lacune motivazionali.

È, infine, il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice-persona fisica che pronunciato l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’assise d’appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’assise d’appello di Napoli, con l’ordinanza indicata nel preambolo, ha rigettato l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] C acciapuoti aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in relazione aireati accertati con le sentenze emesse: -a) d a l G iudice per le indagini preliminari del T ribunale di Napoli , in data 2 marzo 2016(condanna per partecipazione all ’ associazione mafiosa denominata clan deiCasalesi - fazione [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2012 al settembre 2014 , reato unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. con ulteriore violazionedell’art.416 biscod. pen. giudicata della Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2013,sempre relativa all’affiliazione al clan dei Casalesi ma fino all’ottobre 2010); - b) dalla Corte di assise di appello di Napoli , in data 3 1 maggio 202 2, (condanna alla pena di vent’anni di reclusione in relazione al reato diomicidio di [OSCURATO:PERSONA],commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 20 aprile2010, e d ai reati strumentali di detenzione di armi e di ricettazione ) . A ragione della decisione, la Corte partenopea osserva che i reati non sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso:[OSCURATO:PERSONA], come accertato dalle sentenze in esecuzione, sin dall ’ affiliazione al clan dei Casalesi è rimasto inseritonel gruppo dedito a gestire le azioni estorsive senza entrare a far partedel gruppo di fuoco; la sua partecipazione all ’ omicidio di L aiso , con il ruolo di specchiettista, è stata decisa il giorno prima dell ’ agguato allor quando era sopravvenuta l’esigenza deltutto estemporanea, della collaborazione di un affiliato in grado di riconoscere il bersaglio e di indicarlo ai killer. 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denunciaviolazione dell ’art . 81 , secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che la continuazione tra i reati è stata esclusa , nonostante la sussistenza di tuttii presupposti di diritto e di fatto, a causa del travisamento dei fatti accertati in sede di cognizione e dell’erronea lettura delle sentenze che hanno accertato i reati oggetto della richiesta ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice del l ’ esecuzione , né nella sentenza sub a) né in quella resa dalla Corte di appello di Napoli il 22 gennaio 2013 risulta accertato che C acciapuoti all ’ interno dell ’ organizzazione capeggiat a da [OSCURATO:PERSONA] avesse il compito esclusivo di gestire leestorsioni. Risulta, al contrario,che egli fosse uno dei “ fedelissim i” del capo clan ed avesse, nella qualità di“capozona”, una competenza territoriale estesa a tutte le questioni , tra cui , così come espressamente riportato nel capo di imputazione, la “ repressione violenta dei contrasti interni”, da realizzare “ anche con l ’ uso della violenza … contro le persone”. Come risulta dalle letture unitaria di entrambe le sentenze indicate nella richiesta di applicazione della disciplina della continuazione nonché dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Barbato, Panaro, Monaco, Piccolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C acciapuoti , n ella qualità di “capozona”,aveva aderito all’ordine, impartito da [OSCURATO:PERSONA] , di uccidere [OSCURATO:PERSONA],affiliato del gruppo di cui egli stesso era responsabile . L aiso era stato, infatti,accusato da molti sodali di avere trattenuto per sé somme di denaro provento delle estorsioni perpetrate dal clan , commettendo una serie di errori definiti perdonabili. Contrariamente a quanto si legge nell’ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] non eraintervenuto nell’organizzazione dell’azione omicidiaria soltanto la sera prima dell’agguato,ma era già stato portato aconoscenza del piano in precedenza, tanto da avvertire telefonicamenteSchiavone, qualche mese prima, dell a sopravvenuta impossibilitàdi realizzare il progetto di uccidere [OSCURATO:PERSONA] a causa di una soffiata . La Corte di appello ha totalmente travisato il contenuto dellasentenza sub b), che in nessuna parte ritieneaccertata la partecipazione di C acciapuoti all ’ omicidio per ragioni estemporaneelegate all ’ esigenza , insorta la sera prima dell ’ agguato, di coinvolgerloquale unico soggetto in grado di riconoscere la vittima . In ogni caso, i Giudici della cognizione danno per accertato che l ’ omicidio è stato eseguitosenza che C acciapuoti preventivamente indicasse la vittima ai kille r . Il travisamento del contenuto delle sentenze è stato determinante: la decisione di non riconoscereil vincolo della continuazione tra il reato di omicidio commesso nell’ambito dell’associazione clan dei Casalesi ed i reati di partecipazione alla stessaassociazione consumati nel medesimo arco temporale è fondata sull’asserita contingenza ed estemporaneità del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell’azione omicidiaria, a sua volta desunta da un dato di fatto inesistente ovvero l’inserimento del condannato nell’associazione al solo fine di occuparsi delle attività estorsive, con conseguente mancata adesione , sin dall’affiliazione,al progetto di comm ettere tutte le azioni sanguinarie f unzionali alla sopravvivenzadell’associazione. CONSIDERATOIN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Cortedi legittimità, l’identità del bene giuridico violato o delle modalità di commissione, così come la vicinanza temporale fra le varie condotte criminose costituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell’esistenza di quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. Tale affermazione di principio conserva validità anche in riferimento alle posizioni di quanti siano organici ad associazioni di stampo mafioso, i quali, per quanto genericamente determinati a svolgere i compiti criminosi loro assegnati, devono anch’essi essersi prefigurati, almeno nelle linee generali, ed aver voluto commettere tutti i reati poi realizzati sin da un momento antecedente la consumazione del primo. Muovendo da tale premessa, la giurisprudenza di legittimità non ha ritenuto configurabileil nesso della continuazione tra il reato associativo e quei reati fine, quali gli omicidi in danno di esponenti rivali o, di altri oppositori del potere mafioso, se detti illeciti, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non risultino programmati in via originaria, ma deliberati sulla spinta di esigenze contingenti ed occasionali, non preventivamente raffigurate dal soggetto agente ( cfr. Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489). Parimenti, si è ritenuto che la corrispondenza del movente ispiratore delle singole condotte omicidiarie non sia sufficiente per poter ravvisare l’unicità del disegno criminoso, quando il proposito non sia qualificato da specificità e concretezza nella prefigurazione delle singole azioni esecutive (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307). 2. L’ordinanza impugnatachiamata ad applicare gli illustrati principi non ha seguito un percorso motivazionale logico e comunque in grado di resiste alle censure formulate dal ricorrente. Il giudice dell’esecuzione ha escluso la configurabilità della continuazione ritenendo accertato in sede cognitivache [OSCURATO:PERSONA], non inseri to nel “gruppo dei killer”, era stato chiamato a partecipareall ’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] per una “necessità”del tutto estemporanea , essendo “ l ’ unico in grad o di rico no scere il bersaglio e di indicarloai killer”. Nel pervenirea siffatta conclusione la Corte distrettuale, tuttavia, n on si è minimamente soffermatasulla tesi alter n ativa , articolata , con specif ici e puntuali riferimenti al compendio probatorio acquisto in sede di cognizione,nell’istanza di unificazione dei reati,secondo cui [OSCURATO:PERSONA] , investito di un ruolo di vertice nel sodalizio, si era reso disponibile, sin dalla sua affiliazione al clan dei Casalesi , a compiere tutti gli atti necessari a reprimere, anche con la violenza , gli eventuali contrasti interni e che , proprio per perseguire tale scopo , aveva contributo a deliberare l’uccisone di [OSCURATO:PERSONA], affilato al suo gruppo reo di trasgressioni “imperdonabili”,partecipando, pertanto, alla pianificazione dell ’ agg u ato e dando il suo contributo alla sua esecuzionenon per ragioni sopravvenute e contin g enti . Tale carenza radicale di confronto criticocon le allegazioni difensive, pur di carattere potenzialmente decisivo, ha finito per rendere le argomentazioni utilizzate apodittiche ed il complessivo apparato giustificativo ill ogico , se non apparente. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioalla Corte d’assise d’appello di Napoli affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzati e colmando le evidenziate lacune motivazionali. È, infine, il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice-persona fisica che pronunciato l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l’apprezzamento demandato al giudice dell’esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’assise d’appello di
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