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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 25076/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] diMessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 6 marzo 2025 il magistrato di sorveglianza di Messinaha respinto l’istanza di autorizzazione all’uscita dal domicilio per svolgere attivitàlavorativa presentata dal condannato, in detenzione domiciliare, AntoninoCannavò.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchéla norma subordina l’autorizzazione all’esistenza di necessarie esigenze di vitache, nel caso in esame, erano state documentate.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché l’ordinanza, scritta a mano, è in alcuni punti non leggibile.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

Il collegio ha acquisito d’ufficio il certificato dello stato di esecuzione, dacui emerge che la pena è stata interamente espiata il 24 maggio 2026, e che ilprocedimento di esecuzione è stato archiviato per avvenuta espiazione dellapena in detenzione domiciliare.

Si trattava, d’altronde, della espiazione di unapena di tre mesi di reclusione.La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che in situazioni, qualequella in esame, in cui, dopo la presentazione del ricorso, e prima del giudizio dilegittimità, il condannato sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazionedella pena, il ricorso per cassazione incardinato dal condannato diventainammissibile, per carenza d'interesse (Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020, dep.2021, Leonardi, Rv. 280171).D’altronde, l'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbeper l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quellaesistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578– 01).Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591,comma 1, lett. a), cod. proc. pen.2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condannadella ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzionepecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la stessa non comportauna ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diMessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 6 marzo 2025 il magistrato di sorveglianza di Messinaha respinto l’istanza di autorizzazione all’uscita dal domicilio per svolgere attivitàlavorativa presentata dal condannato, in detenzione domiciliare, AntoninoCannavò.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchéla norma subordina l’autorizzazione all’esistenza di necessarie esigenze di vitache, nel caso in esame, erano state documentate.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché l’ordinanza, scritta a mano, è in alcuni punti non leggibile.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Il collegio ha acquisito d’ufficio il certificato dello stato di esecuzione, dacui emerge che la pena è stata interamente espiata il 24 maggio 2026, e che ilprocedimento di esecuzione è stato archiviato per avvenuta espiazione dellapena in detenzione domiciliare. Si trattava, d’altronde, della espiazione di unapena di tre mesi di reclusione.La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che in situazioni, qualequella in esame, in cui, dopo la presentazione del ricorso, e prima del giudizio dilegittimità, il condannato sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazionedella pena, il ricorso per cassazione incardinato dal condannato diventainammissibile, per carenza d'interesse (Sez. 5, n. 2552 del 11/12/2020, dep.2021, Leonardi, Rv. 280171).D’altronde, l'eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbeper l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quellaesistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578– 01).Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591,comma 1, lett. a), cod. proc. pen.2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condannadella ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzionepecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto la stessa non comportauna ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]