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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22480/2026

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e d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il motivo con cui si deduce inosservanza od erronea applicazionedella legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione nonè consentito in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura che risultanoessere stati già esaminati e confutati, nel senso della loro infondatezza, dai giudici di merito,i quali hanno indicato convergenti elementi di tipo indiziario che - a fronte anche dell’assenzadi decisive allegazioni in ordine alla tesi difensiva, motivatamente disattesa dai giudici dimerito - risultano logicamente dimostrativi di una consapevole disponibilità della resdelittuosa, né potendo chiedersi alla Corte di legittimità, mediante una rilettura delleemergenze processuali, di sostituire la propria valutazione a quella svolta dai giudici dimerito;che, peraltro, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato diricettazione oltre ad avere evidenziato la portata indiziante degli elementi di fatto declinatianche nella sentenza impugnata, la Corte di merito ha richiamato il principio di dirittoenunciato dalla Corte di legittimità secondo cui “Ai fini della configurabilità del delitto diricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delittocostituisce prova della conoscenza della illecita provenienza” (Sez. 1, n. 13599 del13/03/2012, Rv. 252285 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso debba dichiararsi inammissibili, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il motivo con cui si deduce inosservanza od erronea applicazionedella legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione nonè consentito in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura che risultanoessere stati già esaminati e confutati, nel senso della loro infondatezza, dai giudici di merito,i quali hanno indicato convergenti elementi di tipo indiziario che - a fronte anche dell’assenzadi decisive allegazioni in ordine alla tesi difensiva, motivatamente disattesa dai giudici dimerito - risultano logicamente dimostrativi di una consapevole disponibilità della resdelittuosa, né potendo chiedersi alla Corte di legittimità, mediante una rilettura delleemergenze processuali, di sostituire la propria valutazione a quella svolta dai giudici dimerito;che, peraltro, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato diricettazione oltre ad avere evidenziato la portata indiziante degli elementi di fatto declinatianche nella sentenza impugnata, la Corte di merito ha richiamato il principio di dirittoenunciato dalla Corte di legittimità secondo cui “Ai fini della configurabilità del delitto diricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delittocostituisce prova della conoscenza della illecita provenienza” (Sez. 1, n. 13599 del13/03/2012, Rv. 252285 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso debba dichiararsi inammissibili, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22480/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris