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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 24581/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15821/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 917/2020depositata il 06/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14740/2007 del 15.7.2007, in accoglimento della domanda proposta dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2001 e di determinazione del compenso dell’amministratore unico della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 529/2016 del 27.1.2017, ha accolto l'impugnazione spiegata dalla società, dichiarando il difetto di legittimazione attiva per sopravvenuta carenza di interesse, per avere gli attori perso la qualità di soci, e d ha disposto l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in «considerazione di ragioni diopportunità», dal momento che la situazione verificatasi impediva ogni valutazione in ordine alle spese medesime, rendendo non più delibabile la soccombenza nel merito.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 20762/17 del 4.9.2017, ha annullato la predetta sentenza della Corte territoriale, evidenziando che la predetta pronuncia aveva violato il principiosecondo cui “ la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e darendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere unespresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle risp ettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento del la s occombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale coronario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese ” Questa Corte, nella predetta pronuncia di annullamento, ha, altresì, osservato che la Corte d'appello aveva errato nell'affermare che la perdita da parte dei ricorrenti della loro qualità di soci precludesse lo scrutinio del merito della controversia ed aveva parimenti errato nell'omettere la verifica della soccombenza virtuale per i fini del riparto delle spese.

La Corte di Appello di Roma, qualegiudice del rinvio, con sentenza n. 91/2020, depositata il 6.2.2020, ha quindi condannato Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali sostenute nei vari gradi del giudizio, così determinate: per il 1° grado, in conformità di quanto liquidato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 14740/2007; per il giudizio d’appello in € 9.515,00 per compenso, oltre accessori di legge; per il giudizio di cassazione in € 1.236,00 per spese, € 5.250,00 per compenso, oltre accessori legge; per il giudizio di rinvio, in € 777,00 per spese ed e 4.757,00 per compenso, oltre accessori di legge.

Il giudice di rinvio ha ritenuto di ravvisare la soccombenza virtuale a carico della predetta Casa di Cura, tenuto conto che la delibera assembleare impugnata era annullabile.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa degli artt. 91, 112 e 336 cod. proc. civ..

Deduce la ricorrente di aver, in sede di appello, impugnato la sentenza di primo grado con un unico motivo circoscritto al fatto sopravvenuto della perdita della qualità di socio degli impugnati, senza impugnare per altri motivi di merito, così delimitando, ai sensi degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., i confini ed il perimetro del giudizio di impugnazione.

Ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto verificare che nell’originario giudizio d’appello nessuna parte aveva chiesto uno scrutinio del merito della controversia, atteso che la stessa ricorrente si era limitata a coltivare l’unico motivo d’appello fondato sulla perdita della qualità di soci degli impugnanti e gli allora appellati si era limitati a resistere, non riproponendo il merito di quanto valutato dal giudice di primo grado.

Ne consegue che, avuto riguardo alla situazione cristallizzata in appello, il giudice di rinvio non avrebbe potuto applicare, in concreto, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, e procedere a valutare il merito della controversia, ai fini della soccombenza virtuale, pena la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

In ogni caso, ad avviso della ricorrente, la sentenza del giudice di rinvio è giuridicamente censurabile anche per come ha applicato il principio della soccombenza virtuale.

Orbene, tenuto conto che nell’originario giudizio di appello la ricorrente aveva proposto un unico motivo, come sopra illustrato, attinente alla perdita della qualità di soci degli impugnanti, in riferimento a tale motivo, la stessa era risultata vincitrice al 100%.

Pertanto, anche applicando il principio della soccombenza virtuale, la ricorrente non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese di lite, perché, in tal modo, si è giunti alla conclusione aberrante che è stata condannata alle spese di lite la parte totalmente vittoriosa sull’unico motivo d’appello.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed indeterminatezza.

Va osservato che, come evincibile dal principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza di annullamento n. 20762/2017 (vedi parte narrativa), la cessazione della materia del contendere (per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio ) costituisce il necessario presupposto per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale, ai fini del regolamento delle spese.

E’ proprio l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta della pronuncia di merito che, in difetto di un accordo delle parti sulla regolamentazione delle spese, non solo consente, ma addirittura impone lo scrutinio di merito della causa per verificare quale delle due parti sarebbe stata “virtualmente” soccombente, e ciò ai fini dell’accollo delle spese di lite.

Nel caso di specie, non a caso, questa Corte ha sanzionato, annullandola, la sentenza della Corte di Appello che, nonostante il venir meno della materia del contendere e la mancanza di un accordo tra le parti per la regolamentazione delle spese, aveva omesso lo scrutinio del merito anche ai soli fini della valutazione della soccombenza virtuale.

E’ quindi palesemente erronea l’osservazione della ricorrente secondo cui, nel caso in esame, la Corte d’Appello, e, poi, anche il giudice del rinvio, non avrebbe potuto procedere all’accertamento della soccombenza virtuale solo perché l’odierna ricorrente, nell’atto di appello non aveva impugnato la sentenza di primo grado per ragioni di merito, ma solo per far valere la sopravvenuta carenza di interesse (in conseguenza della perdita della qualità di soci) degli attori.

E’ evidente che la mancata impugnazione, da parte della società ricorrente, della sentenza di primo grado per ragioni di merito non impedisca affatto di valutare la soccombenza virtuale, ma darebbe luogo, semmai, alla formazione di un giudicato interno su tale punto, così vincolando la decisione del giudice nella valutazione della soccombenza virtuale.

Nel caso di specie, il giudice di rinvio, anche a prescindere dall’eventuale formazione di un giudicato interno sul merito della causa, ha comunque ritenuto “virtualmente soccombente” l’odierna ricorrente sul rilievo dell’avvenuto accertamento nel corso della causa della annullabilità della delibera assembleare impugnata e tale ratio decidendinon è stata specificamente censurata.

Va, infine, osservato che l’odierna ricorrente non è risultata affatto totalmente vincitrice nell’originario giudizio d’appello, e ciò alla luce del principio, sopra enunciato, secondo cui la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, non giustifica la pronuncia di inammissibilità della domanda della parte il cui interesse sia venuto meno, ma solo la rimozione delle sentenze eventualmente già emesse, in accoglimento di quella domanda, perché prive di attualità.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 4 DM n. 55/2014.

Lamenta il ricorrente che il giudice di rinvio ha liquidato le spese di lite sia per l’originario giudizio di appello, sia per lo stesso giudizio di rinvio, in base ad importi medi e per quattro fasi processuali, e ciò nonostante che in entrambi i giudizi non vi sia stata la fase istruttoria.

4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, che non emerge affatto dalla sentenza impugnata che il giudice di rinvio abbia inteso liquidare i compensi nella tariffa media e che abbia voluto considerare anche la fase istruttoria, sia nell’originario giudizio di appello che nel giudizio di rinvio.

La sentenza impugnata non lo afferma in alcun modo e la ricorrente non ha avuto neppure cura di precisare da quali elementi abbia tratto tale convincimento.

Ne consegue che questa Corte non può sindacare la liquidazione delle spese effettuate dal giudice di merito, non avendo neppure la ricorrente dedotto che il giudice di rinvio, nel liquidare le spese di lite, abbia eventualmente oltrepassato i massimi tariffari previsti dalle tabelle vigenti (unica ipotesi, unitamente a quella della liquidazione delle spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa, in cui questa Corte può sindacare la statuizione sulle spese del giudice di merito).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi , oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo

13. Roma, così deciso il 18.5.23 LaPresidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Sez. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale Ud.11/02/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17665/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 08/09/2025: nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già controricorrenti- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24581/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. 1) Vista l’istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Alessandra e Francesca e di [OSCURATO:PERSONA], di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 24581/2023 Racc.

Gen., pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per mancato riconoscimento della distrazione delle spese; Rilevato che dagli atti prodotti risulta che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. (pag. 13 controricorso notificato il 24/6/2020 e pag. 11 della memoria depositata il 4/5/2023) e aveva avanzato istanza di distrazione delle spese e che la fissazione dell’odierna camera di consiglio è stata comunicata alle parti; Ritenuto sussistente l’errore materiale su indicato; P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale dell’Ordinanza n. 24581/2023 Racc.

Gen., pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa inter partes nel giudizio recante n. 15821/2020 R.G., nella parte in cui, nel dispositivo della stessa, a pag. 7, la Corte di Cassazione ha liquidato le spese del giudizio in favore dei controricorrenti e non in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., sostituendo alla dicitura “Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”, la dicitura “Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge da liquidarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15821/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 917/2020depositata il 06/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14740/2007 del 15.7.2007, in accoglimento della domanda proposta dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2001 e di determinazione del compenso dell’amministratore unico della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 529/2016 del 27.1.2017, ha accolto l'impugnazione spiegata dalla società, dichiarando il difetto di legittimazione attiva per sopravvenuta carenza di interesse, per avere gli attori perso la qualità di soci, e d ha disposto l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in «considerazione di ragioni diopportunità», dal momento che la situazione verificatasi impediva ogni valutazione in ordine alle spese medesime, rendendo non più delibabile la soccombenza nel merito. Questa Corte, con l’ordinanza n. 20762/17 del 4.9.2017, ha annullato la predetta sentenza della Corte territoriale, evidenziando che la predetta pronuncia aveva violato il principiosecondo cui “ la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e darendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere unespresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle risp ettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento del la s occombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale coronario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese ” Questa Corte, nella predetta pronuncia di annullamento, ha, altresì, osservato che la Corte d'appello aveva errato nell'affermare che la perdita da parte dei ricorrenti della loro qualità di soci precludesse lo scrutinio del merito della controversia ed aveva parimenti errato nell'omettere la verifica della soccombenza virtuale per i fini del riparto delle spese. La Corte di Appello di Roma, qualegiudice del rinvio, con sentenza n. 91/2020, depositata il 6.2.2020, ha quindi condannato Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali sostenute nei vari gradi del giudizio, così determinate: per il 1° grado, in conformità di quanto liquidato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 14740/2007; per il giudizio d’appello in € 9.515,00 per compenso, oltre accessori di legge; per il giudizio di cassazione in € 1.236,00 per spese, € 5.250,00 per compenso, oltre accessori legge; per il giudizio di rinvio, in € 777,00 per spese ed e 4.757,00 per compenso, oltre accessori di legge. Il giudice di rinvio ha ritenuto di ravvisare la soccombenza virtuale a carico della predetta Casa di Cura, tenuto conto che la delibera assembleare impugnata era annullabile. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa degli artt. 91, 112 e 336 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente di aver, in sede di appello, impugnato la sentenza di primo grado con un unico motivo circoscritto al fatto sopravvenuto della perdita della qualità di socio degli impugnati, senza impugnare per altri motivi di merito, così delimitando, ai sensi degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., i confini ed il perimetro del giudizio di impugnazione. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto verificare che nell’originario giudizio d’appello nessuna parte aveva chiesto uno scrutinio del merito della controversia, atteso che la stessa ricorrente si era limitata a coltivare l’unico motivo d’appello fondato sulla perdita della qualità di soci degli impugnanti e gli allora appellati si era limitati a resistere, non riproponendo il merito di quanto valutato dal giudice di primo grado. Ne consegue che, avuto riguardo alla situazione cristallizzata in appello, il giudice di rinvio non avrebbe potuto applicare, in concreto, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, e procedere a valutare il merito della controversia, ai fini della soccombenza virtuale, pena la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. In ogni caso, ad avviso della ricorrente, la sentenza del giudice di rinvio è giuridicamente censurabile anche per come ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Orbene, tenuto conto che nell’originario giudizio di appello la ricorrente aveva proposto un unico motivo, come sopra illustrato, attinente alla perdita della qualità di soci degli impugnanti, in riferimento a tale motivo, la stessa era risultata vincitrice al 100%. Pertanto, anche applicando il principio della soccombenza virtuale, la ricorrente non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese di lite, perché, in tal modo, si è giunti alla conclusione aberrante che è stata condannata alle spese di lite la parte totalmente vittoriosa sull’unico motivo d’appello. 2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed indeterminatezza. Va osservato che, come evincibile dal principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza di annullamento n. 20762/2017 (vedi parte narrativa), la cessazione della materia del contendere (per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio ) costituisce il necessario presupposto per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale, ai fini del regolamento delle spese. E’ proprio l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta della pronuncia di merito che, in difetto di un accordo delle parti sulla regolamentazione delle spese, non solo consente, ma addirittura impone lo scrutinio di merito della causa per verificare quale delle due parti sarebbe stata “virtualmente” soccombente, e ciò ai fini dell’accollo delle spese di lite. Nel caso di specie, non a caso, questa Corte ha sanzionato, annullandola, la sentenza della Corte di Appello che, nonostante il venir meno della materia del contendere e la mancanza di un accordo tra le parti per la regolamentazione delle spese, aveva omesso lo scrutinio del merito anche ai soli fini della valutazione della soccombenza virtuale. E’ quindi palesemente erronea l’osservazione della ricorrente secondo cui, nel caso in esame, la Corte d’Appello, e, poi, anche il giudice del rinvio, non avrebbe potuto procedere all’accertamento della soccombenza virtuale solo perché l’odierna ricorrente, nell’atto di appello non aveva impugnato la sentenza di primo grado per ragioni di merito, ma solo per far valere la sopravvenuta carenza di interesse (in conseguenza della perdita della qualità di soci) degli attori. E’ evidente che la mancata impugnazione, da parte della società ricorrente, della sentenza di primo grado per ragioni di merito non impedisca affatto di valutare la soccombenza virtuale, ma darebbe luogo, semmai, alla formazione di un giudicato interno su tale punto, così vincolando la decisione del giudice nella valutazione della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, il giudice di rinvio, anche a prescindere dall’eventuale formazione di un giudicato interno sul merito della causa, ha comunque ritenuto “virtualmente soccombente” l’odierna ricorrente sul rilievo dell’avvenuto accertamento nel corso della causa della annullabilità della delibera assembleare impugnata e tale ratio decidendinon è stata specificamente censurata. Va, infine, osservato che l’odierna ricorrente non è risultata affatto totalmente vincitrice nell’originario giudizio d’appello, e ciò alla luce del principio, sopra enunciato, secondo cui la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, non giustifica la pronuncia di inammissibilità della domanda della parte il cui interesse sia venuto meno, ma solo la rimozione delle sentenze eventualmente già emesse, in accoglimento di quella domanda, perché prive di attualità. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 4 DM n. 55/2014. Lamenta il ricorrente che il giudice di rinvio ha liquidato le spese di lite sia per l’originario giudizio di appello, sia per lo stesso giudizio di rinvio, in base ad importi medi e per quattro fasi processuali, e ciò nonostante che in entrambi i giudizi non vi sia stata la fase istruttoria. 4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. Va, in primo luogo, che non emerge affatto dalla sentenza impugnata che il giudice di rinvio abbia inteso liquidare i compensi nella tariffa media e che abbia voluto considerare anche la fase istruttoria, sia nell’originario giudizio di appello che nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata non lo afferma in alcun modo e la ricorrente non ha avuto neppure cura di precisare da quali elementi abbia tratto tale convincimento. Ne consegue che questa Corte non può sindacare la liquidazione delle spese effettuate dal giudice di merito, non avendo neppure la ricorrente dedotto che il giudice di rinvio, nel liquidare le spese di lite, abbia eventualmente oltrepassato i massimi tariffari previsti dalle tabelle vigenti (unica ipotesi, unitamente a quella della liquidazione delle spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa, in cui questa Corte può sindacare la statuizione sulle spese del giudice di merito). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi , oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. Roma, così deciso il 18.5.23 LaPresidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Sez. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Correzione errore materiale Ud.11/02/2026 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17665/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 08/09/2025: nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già controricorrenti- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24581/2023 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. 1) Vista l’istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Alessandra e Francesca e di [OSCURATO:PERSONA], di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 24581/2023 Racc. Gen., pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per mancato riconoscimento della distrazione delle spese; Rilevato che dagli atti prodotti risulta che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. (pag. 13 controricorso notificato il 24/6/2020 e pag. 11 della memoria depositata il 4/5/2023) e aveva avanzato istanza di distrazione delle spese e che la fissazione dell’odierna camera di consiglio è stata comunicata alle parti; Ritenuto sussistente l’errore materiale su indicato; P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell’errore materiale dell’Ordinanza n. 24581/2023 Racc. Gen., pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa inter partes nel giudizio recante n. 15821/2020 R.G., nella parte in cui, nel dispositivo della stessa, a pag. 7, la Corte di Cassazione ha liquidato le spese del giudizio in favore dei controricorrenti e non in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., sostituendo alla dicitura “Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge”, la dicitura “Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge da liquidarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli
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