Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2022

Cassazione n. 36939/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 12/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 29/09/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, comma secondo, 476 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in relazione a tutti i reati a lui ascritti in epoca anteriore al 11/08/2014 perché estinti per prescrizione e, riqualificati ai sensi dell'art. 479 cod. pen. i reati di falso commessi quale presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] del comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché, ai sensi degli artt. 48, 479 cod. pen. quelli commessi quale partecipante alle riunioni di Giunta del medesimo comune, rideterminava la pena.

2. In data 21/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 81, 48, 479 cod. pen., 521 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, rispetto alla originaria imputazione - con cui era contestato all'imputato di aver inoltrato al comune false autocertificazioni attestanti la sua partecipazione a riunioni di Giunta comunale non tenutesi o alle quali egli non aveva partecipato -, egli è stato condannato per aver tratto in inganno il pubblico ufficiale mediante la presentazione di un elenco delle riunioni alle quali avrebbe partecipato, avendo il pubblico ufficiale certificato la sua presenza alle predette riunioni di Giunta; ciò avrebbe richiesto una modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., non essendo emersa la diversa condotta in modo chiaro dalle risultanze probatorie e non avendo avuto il ricorrente, quindi, la possibilità di difendersi, ad esempio attraverso l'esame di coloro che, indotti in errore, avevano attestato la sua partecipazione, nonché ai controlli effettuati, alle modalità dell'inganno ed alla condotta dell'imputato nei loro confronti, con conseguente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, 640 cod. pen., 521 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto, anche in relazione al reato di truffa, la condotta materiale risulta diversa da quella originariamente contestata, quanto alla consumazione del raggiro, essendosi verificata anche sotto tale aspetto la violazione del'art. 521 cod. proc. pen.;2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, 48, 479, 640 cod. pen., 195, 599, 514, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento alla falsa attestazione del 14/10/2014 e del 28/10/2014, uniche per le quali vi è stata affermazione di penale responsabilità, la sentenza impugnata si basa sulla mancata formale convocazione o sull'assenza di delibera, nonostante le dichiarazioni del sindaco Zacheo circa la possibilità che ciò avvenisse, anche in conformità con la giurisprudenza amministrativa e contabile; quanto all'attestazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inoltre, relativa alla partecipazione al Consiglio comunale dalle 08,30 alle 11,37 ed alla Giunta comunale dalle 11,37 alle 14,00 - e non relativa anche allo svolgimento di attività amministrativa fino alle ore 17,30, come erroneamente ritenuto dalle sentenze di merito - risulta acquisita agli atti la prova della formale convocazione del Consiglio comunale e la delibera n. 63 adottata nella stessa seduta, da cui risulta la presenza del ricorrente; anche per quanto riguarda l'attestazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la circostanza della mancata convocazione o della mancata delibera è stata riferita dal funzionario incaricato con una nota - n. 1019 del 27/01/2016 - mai acquisita agli atti, così come inutilizzabile è la deposizione del teste di P.G. circa il mancato riconoscimento della sottoscrizione da parte del funzionario, ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; quanto, infine, alla deposizione del maresciallo Leo, era stata eccepita la violazione dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen. in relazione al divieto di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., posto che la consultazione degli atti si era trasformata in una lettura degli stessi, nulla avendo motivato sul punto la Corte di merito; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. pen., 125, comma 3, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante gli elementi specifici indicati nel gravame in favore dell'imputato, il quale, tra l'atro, dopo la sentenza di primo grado ha integralmente risarcito il danno, circostanza documentata, su cui la Corte di merito ha omesso ogni motivazione; in ogni caso, si deduce la intervenuta prescrizione dei reati consumati in data 14/10/2014 e 28/10/2014 alle date, rispettivamente, del 15/11/2022 e 29/11/2022, inclusa la sospensione della prescrizione per mesi sette e giorni uno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Quanto alla violazione della disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, atteso che la Corte di merito ha fornjlo una ineccepibile motivazione sul punto, nella misura in cui ha ricordato .so4e fosse emerso dal giudizio che il Sirsi avesse attestato al segretario comunale, o ad altri funzionari comunali, la sua partecipazione alle riunioni di giunta, ottenendo, in tal modo, rimborsi non spettanti.

In tal senso, pur avendo il capo di imputazione ascritto all'imputato una condotta di false autocertificazioni, già il primo giudice aveva chiarito come le attestazioni fossero a firma di funzionari indotti in errore dal Sirsi; come emerso, infatti, dall'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alla deposizione del teste Assenzio, il Sirsi consegnava periodicamente al funzionario preposto un elenco contenente le date delle riunioni di giunta a cui egli aveva asseritamente partecipato, ed il funzionario, senza effettuare alcuna verifica circa la veridicità dell'elenco, emetteva le relative attestazioni.

Ne discende come la concreta modalità operativa della condotta decettiva risulta assolutamente chiara sin dall'istruttoria dibattimentale svolta nel corso del giudizio di primo grado, circostanza con cui il motivo di ricorso non si confronta affatto.

Ciò rende evidente come nessuna violazione del diritto di difesa dell'imputato possa essersi verificato, avendo egli avuto modo sin dal primo grado di giudizio di confrontarsi con la specifica modalità della condotta emersa, pur a fronte di una parzialmente diversa contestazione, limitata al solo profilo della redazione non di autocertificazioni, da parte dell'imputato, ma di documenti posti a fondamento di una induzione alla redazione di false certificazioni da parte dei preposti.

L'assunto argomentativo della Corte di merito, inoltre, risulta del tutto coerente con i principi ermeneutici di questa Corte regolatrice, secondo cui, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ciò significa che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso lo sviluppo processuale, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, che - come nel caso di specie - non risulti affatto modificata nella sua storicità, in quanto la descrizione del fatto ha solo reso più adeguato alle risultanze processuali l'enunciazione dell'editto accusatorio (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275455).Del tutto generico risulta il terzo motivo di ricorso, riferito a documentazione che non solo non risulta allegata al ricorso, ma non risulta neanche prodotta nel corso del giudizio di merito, mancando anche l'indicazione dell'udienza o delle udienze in cui sarebbe stata almeno richiesta la produzione documentale o la sua acquisizione da parte dei giudici di merito.

Parimenti generiche risultano le ulteriori doglianze, posto che la deposizione del sindaco Zacheo era già stata valutata come del tutto generica dalla Corte di merito e, sul punto, il ricorso si limita ad una indebita richiesta di rivisitazione di tale giudizio, così come del tutto generiche e non corrispondenti a specifiche doglianze contenute nei motivi di gravame, risultano le deduzioni circa la deposizione del teste Leo.

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha rilevato come la condotta delittuosa dell'imputato si fosse concretata in un vero e proprio stile di vita, del tutto incompatibile con il ricorso alle circostanze attenuanti generiche.

Quanto al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Findomestic — cui il Sirsi era stato condannato all'esito del giudizio di primo grado -, la sentenza impugnata ha dato atto della rinuncia, da parte della Findomestic, alla costituzione di parte civile, comunicata in data 15/06/2022 e, quindi, ha eliminato le relative statuizioni civili.

La Corte di merito ha, implicitamente, ritenuto di non considerare rilevante l'intervenuto risarcimento del danno ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur facendo conseguire da tale condotta l'effetto dell'eliminazione delle statuizioni civili; in tal senso non può in alcun modo considerarsi manchevole o insufficiente la motivazione della Corte di merito, che ha chiaramente ritenuto decisiva ed assorbente la reiterazione della condotta.

Peraltro, la sussistenza di elementi rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. costituisce un giudizio di fatto, che può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, sicché la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità, neanche quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 23/02/2004, P.G. in proc.

Anaclerio e altri, Rv. 229768).

L'inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante la prescrizione maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; Sez.

U, n. 11493 del 24/06/1998, Verga, Rv. 211469).Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 12/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 29/09/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 640, comma secondo, 476 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in relazione a tutti i reati a lui ascritti in epoca anteriore al 11/08/2014 perché estinti per prescrizione e, riqualificati ai sensi dell'art. 479 cod. pen. i reati di falso commessi quale presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] del comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché, ai sensi degli artt. 48, 479 cod. pen. quelli commessi quale partecipante alle riunioni di Giunta del medesimo comune, rideterminava la pena. 2. In data 21/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 81, 48, 479 cod. pen., 521 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto, rispetto alla originaria imputazione - con cui era contestato all'imputato di aver inoltrato al comune false autocertificazioni attestanti la sua partecipazione a riunioni di Giunta comunale non tenutesi o alle quali egli non aveva partecipato -, egli è stato condannato per aver tratto in inganno il pubblico ufficiale mediante la presentazione di un elenco delle riunioni alle quali avrebbe partecipato, avendo il pubblico ufficiale certificato la sua presenza alle predette riunioni di Giunta; ciò avrebbe richiesto una modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., non essendo emersa la diversa condotta in modo chiaro dalle risultanze probatorie e non avendo avuto il ricorrente, quindi, la possibilità di difendersi, ad esempio attraverso l'esame di coloro che, indotti in errore, avevano attestato la sua partecipazione, nonché ai controlli effettuati, alle modalità dell'inganno ed alla condotta dell'imputato nei loro confronti, con conseguente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, 640 cod. pen., 521 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto, anche in relazione al reato di truffa, la condotta materiale risulta diversa da quella originariamente contestata, quanto alla consumazione del raggiro, essendosi verificata anche sotto tale aspetto la violazione del'art. 521 cod. proc. pen.;2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 81, 48, 479, 640 cod. pen., 195, 599, 514, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento alla falsa attestazione del 14/10/2014 e del 28/10/2014, uniche per le quali vi è stata affermazione di penale responsabilità, la sentenza impugnata si basa sulla mancata formale convocazione o sull'assenza di delibera, nonostante le dichiarazioni del sindaco Zacheo circa la possibilità che ciò avvenisse, anche in conformità con la giurisprudenza amministrativa e contabile; quanto all'attestazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inoltre, relativa alla partecipazione al Consiglio comunale dalle 08,30 alle 11,37 ed alla Giunta comunale dalle 11,37 alle 14,00 - e non relativa anche allo svolgimento di attività amministrativa fino alle ore 17,30, come erroneamente ritenuto dalle sentenze di merito - risulta acquisita agli atti la prova della formale convocazione del Consiglio comunale e la delibera n. 63 adottata nella stessa seduta, da cui risulta la presenza del ricorrente; anche per quanto riguarda l'attestazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la circostanza della mancata convocazione o della mancata delibera è stata riferita dal funzionario incaricato con una nota - n. 1019 del 27/01/2016 - mai acquisita agli atti, così come inutilizzabile è la deposizione del teste di P.G. circa il mancato riconoscimento della sottoscrizione da parte del funzionario, ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; quanto, infine, alla deposizione del maresciallo Leo, era stata eccepita la violazione dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen. in relazione al divieto di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., posto che la consultazione degli atti si era trasformata in una lettura degli stessi, nulla avendo motivato sul punto la Corte di merito; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 133 cod. pen., 125, comma 3, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante gli elementi specifici indicati nel gravame in favore dell'imputato, il quale, tra l'atro, dopo la sentenza di primo grado ha integralmente risarcito il danno, circostanza documentata, su cui la Corte di merito ha omesso ogni motivazione; in ogni caso, si deduce la intervenuta prescrizione dei reati consumati in data 14/10/2014 e 28/10/2014 alle date, rispettivamente, del 15/11/2022 e 29/11/2022, inclusa la sospensione della prescrizione per mesi sette e giorni uno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Quanto alla violazione della disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., il primo ed il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, atteso che la Corte di merito ha fornjlo una ineccepibile motivazione sul punto, nella misura in cui ha ricordato .so4e fosse emerso dal giudizio che il Sirsi avesse attestato al segretario comunale, o ad altri funzionari comunali, la sua partecipazione alle riunioni di giunta, ottenendo, in tal modo, rimborsi non spettanti. In tal senso, pur avendo il capo di imputazione ascritto all'imputato una condotta di false autocertificazioni, già il primo giudice aveva chiarito come le attestazioni fossero a firma di funzionari indotti in errore dal Sirsi; come emerso, infatti, dall'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alla deposizione del teste Assenzio, il Sirsi consegnava periodicamente al funzionario preposto un elenco contenente le date delle riunioni di giunta a cui egli aveva asseritamente partecipato, ed il funzionario, senza effettuare alcuna verifica circa la veridicità dell'elenco, emetteva le relative attestazioni. Ne discende come la concreta modalità operativa della condotta decettiva risulta assolutamente chiara sin dall'istruttoria dibattimentale svolta nel corso del giudizio di primo grado, circostanza con cui il motivo di ricorso non si confronta affatto. Ciò rende evidente come nessuna violazione del diritto di difesa dell'imputato possa essersi verificato, avendo egli avuto modo sin dal primo grado di giudizio di confrontarsi con la specifica modalità della condotta emersa, pur a fronte di una parzialmente diversa contestazione, limitata al solo profilo della redazione non di autocertificazioni, da parte dell'imputato, ma di documenti posti a fondamento di una induzione alla redazione di false certificazioni da parte dei preposti. L'assunto argomentativo della Corte di merito, inoltre, risulta del tutto coerente con i principi ermeneutici di questa Corte regolatrice, secondo cui, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ciò significa che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso lo sviluppo processuale, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, che - come nel caso di specie - non risulti affatto modificata nella sua storicità, in quanto la descrizione del fatto ha solo reso più adeguato alle risultanze processuali l'enunciazione dell'editto accusatorio (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275455).Del tutto generico risulta il terzo motivo di ricorso, riferito a documentazione che non solo non risulta allegata al ricorso, ma non risulta neanche prodotta nel corso del giudizio di merito, mancando anche l'indicazione dell'udienza o delle udienze in cui sarebbe stata almeno richiesta la produzione documentale o la sua acquisizione da parte dei giudici di merito. Parimenti generiche risultano le ulteriori doglianze, posto che la deposizione del sindaco Zacheo era già stata valutata come del tutto generica dalla Corte di merito e, sul punto, il ricorso si limita ad una indebita richiesta di rivisitazione di tale giudizio, così come del tutto generiche e non corrispondenti a specifiche doglianze contenute nei motivi di gravame, risultano le deduzioni circa la deposizione del teste Leo. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha rilevato come la condotta delittuosa dell'imputato si fosse concretata in un vero e proprio stile di vita, del tutto incompatibile con il ricorso alle circostanze attenuanti generiche. Quanto al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Findomestic — cui il Sirsi era stato condannato all'esito del giudizio di primo grado -, la sentenza impugnata ha dato atto della rinuncia, da parte della Findomestic, alla costituzione di parte civile, comunicata in data 15/06/2022 e, quindi, ha eliminato le relative statuizioni civili. La Corte di merito ha, implicitamente, ritenuto di non considerare rilevante l'intervenuto risarcimento del danno ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur facendo conseguire da tale condotta l'effetto dell'eliminazione delle statuizioni civili; in tal senso non può in alcun modo considerarsi manchevole o insufficiente la motivazione della Corte di merito, che ha chiaramente ritenuto decisiva ed assorbente la reiterazione della condotta. Peraltro, la sussistenza di elementi rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. costituisce un giudizio di fatto, che può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, sicché la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità, neanche quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio e altri, Rv. 229768). L'inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante la prescrizione maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; Sez. U, n. 11493 del 24/06/1998, Verga, Rv. 211469).Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 36939/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris