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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 43522/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - in cui il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen., per aver il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accolto l'istanza di revoca di sospensione condizionale della pena concessa per la seconda volta, senza tener conto della pena già eseguita - sono manifestamente infondate.

Invero, il Tribunale di Catania evidenzia che: - con sentenza del 23.06.2015 confermata dalla Corte di appello di Catania, divenuta irrevocabile in data 8.2.2024, al ricorrente era stato concesso per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena, nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione; - con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo, riformata quoad poenam dalla Corte di appello di Palermo divenuta irrevocabile il 19.09.2019, il Rindone aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa; - di conseguenza, il cumulo di tali pene superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., a nulla rilevando che, in relazione al secondo procedimento, la sospensione della pena veniva concessa per una pena che, all'esito del giudizio d'appello, era stata quasi interamente espiata.

Tali essendo le argomentazioni del Giudice dell'esecuzione, scevre da vizi logici e giuridici, va osservato che l'avvenuta esecuzione della pena della cui sospensione si discute e su cui fa leva il ricorso può incidere eventualmente sulla concedibilità della sospensione stessa, ma non anche sulla illegittimità del superamento del limite di due anni previsto dall'art. 163 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - in cui il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen., per aver il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accolto l'istanza di revoca di sospensione condizionale della pena concessa per la seconda volta, senza tener conto della pena già eseguita - sono manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di Catania evidenzia che: - con sentenza del 23.06.2015 confermata dalla Corte di appello di Catania, divenuta irrevocabile in data 8.2.2024, al ricorrente era stato concesso per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena, nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione; - con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo, riformata quoad poenam dalla Corte di appello di Palermo divenuta irrevocabile il 19.09.2019, il Rindone aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa; - di conseguenza, il cumulo di tali pene superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., a nulla rilevando che, in relazione al secondo procedimento, la sospensione della pena veniva concessa per una pena che, all'esito del giudizio d'appello, era stata quasi interamente espiata. Tali essendo le argomentazioni del Giudice dell'esecuzione, scevre da vizi logici e giuridici, va osservato che l'avvenuta esecuzione della pena della cui sospensione si discute e su cui fa leva il ricorso può incidere eventualmente sulla concedibilità della sospensione stessa, ma non anche sulla illegittimità del superamento del limite di due anni previsto dall'art. 163 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 43522/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris