CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 29162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 novembre 1965 avverso il decreto del 23 luglio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Giudice delegato al procedimento ex art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011 promosso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa ha disposto l'allontanamento, dalla società sottoposta alla misura, del ricorrente, dipendente della stessa, lamentando la abnormità della decisione impugnata; rilevato che con dichiarazione inviata tramite Pec, il ricorrente e per esso anche il suo difensore di fiducia in forza di mandato in tal senso appositamente reso, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno l'amministrazione giudiziaria posta a fondamento del decreto gravato da ricorso; ritenuto che alla rinunzia, ritualmente proposta, consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza nel caso rendere le statuizioni di cui al comma 1 dell'art 616 cpp, attese le ragioni della rinunzia stessa P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta caren a di interesse. Così deciso