CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 28096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26375/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 730/2020 depositata il11/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento TJAM00681 notificatole in data 20/09/2011 , con cui venivano recuperati redditi da pensione non dichiarati per l’anno di imposta 2006. Con sentenza n. 299/2013 la Commissione tributaria provinciale accoglieva ilricorso, compensando le spese di lite. 2. C on la sentenza n. 2068/2 0 15, depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello dell’Agenzia delle Entrate e condannava la contribuente al pagamento delle spese di lite liquidatein €. 1000,00. Avverso tale sentenza la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione. 3. In data 29.02.2016, a seguitodella proposizione del ricorso per cassazione, la contribuentedepositava, dinanzi la CTR del Lazio istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. 4. Precedentemente, in data 17.02.2016, era stata notificata alla contribuente la cartellaesattoriale n. 09720150201889839000, oggetto di questo giudizio, relativa all’ avviso di accertamento n. TJAM00681. 5. Con ricorso depositato in data 09.05.2016 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnava quindi la predetta ca rtella esattoriale , deducendo preliminarmente la pendenza del ricorso per cassazione avverso l’ avviso di accertamento nonché l’avvenuta presentazione dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado e, nel merito, la nullità della cartella per carenza di motivazionecon riguardo alla modalità di calcolo degli interessi. 6. Nelle more, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Commissione tributaria r egionale, con ordin anza n. 637/2016 sospende va l’esecuzione provvisoria della sentenza n. 2068/2015. In data 14.07.2016 L’Agenzia delle Entrate comunicava quindi alla contribuente la sospensione amministrativa della cartella di pagamentoin questione. 8. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, affermando che la cartella era carente degli elementi da cui desumere la formazione delle poste che costituivano la pretesa. 9. La CTR del Lazio, con sentenza n. 730/2020 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva quindi l’appello dell’Amministrazione, non ritenendo necessaria, ai fini della motivazionedell’atto, l’indicazione dei criteri di computo degli interessi. 10. Avverso la predetta sentenza ricorre la contribuente, con due motivi. Gli intimati non si sono costituiti. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la “1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 373 c.p.c. in relazione all’art. 49 del D.Lgsn. 546/1992”, lamentando che la CTR non abbia tenuto conto della questione, pure prospettata dallo stesso Ufficio appellante all’epoca, della intervenuta sospensione dell’esecuzione della sentenza, e dunque della necessità di annullare la cartella di pagamento. 1.1. Il motivo è infondato. La sospensione della esecuzione della sentenza comporta l’arresto temporaneo della procedura esecutiva ma non può incidere, a ritroso, sugli atti di esecuzione già compiuti, né tanto meno sul titolo esecutivo sub iudice. Correttamente pertanto la Commissione regionale non ha dichiarato, per tale ragione, la nullità della cartella di pagamento che, essendo stata emessa a seguito di avviso di accertamento, nella presente fattispecieriveste la natura di atto di precetto. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la “Violazione dell’art. 360 comma 5, c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione econtestuale violazione dell’art. 7 della L. 2012/2000”. Sostiene la ricorrente che la cartella di pagamento relativa ad un debito tributario debba essere adeguatamente motivata e completa di ogni elemento per permettere al contribuente di poter verificare la correttezza degli importi intimati nonché ilcalcolo degli interessi ed il relativo criterio applicato, non essendo sufficiente l’indicazionedel solo ammontare globale degli interessi dovuti. 2.1. Il motivo non è fondato. Come recentemente affermato dalla Sezioni unite di questa Corte, la cartella di pagamento, allorché –come nel caso di specie - segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli inte ressi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; solo qualora, invece, la cartella costituisca il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.(Cass. Sez. U, n. 22281 del 14/07/2022) 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede sulle spese in mancanza di costituzionedegli intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d