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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02813/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36192-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario e legale rappresentante della SICILBLIND di PARISI Andrea & C. SA,S, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2228/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte d'appello di Catania ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della Sicilblind di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., pronunciata dal Tribunale di Catania il 18 aprile 2019; - che avverso la sentenza viene proposto ricorso, fondato su tre motivi; - che non svolgono difese gli intimati; RITENUTO - che i motivi deducono: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 1.f., perché la società aveva perso la pluralità dei soci, così che l'impresa è stata condotta in forma individuale dall'esponente tra la data di presentazione della domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese e la data di effettiva sua cancellazione: onde il ritardo burocratico non può essergli imputato; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 2214, 2302 c.c., 1 1.f., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la mancanza dei requisiti di fallibilità in base ai bilanci ed alla documentazione contabile depositata, quando, invece, anche da altri elementi significativi poteva trarsi la prova, come dal c.d. modello unico, dal quale è agevolmente desumibile l'esatto ammontare dei debiti e dei crediti; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1.f., in quanto si tratta di un unico creditore, la cui istanza di fallimento peraltro era stata in Ric. 2019 n. 36192 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -2- precedenza disattesa, onde egli ha inteso così esigere il proprio credito, né un solo credito palesa, nella specie, lo stato d'insolvenza; - che la corte territoriale ha ritenuto che: a) ai sensi dell'art. 10 1.f., non rileva la cessazione mera dell'attività sociale, ma occorre la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta nella specie il 23 aprile 2018, con conseguente tempestività della dichiarazione di fallimento e non rilevando il momento della domanda di cancellazione dal medesimo registro; b) non è provata l'integrazione dei requisiti di non fallibilità ex art. 1 1.f., in quanto il reclamante ha prodotto solo c.d. bilanci per gli esercizi 2016 e 2017, ma non costituenti un simile formale documento, perché mai approvati e privi della nota integrativa, mentre la documentazione contabile è informale e non permette, per tutti, di rilevare i debiti scaduti; c) sussiste lo stato di insolvenza, in quanto la sede sociale è chiusa ed è risultato negativo un pignoramento presso terzi, né l'esistenza di un'unica istanza di fallimento lo esclude, ove sia comunque superata la soglia di fallibilità dei 30.000 euro in relazione ai debiti, pur verso un unico creditore, scaduti e non pagati; - che, ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato, tanto da integrare una ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 360- bis, n. 1, c.p.c., in quanto la corte territoriale ha ben spiegato come l'anno ex art. 10 1.f. decorra dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr., fra le altre, Cass. 27 aprile 2018, n. 10319; Cass. 14 luglio 2014, n. 16107); - che occorre ricordare come all'imprenditore non sia dato di provare la cessazione dell'attività d'impresa prima della cancellazione dal registro, essendo stata detta facoltà attribuita soltanto al p.m. ed ai creditori dall'art. 10 1.f.: e questa Corte ha ritenuto (fra le altre, Cass. 26 ottobre 2018, n. 27288; Cass. 21 novembre 2011, n. 24431) che l'art. 10 1.f., come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, nel prevedere la Ric. 2019 n. 36192 sez.

MI - ud. 10-12-2021 -3- possibilità per il solo creditore e per il p.m., ma non per l'imprenditore, di provare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli art. 3, 24 e 111 cost., atteso che, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata; - che, inoltre, giova ricordare come (cfr. Cass. 21 dicembre 2018, n. 33349), ottenuta la cancellazione dal registro delle imprese, l'imprenditore individuale può essere ancora dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, 1.f., fino a quando non sia decorso un anno dal suo completo e assoluto ritiro dall'attività economica, che non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio, purché tali da rivelarsi come manifestazioni della detta attività; - che gli altri due motivi sono inammissibili, in quanto mirano a confutare il convincimento, espresso dal giudice di merito, circa l'insussistenza delle condizioni di esonero da fallimento e circa l'esistenza dello stato di insolvenza, che però costituiscono apprezzamenti di fatto, incensurabili in cassazione: in sostanza, la ricorrente intende ottenere una rivalutazione degli elementi probatori in atti, tuttavia motivatamente esaminati dalla corte d'appello per giungere alle conclusioni esposte, esprimendo il proprio giudizio sul punto alla stregua di quanto risultante dagli atti; - che non occorre provvedere sulle spese di lite; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2019 n. 36192 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -4- Dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto il contributo unificato.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36192-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario e legale rappresentante della SICILBLIND di PARISI Andrea & C. SA,S, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2228/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte d'appello di Catania ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della Sicilblind di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., pronunciata dal Tribunale di Catania il 18 aprile 2019; - che avverso la sentenza viene proposto ricorso, fondato su tre motivi; - che non svolgono difese gli intimati; RITENUTO - che i motivi deducono: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 1.f., perché la società aveva perso la pluralità dei soci, così che l'impresa è stata condotta in forma individuale dall'esponente tra la data di presentazione della domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese e la data di effettiva sua cancellazione: onde il ritardo burocratico non può essergli imputato; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 2214, 2302 c.c., 1 1.f., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la mancanza dei requisiti di fallibilità in base ai bilanci ed alla documentazione contabile depositata, quando, invece, anche da altri elementi significativi poteva trarsi la prova, come dal c.d. modello unico, dal quale è agevolmente desumibile l'esatto ammontare dei debiti e dei crediti; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1.f., in quanto si tratta di un unico creditore, la cui istanza di fallimento peraltro era stata in Ric. 2019 n. 36192 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- precedenza disattesa, onde egli ha inteso così esigere il proprio credito, né un solo credito palesa, nella specie, lo stato d'insolvenza; - che la corte territoriale ha ritenuto che: a) ai sensi dell'art. 10 1.f., non rileva la cessazione mera dell'attività sociale, ma occorre la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta nella specie il 23 aprile 2018, con conseguente tempestività della dichiarazione di fallimento e non rilevando il momento della domanda di cancellazione dal medesimo registro; b) non è provata l'integrazione dei requisiti di non fallibilità ex art. 1 1.f., in quanto il reclamante ha prodotto solo c.d. bilanci per gli esercizi 2016 e 2017, ma non costituenti un simile formale documento, perché mai approvati e privi della nota integrativa, mentre la documentazione contabile è informale e non permette, per tutti, di rilevare i debiti scaduti; c) sussiste lo stato di insolvenza, in quanto la sede sociale è chiusa ed è risultato negativo un pignoramento presso terzi, né l'esistenza di un'unica istanza di fallimento lo esclude, ove sia comunque superata la soglia di fallibilità dei 30.000 euro in relazione ai debiti, pur verso un unico creditore, scaduti e non pagati; - che, ciò posto, il primo motivo è manifestamente infondato, tanto da integrare una ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 360- bis, n. 1, c.p.c., in quanto la corte territoriale ha ben spiegato come l'anno ex art. 10 1.f. decorra dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr., fra le altre, Cass. 27 aprile 2018, n. 10319; Cass. 14 luglio 2014, n. 16107); - che occorre ricordare come all'imprenditore non sia dato di provare la cessazione dell'attività d'impresa prima della cancellazione dal registro, essendo stata detta facoltà attribuita soltanto al p.m. ed ai creditori dall'art. 10 1.f.: e questa Corte ha ritenuto (fra le altre, Cass. 26 ottobre 2018, n. 27288; Cass. 21 novembre 2011, n. 24431) che l'art. 10 1.f., come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, nel prevedere la Ric. 2019 n. 36192 sez. MI - ud. 10-12-2021 -3- possibilità per il solo creditore e per il p.m., ma non per l'imprenditore, di provare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli art. 3, 24 e 111 cost., atteso che, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata; - che, inoltre, giova ricordare come (cfr. Cass. 21 dicembre 2018, n. 33349), ottenuta la cancellazione dal registro delle imprese, l'imprenditore individuale può essere ancora dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, 1.f., fino a quando non sia decorso un anno dal suo completo e assoluto ritiro dall'attività economica, che non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio, purché tali da rivelarsi come manifestazioni della detta attività; - che gli altri due motivi sono inammissibili, in quanto mirano a confutare il convincimento, espresso dal giudice di merito, circa l'insussistenza delle condizioni di esonero da fallimento e circa l'esistenza dello stato di insolvenza, che però costituiscono apprezzamenti di fatto, incensurabili in cassazione: in sostanza, la ricorrente intende ottenere una rivalutazione degli elementi probatori in atti, tuttavia motivatamente esaminati dalla corte d'appello per giungere alle conclusioni esposte, esprimendo il proprio giudizio sul punto alla stregua di quanto risultante dagli atti; - che non occorre provvedere sulle spese di lite; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2019 n. 36192 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -4- Dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto il contributo unificato. Così deciso in Roma, nell
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