Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49694/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, in sostituzione per delega orale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia in data 7 giugno 2021 con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] BALZANO per i reati di tentato omicidio aggravato in concorso di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 56, 110, 575, 577 n. 4, in relazione all'art. 61 n. 1, cod. pen. — capo a) e della detenzione e porto illegali aggravati dell'arma da fuoco usata per commetterlo (artt. 61, n. 2, cod. pen., 2, 4 e 7

I. n. 895 del 1967 - capo b), venendo condannato, con la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen. equivalente all'aggravante contestata, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i richiamati delitti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, colpita al collo e alla gamba, e delle due donne che finivano anch'esse nel flusso di proiettili esplosi dal ricorrente, delle intercettazioni delle conversazioni dei testimoni (da cui emergeva pure il forte timore di subire ritorsioni dalla camorra per le accuse rivolte al figlio di un boss) e delle parziali ammissioni dell'imputato che ammetteva di avere fatto fuoco, seppure soltanto per intimorire la vittima.

In particolare, a seguito di un banale diverbio stradale, BALZANO aggrediva verbalmente Fanara, che si trovava in compagnia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, alla ferma risposta verbale di questi, si allontanava repentinamente con il proprio veicolo; pochi istanti dopo (l'abitazione del ricorrente dista pochi metri dal luogo dell'incidente), l'imputato faceva ritorno, a bordo di un motociclo condotto da un uomo rimasto sconosciuto, e, estratta una pistola, si avvicinava ai tre iniziando subito a esplodere al loro indirizzo dei colpi di arma da fuoco ad altezza d'uomo; le donne si accucciavano, mentre Fanara si dava alla fuga, venendo dapprima colpito al collo di striscio e poi, una volta raggiunto da BALZANO, alla gamba con un secondo colpo di pistola; l'imputato si dava, quindi, alla fuga e restava latitante per oltre un mese.

Fanara manifestava subito agli operanti il timore di ritorsioni qualora avesse indicato l'autore dei fatti che, ciò non dimeno, veniva identificato dalla polizia giudiziaria sulla scorta delle indagini.

Le captazioni dei colloqui intercorsi tra le vittime e i loro famigliari, oltre a confermare il timore per possibili ritorsioni, consentivano di confermare l'identità dell'aggressore e di ricostruire dettagliatamente la dinamica nonché, in particolare, la presenza di un colpo di pistola che aveva attinto di striscio Fanara al collo, lasciandogli una bruciatura non segnalata al nosocomio e, quindi, non refertata.

2. [OSCURATO:PERSONA] BALZANO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancanza dell'animus necandi che è stato erroneamente affermato anche sulla base del travisamento dell'intercettazione n. 483 del 21 agosto 2020.

Non risulta alcun riscontro medico alla presunta affermazione fatta dai conversanti circa la lesione al collo subita da Fanara per l'uso al suo indirizzo dell'arma da fuoco, mentre risulta che le persone offese si sono abbassate per sottrarsi ai colpi del ricorrente, sicchè essi erano semmai diretti verso il basso.

È, del resto, ipotetica la conversazione in cui si discute del fatto che le tracce del reato sarebbero state cancellate o sottratte dal clan camorristico.

Risulta contraddittoriamente affermato lo stato di soggezione della vittima che, invece, ha affrontato l'imputato il quale, per tutta risposta, gli ha sparato alla gamba (primo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla aggravante dei futili motivi, anche per travisamento dell'intercettazione n. 20 del 25 agosto 2020 nella quale Fanara dichiara di avere egli stesso avuto, nell'immediatezza dell'alterco per motivi stradali, l'intenzione di uccidere l'imputato, sicché BALZANO non era affatto al riparo dalle violenze di Fanara e ha anzi risposto all'aggressione avversaria (secondo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche per il travisamento delle intercettazioni, in quanto l'imputato ha sparato in un contesto reciprocamente aggressivo del quale si doveva tenere conto ex art. 62-bis cod. pen., ma, in ogni caso, non ha fatto fuoco all'impazzata, bensì ha esploso un solo colpo all'indirizzo della gamba del proprio aggressore.

Del resto, l'immediata e piena confessione doveva essere valorizzata, anche perché costituisce indice di resipiscenza, unitamente al risarcimento del danno (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

2. È bene premettere che la ricostruzione dei fatti deriva dalla disamina delle convergenti dichiarazioni delle vittime della sparatoria, dalle captazioni delle conversazioni intercorse tra essi e i loro famigliari, dal dichiarato e confermato timore di ritorsioni reiteratamente manifestato dalle persone offese, dai rilievi di polizia e dalle generiche ammissioni dell'imputato.

2.1. A fronte di ciò il ricorso omette di criticare specificamente le risultanze probatorie, utilizzabili in ragione del rito scelto dall'imputato, se non con riguardo alla questione dell'interpretazione di due conversazioni.

Tale doglianza, tuttavia, è inammissibile perché versata in fatto e del tutto generica perché non si confronta con la complessiva valutazione di tutte le risultanze captative (in numerose conversazioni si discute del colpo al collo e della "fortuna" capitata a Fanara di non essere rimasto ucciso nel frangente) che hanno consentito di ricostruire l'effettiva esplosione del colpo di pistola al collo, pur non segnalato da Fanara per paura di ritorsioni in occasione dell'accesso al pronto soccorso ove venne curato per la ferita d'arma da fuoco alla gamba.

Del resto, la sussistenza della ferita da bruciatura al collo, determinata dallo sfregamento del proiettile contro la cute, risulta descritta nei colloqui tra tutti i famigliari della persona offesa e non solo dall'intercettazione della quale il ricorrente denuncia il travisamento in modo generico e non decisivo.

Si è, del resto, chiarito che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), divieto che il ricorso cerca di aggirare denunciando un generico e insussistente travisamento.

2.2. Anche il presunto travisamento dell'intercettazione, nella quale emerge l'iniziale reazione verbale della vittima, è denunciato in modo inammissibile.

I giudici di merito hanno chiarito, senza che il ricorso sviluppi alcuna critica in proposito, che detta reazione verbale, peraltro posta in essere in risposta alla subitanea aggressione che BALZANO ha posto in essere al momento dell'incidente stradale, si è verificata esclusivamente in quel frangente, al quale ha fatto seguito un secondo e ben distinto episodio nel corso del quale le vittime, del tutto ignare di quanto si sarebbe dì lì a poco verificato, sono state raggiunte da un vero e proprio commando composto da uno sconosciuto, che guidava il motociclo utilizzato per darsi alla fuga, e da BALZANO che si è messo subito a fare fuoco con la pistola, indirizzando i colpi ad altezza d'uomo, così colpendo al collo Fanara che cercava di fuggire.

È sufficiente tale elemento, ben evidenziato dai giudici di merito, per fugare ogni dubbio circa il dolo omicida ed escludere, allo stesso tempo, una qualunque preventiva "sollecitazione" di Fanara (neppure la difesa deduce la provocazione in senso tecnico) che possa essere idonea ad escludere la futilità dell'aggressione a mano armata scientemente organizzata da BALZANO a seguito della banale discussione che era intercorsa per motivi di viabilità.

È sufficiente, infatti, porre in luce, come hanno concordemente fatto i giudici di merito senza ricevere alcuna critica, che vi è un significativo iato temporale tra l'incidente e l'alterco e la successiva spedizione punitiva posta in essere dall'imputato che, recatosi a chiedere l'aiuto di un individuo rimasto sconosciuto, recuperato un motociclo e la pistola, è tornato sul luogo del diverbio per scatenare la propria violenza sulle persone offese.

2.3. Il diverbio per motivi di viabilità è, perciò, come hanno bene evidenziato i giudici di merito, niente più che una "scusa psicologica" per scatenare la violenza omicida che albergava nell'imputato.

Si è, da tempo, chiarito che «l'aggravante del motivo futile sussiste ogni qual volta ricorra una evidente sproporzione tra lo stimolo a commettere un reato ed il reato commesso, in modo che il motivo dell'azione si sia presentato all'agente più come un pretesto che come una vera e propria causa determinante del delitto» (Sez. 1, n. 8443 del 22/02/1980, Paciello, Rv. 145798, ha ritenuto sussistere l'aggravante del motivo futile con riguardo a una violenta azione aggressiva con uso reiterato di arma da fuoco e gravi danni alle persone, a seguito di un diverbio tra conducenti di autoveicoli).

Di tale condiviso principio giurisprudenziale ha fatto puntuale applicazione il giudice di merito, sicché risulta manifestamente infondata la questione di diritto agitata dal ricorso.3.

È inammissibile anche il terzo motivo poiché i giudici di merito hanno posto in luce, ricevendo soltanto critiche confutative e generiche, la particolare gravità della condotta, il mancato reperimento dell'arma e l'atteggiamento non collaborativo che ha fatto seguito alla latitanza durata oltre un mese.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, in sostituzione per delega orale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia in data 7 giugno 2021 con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] BALZANO per i reati di tentato omicidio aggravato in concorso di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 56, 110, 575, 577 n. 4, in relazione all'art. 61 n. 1, cod. pen. — capo a) e della detenzione e porto illegali aggravati dell'arma da fuoco usata per commetterlo (artt. 61, n. 2, cod. pen., 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967 - capo b), venendo condannato, con la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen. equivalente all'aggravante contestata, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i richiamati delitti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, colpita al collo e alla gamba, e delle due donne che finivano anch'esse nel flusso di proiettili esplosi dal ricorrente, delle intercettazioni delle conversazioni dei testimoni (da cui emergeva pure il forte timore di subire ritorsioni dalla camorra per le accuse rivolte al figlio di un boss) e delle parziali ammissioni dell'imputato che ammetteva di avere fatto fuoco, seppure soltanto per intimorire la vittima. In particolare, a seguito di un banale diverbio stradale, BALZANO aggrediva verbalmente Fanara, che si trovava in compagnia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, alla ferma risposta verbale di questi, si allontanava repentinamente con il proprio veicolo; pochi istanti dopo (l'abitazione del ricorrente dista pochi metri dal luogo dell'incidente), l'imputato faceva ritorno, a bordo di un motociclo condotto da un uomo rimasto sconosciuto, e, estratta una pistola, si avvicinava ai tre iniziando subito a esplodere al loro indirizzo dei colpi di arma da fuoco ad altezza d'uomo; le donne si accucciavano, mentre Fanara si dava alla fuga, venendo dapprima colpito al collo di striscio e poi, una volta raggiunto da BALZANO, alla gamba con un secondo colpo di pistola; l'imputato si dava, quindi, alla fuga e restava latitante per oltre un mese. Fanara manifestava subito agli operanti il timore di ritorsioni qualora avesse indicato l'autore dei fatti che, ciò non dimeno, veniva identificato dalla polizia giudiziaria sulla scorta delle indagini. Le captazioni dei colloqui intercorsi tra le vittime e i loro famigliari, oltre a confermare il timore per possibili ritorsioni, consentivano di confermare l'identità dell'aggressore e di ricostruire dettagliatamente la dinamica nonché, in particolare, la presenza di un colpo di pistola che aveva attinto di striscio Fanara al collo, lasciandogli una bruciatura non segnalata al nosocomio e, quindi, non refertata. 2. [OSCURATO:PERSONA] BALZANO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancanza dell'animus necandi che è stato erroneamente affermato anche sulla base del travisamento dell'intercettazione n. 483 del 21 agosto 2020. Non risulta alcun riscontro medico alla presunta affermazione fatta dai conversanti circa la lesione al collo subita da Fanara per l'uso al suo indirizzo dell'arma da fuoco, mentre risulta che le persone offese si sono abbassate per sottrarsi ai colpi del ricorrente, sicchè essi erano semmai diretti verso il basso. È, del resto, ipotetica la conversazione in cui si discute del fatto che le tracce del reato sarebbero state cancellate o sottratte dal clan camorristico. Risulta contraddittoriamente affermato lo stato di soggezione della vittima che, invece, ha affrontato l'imputato il quale, per tutta risposta, gli ha sparato alla gamba (primo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla aggravante dei futili motivi, anche per travisamento dell'intercettazione n. 20 del 25 agosto 2020 nella quale Fanara dichiara di avere egli stesso avuto, nell'immediatezza dell'alterco per motivi stradali, l'intenzione di uccidere l'imputato, sicché BALZANO non era affatto al riparo dalle violenze di Fanara e ha anzi risposto all'aggressione avversaria (secondo motivo); - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche per il travisamento delle intercettazioni, in quanto l'imputato ha sparato in un contesto reciprocamente aggressivo del quale si doveva tenere conto ex art. 62-bis cod. pen., ma, in ogni caso, non ha fatto fuoco all'impazzata, bensì ha esploso un solo colpo all'indirizzo della gamba del proprio aggressore. Del resto, l'immediata e piena confessione doveva essere valorizzata, anche perché costituisce indice di resipiscenza, unitamente al risarcimento del danno (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. È bene premettere che la ricostruzione dei fatti deriva dalla disamina delle convergenti dichiarazioni delle vittime della sparatoria, dalle captazioni delle conversazioni intercorse tra essi e i loro famigliari, dal dichiarato e confermato timore di ritorsioni reiteratamente manifestato dalle persone offese, dai rilievi di polizia e dalle generiche ammissioni dell'imputato. 2.1. A fronte di ciò il ricorso omette di criticare specificamente le risultanze probatorie, utilizzabili in ragione del rito scelto dall'imputato, se non con riguardo alla questione dell'interpretazione di due conversazioni. Tale doglianza, tuttavia, è inammissibile perché versata in fatto e del tutto generica perché non si confronta con la complessiva valutazione di tutte le risultanze captative (in numerose conversazioni si discute del colpo al collo e della "fortuna" capitata a Fanara di non essere rimasto ucciso nel frangente) che hanno consentito di ricostruire l'effettiva esplosione del colpo di pistola al collo, pur non segnalato da Fanara per paura di ritorsioni in occasione dell'accesso al pronto soccorso ove venne curato per la ferita d'arma da fuoco alla gamba. Del resto, la sussistenza della ferita da bruciatura al collo, determinata dallo sfregamento del proiettile contro la cute, risulta descritta nei colloqui tra tutti i famigliari della persona offesa e non solo dall'intercettazione della quale il ricorrente denuncia il travisamento in modo generico e non decisivo. Si è, del resto, chiarito che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), divieto che il ricorso cerca di aggirare denunciando un generico e insussistente travisamento. 2.2. Anche il presunto travisamento dell'intercettazione, nella quale emerge l'iniziale reazione verbale della vittima, è denunciato in modo inammissibile. I giudici di merito hanno chiarito, senza che il ricorso sviluppi alcuna critica in proposito, che detta reazione verbale, peraltro posta in essere in risposta alla subitanea aggressione che BALZANO ha posto in essere al momento dell'incidente stradale, si è verificata esclusivamente in quel frangente, al quale ha fatto seguito un secondo e ben distinto episodio nel corso del quale le vittime, del tutto ignare di quanto si sarebbe dì lì a poco verificato, sono state raggiunte da un vero e proprio commando composto da uno sconosciuto, che guidava il motociclo utilizzato per darsi alla fuga, e da BALZANO che si è messo subito a fare fuoco con la pistola, indirizzando i colpi ad altezza d'uomo, così colpendo al collo Fanara che cercava di fuggire. È sufficiente tale elemento, ben evidenziato dai giudici di merito, per fugare ogni dubbio circa il dolo omicida ed escludere, allo stesso tempo, una qualunque preventiva "sollecitazione" di Fanara (neppure la difesa deduce la provocazione in senso tecnico) che possa essere idonea ad escludere la futilità dell'aggressione a mano armata scientemente organizzata da BALZANO a seguito della banale discussione che era intercorsa per motivi di viabilità. È sufficiente, infatti, porre in luce, come hanno concordemente fatto i giudici di merito senza ricevere alcuna critica, che vi è un significativo iato temporale tra l'incidente e l'alterco e la successiva spedizione punitiva posta in essere dall'imputato che, recatosi a chiedere l'aiuto di un individuo rimasto sconosciuto, recuperato un motociclo e la pistola, è tornato sul luogo del diverbio per scatenare la propria violenza sulle persone offese. 2.3. Il diverbio per motivi di viabilità è, perciò, come hanno bene evidenziato i giudici di merito, niente più che una "scusa psicologica" per scatenare la violenza omicida che albergava nell'imputato. Si è, da tempo, chiarito che «l'aggravante del motivo futile sussiste ogni qual volta ricorra una evidente sproporzione tra lo stimolo a commettere un reato ed il reato commesso, in modo che il motivo dell'azione si sia presentato all'agente più come un pretesto che come una vera e propria causa determinante del delitto» (Sez. 1, n. 8443 del 22/02/1980, Paciello, Rv. 145798, ha ritenuto sussistere l'aggravante del motivo futile con riguardo a una violenta azione aggressiva con uso reiterato di arma da fuoco e gravi danni alle persone, a seguito di un diverbio tra conducenti di autoveicoli). Di tale condiviso principio giurisprudenziale ha fatto puntuale applicazione il giudice di merito, sicché risulta manifestamente infondata la questione di diritto agitata dal ricorso.3. È inammissibile anche il terzo motivo poiché i giudici di merito hanno posto in luce, ricevendo soltanto critiche confutative e generiche, la particolare gravità della condotta, il mancato reperimento dell'arma e l'atteggiamento non collaborativo che ha fatto seguito alla latitanza durata oltre un mese. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 49694/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris