CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 12248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/3/2021 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2021 la Corte d'appello di Cagliari ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 8 marzo 2019 del Tribunale di Oristano, con la quale lo stesso Contini, a seguito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha lamentato l'indebita trattazione del giudizio di secondo grado nelle forme di cui all'art. 23 bis dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, nonostante le espresse richieste di trattazione orale di tale giudizio tempestivamente formulate dai difensori del Contini con istanze del 26 febbraio e del 1 marzo 2021, inviate a mezzo p.e.c. all'indirizzo prestabilito (depositoattipenali.ca.cagliari(agiustiziacert.it), in vista dell'udienza del 17 marzo 2021, di cui era stato dato avviso ai difensori dell'imputato con la precisazione che il giudizio sarebbe stato trattato con detta forma straordinaria, senza provvedere alla trattazione del giudizio in forma partecipazione; nel verbale di tale udienza era, poi, stato dato atto dell'intervento del pubblico ministero, che non avrebbe dovuto essere consentito dalla forma di trattazione adottata dalla Corte territoriale. Ciò determinava la nullità dell'udienza e, con essa, della sentenza, per violazione del diritto del difensore di parteciparvi, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della destinazione allo spaccio del quantitativo di hashish detenuto dal ricorrente (pari a 41,31 grammi), desunto esclusivamente dal dato ponderale, da cui sarebbero state ricavabili 200 dosi medie, senza adeguatamente considerare la veste del Contini di assuntore di sostanze stupefacenti e valutando in modo illogico la disponibilità da parte dell'imputato della somma in contanti di euro 7.000,00, di cui non vi era prova della riconducibilità alla attività di spaccio, tanto che la stessa era stata restituita dal pubblico ministero, con la conseguente insufficienza degli elementi per poter affermare la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata e l'illogicità della considerazione della disponibilità della suddetta somma di denaro. 3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, evidenziando il carattere assorbente del primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha denunciato la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di COVID 19, avuto riguardo al quanto previsto dall'art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 (disposizione che ha riprodotto l'art. 23, comma 4, d.l. n. 149 del 2020). 4. Con memoria del 16 febbraio 2022 il ricorrente ha ribadito la fondatezza del proprio ricorso, insistendo per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 2. Il ricorrente lamenta fondatamente che sono state ignorate le tempestive richieste di trattazione orale del giudizio di secondo grado, inviate alla Corte d'Appello di Cagliari il 26 febbraio 2021 e il 1 marzo 2021, a mezzo p.e.c., utilizzando l'indirizzo a ciò deputato formalmente dal Ministero della Giustizia, DGSIA, ossia [OSCURATO:EMAIL], conformemente all'allegato del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia, in vista dell'udienza del 17 marzo 2021. La sentenza d'appello, infatti, è stata emessa il 17 marzo 2021, in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 (disposizione che ha riprodotto l'art. 23, comma 4, d.l. n. 149 del 2020), senza consentire al difensore dell'imputato di esporre le proprie conclusioni in udienza, non essendo, tra l'altro, state depositate conclusioni scritte entro i termini previsti, cui i difensori non avevano provveduto in attesa e in vista della fissazione dell'udienza orale che gli stessi ritenevano di aver tempestivamente e ritualmente richiesto, richiesta sulla quale la Corte d'appello non risulta abbia provveduto. In allegato al ricorso, a riscontro di quanto dedotto, la difesa ha prodotto le richieste di trattazione orale dei due difensori, e il verbale di udienza del 17 marzo 2021, nel quale si dà atto della assenza dei difensori e della presenza del pubblico ministero, senza alcun cenno alle richieste di trattazione orale del giudizio. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata, posto che nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove, come nel caso in esame, il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile, come nel caso in esame, con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). 3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per l'ulteriore cors