CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08945/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 2535/2023CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] umero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8945/2026ROSE;Data pubblicazione 09/04/2026- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 277/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 12/07/2022 R.G.N. 1407/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con sentenza n. 277 del 2022, pubblicata il 12 luglio2022, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo gradodel Tribunale di Monza che aveva rigettato il ricorso avversol’estratto di ruolo contenente avvisi di addebito dell’INPS,dichiarando cessata la materia del contendere in relazione a unacartella di pagamento per crediti vantati dall’INAIL; inparticolare, la Corte di appello, nel confermare integralmente lasentenza di primo grado, ha disatteso l’eccezione di nullità dellarappresentanza in giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto generico ildisconoscimento dei documenti attestanti le notificazioni, hadisatteso l’eccezione sollevata dal contribuente circa lasussistenza in capo al concessionario di un obbligo di produrrein giudizio l’originale della cartella di pagamento, affermandoche unico obbligo è dare prova di avere eseguito correttamentela notificazione, prova fornita nella fattispecie; per quantoNumero registro generale 2535/2023riguarda gli avvisi di addebito, ha ritenuto corrette le notificheN umero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8945/2026effettuate sia mediante raccomandata, in quanto eseguite nelData pubblicazione 09/04/2026rispetto dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, siaeseguite direttamente dal concessionario a mezzo di postaelettronica certificata. Ha, infine, disatteso l’eccezione diprescrizione dei crediti previdenziali, alla luce degli attiinterruttivi prodotti nel giudizio, ritenendo tali anche le istanzedi rateizzazione, il pignoramento di autoveicoli e il pignoramentopresso terzi, e di decadenza dall’iscrizione a ruolo, nonapplicabile agli avvisi di addebito.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sette motivi di censura.3.- L’Inps, Agenzia delle entrate riscossione e l’INAILresistono con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.in relazione al tempestivo disconoscimento delle sottoscrizionidei referti di notifica (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.); conil secondo motivo lamenta omessa pronuncia in relazione aldisconoscimento ex art. 214, 215, 216 c.p.c. sull’autenticitàdelle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notificaprodotti in fotocopia dagli Enti e al mancato procedimento diverificazione ad istanza dei medesimi enti (art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.); con il terzo motivo denuncia violazione efalsa applicazione della legge n. 53 del 1994 ex art. 3 bis e art.Numero registro generale 2535/20236 quater, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) perN umero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8945/2026non avere la Corte di appello dichiarato la nullità delle notificheData pubblicazione 09/04/2026effettuate via pec dall’[OSCURATO:PERSONA], in quanto trasmesse da un indirizzopec non presente nel pubblico registro IPA (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.); con il quarto motivo afferma la nullità dellasentenza in relazione all’inesistenza delle notifiche effettuate viaPEC dall’[OSCURATO:PERSONA] da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA(art. 360, primo comma, n. 4); con il quinto motivo censura lasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non averedichiarato prescritti i contributi richiesti (art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.); con il sesto motivo lamenta violazione efalsa applicazione delle norme in materia di decadenzadall’esercizio del potere impositivo e di riscossione delle pretesecontributive (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.); infine, con ilsettimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2944 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che le domandedi rateizzazione siano atti idonei a interrompere la prescrizione(art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).2.- Il presente giudizio nasce dalla contestazione promossadal ricorrente avverso la notifica di una cartella di pagamentoper crediti vantati dall’INAIL e di alcuni avvisi di addebito percrediti contributivi vantati dall’INPS di cui il contribuentesarebbe venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo.In via preliminare, rispetto all’analisi dei motivi di gravame,deve essere esaminata la possibilità per il contribuente, cheassuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti diriscossione, e che ne scopra l'esistenza attraverso un estratto diruolo, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.3.- In particolare, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, comeconvertito dalla l. n. 215 del 2021 e successivamente modificatoNumero registro generale 2535/2023Numero sezionale 986/2026dall’art. 12, comma 1, del d.lgs 29 luglio 2024, n. 110, prNeumveerod dei r accolta generale 8945/2026Data pubblicazione 09/04/2026che l’estratto di ruolo non sia impugnabile, mentre la cartella dipagamento – cui è equiparato l’avviso di addebito (art. 30,comma 14, d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) –che si assume invalidamente notificata è suscettibile di direttaimpugnazione «nei soli casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice deicontratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute daisoggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), delregolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifichedi cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perditadi un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisid'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni difinanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambitodella cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previstodall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472».4.- Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U.,n. 26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche aidebiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. n. 7348/23); b) al difuori delle ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizioneall’estratto di ruolo deve essere dichiarata inammissibile perdifetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, laverifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempodella sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tenerconto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12,Numero registro generale 2535/2023Numero sezionale 986/2026comma 4-bis.; d) la norma trova applicazione nei prNoumceeros dsi ir accolta generale 8945/2026Data pubblicazione 09/04/2026pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse allatutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata oinvalidamente notificata.5.- La Corte costituzionale, con la sentenza n. 190/23, hariconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo illegislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutelagiurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, rilevando che «lanorma censurata reagisce alla proliferazione dei ricorsiriconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela"anticipata", riservando agli altri casi la stradadell'impugnazione "indiretta" al fine di censurare, dinanzi algiudice tributario, l'atto esecutivo successivo viziato dallamancata notifica dell'atto presupposto».6.- Occorre rilevare che la fattispecie in esame è originata,nel 2020 prima dunque dell’introduzione del citato art. 12,comma 4-bis, dalla diretta impugnazione di un estratto di ruolonell’ambito del quale il contribuente ha affermato di non averericevuto la notifica degli atti di riscossione in esso indicati.Così inquadrata la fattispecie, si osserva che il contribuentenon allega, ancora dinanzi a questa Suprema Corte, alcunconcreto interesse, anche medio tempore sopravvenuto, adimpugnare l’estratto di ruolo.Ne deriva che, in applicazione dell’art. 12, comma 4 bis,d.P.R. n. 602/73, e non essendo allegata alcuna delle ipotesi ivipreviste che consentano l’impugnazione diretta dell’estratto diruolo, sussiste carenza d’interesse all’opposizione originariaavverso l’estratto di ruolo (v. Cass. n. 10595/2023, Cass. n.3511/2024, Cass. n. 14284/24).7.- In caso d’impugnazione dell’estratto di ruolo, la Corte dicassazione, chiamata a decidere della legittimità della sentenzaNumero registro generale 2535/2023d’appello, ha il potere-dovere, in difetto di un’espressaN umero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 8945/2026pronuncia dei giudici di merito sulla questione dell’impugnabilitàData pubblicazione 09/04/2026dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse adagire in capo al contribuente che non abbia documentato,neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesipreviste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973,senza che a ciò osti alcun inesistente giudicato internosull’ammissibilità di detto ricorso, che non può formarsiimplicitamente in relazione a questioni pregiudiziali ovvero aquelle concernenti la proponibilità dell'azione (Cass., n.30952/2024).8.- In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senzarinvio perché l’azione non poteva essere proposta per difetto diinteresse ad agire, risultando, pertanto, inammissibilel’originaria domanda (da ultimo v. Cass. n. 23488/2025).Considerato che il ricorso in Cassazione è stato presentato indata successiva all’introduzione del citato art. 12, comma 4-bis,le spese del presente giudizio, che in sostanza si è risolto nelsenso di una dichiarazione di inammissibilità dell’originariadomanda, devono essere poste a carico della parte ricorrente infavore dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate riscossione, mentrenei confronti dell’INAIL possono essere compensate, trattandosisostanzialmente di una ipotesi di mera litis denunciatio.Le spese di lite delle fasi di merito sono compensate attesala sopravvenienza normativa dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, edelle citate sentenze di questa Corte e della Corte costituzionale. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché lacausa non poteva essere proposta e, per l’effetto, dichiarainammissibile il ricorso introduttivo del giudizio; condanna partericorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, cheNumero registro generale 2535/2023Numero sezionale 986/2026liquida in favore dell’INPS in € 3.000,00 per compensNi,u mienro d€i r accolta generale 8945/2026Data pubblicazione 09/04/2026200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nellamisura del 15% e agli accessori di legge e in favore dell’Agenziadelle entrate riscossione in € 3.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito; compensa le spese nei confronti dell’INAIL;compensa tra le parti le spese delle fasi di merito.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 febbraio 2026La PresidenteLucia Esposito