CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa, per mandato exlege, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata aRoma in Via dei Portoghesi n. 12;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Intimato –- avverso la sentenza n. 1166/2023 dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna, sez. 3, depositata in data 14dicembre 2023, notificata il 21 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24giugno 2026, dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4163/2024Numero sezionale 5132/2026Numero di raccolta generale 25602/2026Data pubblicazione 21/09/20261. Con sentenza n. 309/2017 la Commissione tributaria provincialedi [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate avevamodificato il classamento e aumentato la rendita catastale, in relazione aun’unità immobiliare sita in Comune di Reggiolo, censita al foglio 20,mappale 96, sub. 3. L’ avviso faceva seguito a dichiarazione di variazionecatastale per diversa distribuzione degli spazi interni, presentata dalcontribuente in data 11 febbraio 2016 e ai relativi controlli, dai quali eraemersa l’incongruità del classamento e della rendita catastale proposta(cat. A/7), con l’attribuzione della categoria A/8, della classe 3 e dellarendita di euro 1.107,80.Affermavano i giudici di prime cure che l’avviso di accertamentoimpugnato fosse fondato su adeguata motivazione e che pertanto dovesseritenersi correttamente assunto.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna accoglieva il gravame del contribuente, rilevando che l’avviso diaccertamento fosse del tutto carente di motivazione, recando unicamente“frasi apodittiche” e meri riferimenti normativi, senza indicare le ragionidella disposta rettifica e della mancata condivisione dei dati diclassamento offerti dal contribuente.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo e ha depositatomemoria.La difesa del contribuente ha depositato istanza per la consultazionetemporanea del fascicolo telematico e procura speciale.Numero registro generale 4163/2024Numero sezionale 5132/2026Numero di raccolta generale 25602/2026Data pubblicazione 21/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione degli artt. 61 deld.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, 7 l. 27 luglio 2000 n. 212, 36 d. lgs. 31dicembre 1992, n. 546, lamentando, in particolare, che la Corte regionaleabbia erroneamente ritenuto carente la motivazione dell’avviso diaccertamento catastale, benché, nel caso di specie, non vi sia stato alcundisconoscimento degli elementi di fatto indicati dal contribuente nelladichiarazione DOCFA, ma solo una diversa valutazione tecnicarelativamente alla categoria e ai valori economici delle singole porzioniimmobiliari. L’Ufficio erariale richiama consolidata giurisprudenza diquesta Corte secondo cui, quando la divergenza tra rendita proposta erendita attribuita derivi da una valutazione tecnica, l’obbligo motivazionaleè soddisfatto anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi edella categoria attribuita. Sottolinea che i giudici d’appello non hannocorrettamente applicato i principi di diritto, ritenendo generica lamotivazione nonostante l’atto contenesse gli elementi normativamenterichiesti e fosse frutto di procedura cd DOCFA, caratterizzata da fortepartecipazione del contribuente.1.1. Il ricorso è inammissibile.La difesa erariale deduce che la sentenza n. 1166/2023 resa dallaCorte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna è statanotificata a mezzo PEC il 21 dicembre 2023 e allega documentazione acomprova dell’avvenuta notificazione, idonea a far decorrere il termine«breve» di impugnazione della sentenza. Deve quindi verificarsi sel’odierno ricorso è stato notificato tempestivamente, nel rispetto deltermine di 60 giorni imposto a pena di decadenza dall’art. 325 cod. proc.civ. e decorrente dalla notificazione della sentenza.Numero registro generale 4163/2024Numero sezionale 5132/2026Numero di raccolta generale 25602/2026Data pubblicazione 21/09/20261.2. In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso sia notificato invia telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione ènecessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e deisuoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e diavvenuta consegna in formato eml o msg, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bise 1 ter, della l. 21 gennaio 1994 n. 53.1.3. Tale produzione rileva sul piano dell'ammissibilità del ricorso epuò intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussioneex art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art.380 bis c.p.c. (cfr. Cass. 18 luglio 2018 n. 19078/2018; Cass. 28 luglio2017 n. 18758).1.4. Invero, esaminando il quadro normativo di riferimento, secondo ilcomma 3 dell’art. 3 bis della suddetta L. n. 53, introdotto dalla L. 24dicembre 2012 n. 228, la notifica effettuata con modalità telematica siperfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generatala ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui vienegenerata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma2, dello stesso D.P.R.1.5. L’art. 6, comma 1, innanzi richiamato prevede a sua volta chenella ricevuta di accettazione, fornita al mittente dal gestore di postaelettronica certificata da questi utilizzato, sono contenuti i dati dicertificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione delmessaggio di posta elettronica certificata.1.6. Il comma 2 aggiunge che la ricevuta di avvenuta consegna èfornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato daldestinatario, e dà al primo la prova che il suo messaggio di postaelettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronicodichiarato dal destinatario (indipendentemente dalla lettura che questo neNumero registro generale 4163/2024Numero sezionale 5132/2026Numero di raccolta generale 25602/2026Data pubblicazione 21/09/2026abbia fatto) e certifica il momento della consegna tramite un testo,leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.1.7. L’art. 9 della L 21 gennaio 1994 n. 53 e succ. mod. prevede infineal comma 1-bis, introdotto dall’art. 16-quater della L. 24 dicembre 2012n. 228 che, qualora non si possa procedere al deposito con modalitàtelematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'Avvocatoestrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronicacertificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenutaconsegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sonotratti ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; ed ilcomma 1-ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014al D.L. 24 giugno 2014 n. 90, ha specificato che in tutti i casi in cuil'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibilefornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.1.8. La mancata produzione delle ricevute di avvenuta accettazione econsegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione,impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio,determina quindi l’inesistenza della notificazione (cfr. in termini Cass. 19novembre 2024, n. 29670; Cass., 17 luglio 2020, n. 15298; Cass., 7ottobre 2015, n. 20072), con conseguente impossibilità per il giudice didisporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria iviprevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbeneaffetta da nullità (cfr. ex multis Cass., 21 luglio 2021, n. 20778; Cass.,S.U., 30 luglio 2008, n. 20604).1.9. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, invero, più volteevidenziato la necessità di considerare «residuale» la categoriadell’inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tral’atto (sia pure nullo) e il non atto e che è «configurabile, oltre che in casodi totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga postaNumero registro generale 4163/2024Numero sezionale 5132/2026Numero di raccolta generale 25602/2026Data pubblicazione 21/09/2026in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile quell’atto» (cfr. Cass. S.U., 20 luglio 2016, n. 14916ed altre conformi).1.10. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa dellaricorrente ha prodotto copia della ricevuta di accettazione, priva di busta edi allegati, senza fornire inoltre alcuna prova della trasmissione delmessaggio, atteso che non è stata prodotta la ricevuta di avvenutaconsegna della notifica tramite P.E.C., sicché il processo notificatorio nonrisulta compiuto. Neppure l’allegata “relazione di notifica” a mezzo PEC,peraltro priva di data, può valere a dimostrare, alla luce delle indicatedisposizioni e dei richiamati principi, il perfezionamento dellanotificazione.1.11. Il procedimento di trasmissione degli atti non risulta pertanto inalcun modo conforme al diritto, posto che manca del tutto sia la provadell’inoltro degli allegati all’indirizzo del destinatario, sia dell’avvenutaconsegna del messaggio al medesimo destinatario, ed a ciò consegue chesi debba riscontrare la «totale mancanza dell’atto», da intendersi comedella inesistenza della notificazione.1.12. In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica amezzo PEC ai sensi dell'art. 3 - bis della L. 21 gennaio 1994, n. 53, puòfornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatoriodepositando in formato digitale ovvero – quando non sia possibile – informato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna conl'attestazione di conformità all'originale digitale, e la loro mancanza,incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza dellanotificazione (cfr. Cass., 7 ottobre 2015, n.20072; conf. Cass. 27 luglio2023, n. 22803 in motiv.; Cass., 17 marzo 2025, n. 7041).Numero registro generale 4163/2024Numero sezionale 5132/2026Numero di raccolta generale 25602/2026Data pubblicazione 21/09/20261.13. Nel caso di specie, come si è detto, non è applicabile l’art. 291cod. proc. civ., perché si è in presenza di attività notificatoria incompletae pertanto non suscettibile di valutazione ai sensi di quella norma,secondo quanto questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare,seppure in riferimento all’avviso di ricevimento relativo alla notifica amezzo posta, e cioè che «la produzione dell'avviso di ricevimento delpiego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazionespedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art.149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziariodà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cuiall'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente infunzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimentonotificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Neconsegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositatosuccessivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione exart. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalcomma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte incamera di consiglio prevista dall'art. 380 bis cod. proc. civ., anche se nonnotificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma2, cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso diricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso percassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di untermine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazionedella notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore delricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera diconsiglio può domandare di essere rimesso in termini per il depositodell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la provadocumentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedereall'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondoNumero registro generale 4163/2024Numero sezionale 5132/2026Numero di raccolta generale 25602/2026Data pubblicazione 21/09/2026quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982» (cfr. Cass.Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. 12 luglio 2018, n. 18361).1.14. Dell'avvenuta notificazione con modalità telematica, come si èdetto, manca del tutto la prova, perché la parte non ha depositato laricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggiodi trasmissione a mezzo PEC e dei suoi eventuali allegati, come previstodall'art. 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.1.15. Stante la mancata produzione completa della ricevuta diaccettazione, priva della busta telematica e degli allegati, e della ricevutadi avvenuta consegna, ed in assenza di attività difensiva dell'intimato(dall’istanza depositata dal destinatario della notificazione del ricorso, perla consultazione temporanea del fascicolo telematico, non emergonocircostanze idonee a far ritenere rispettato il termine prescritto per lanotificazione) il ricorso per cassazione va quindi dichiarato inammissibile,non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e nonricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291cod. proc. civ.2. Nulla sulle spese non avendo, la parte intimata, svolto difese. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 24 giugno 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]