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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30622/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, stante la definizione del procedimento con l'applicazione della pena e la conseguente non deducibilità delle questioni concernente la determinazione della sanzione inflitta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, stante la definizione del procedimento con l'applicazione della pena e la conseguente non deducibilità delle questioni concernente la determinazione della sanzione inflitta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
Sentenza Cassazione n. 30622/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris