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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12971/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 del G.i.p. del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe, con cui, all'esito del giudizio abbreviato, era stata dichiarata colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e, applicata la diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., era stata condannata alla pena di 100 euro di ammenda.

Trattandosi di sentenza inappellabile, a norma dell'art. 593 cod. proc. pen., l'impugnazione è stata riqualificata come ricorso per cassazione e ritualmente trasmessa a questa Corte (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritto nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

L'impugnazione deve essere pertanto dichiarata inammissibile perché, alla pari del provvedimento che ne è oggetto, successiva al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è previsto che il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale suddetto (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01) La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, nei casi previsti, l'inammissibilità del ricorso anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello in origine erroneamente proposto (da ultimo, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01).

3. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Ad essa segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 del G.i.p. del Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe, con cui, all'esito del giudizio abbreviato, era stata dichiarata colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e, applicata la diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., era stata condannata alla pena di 100 euro di ammenda. Trattandosi di sentenza inappellabile, a norma dell'art. 593 cod. proc. pen., l'impugnazione è stata riqualificata come ricorso per cassazione e ritualmente trasmessa a questa Corte (art. 568, comma 5, cod. proc. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritto nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. L'impugnazione deve essere pertanto dichiarata inammissibile perché, alla pari del provvedimento che ne è oggetto, successiva al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è previsto che il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale suddetto (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010- 01) La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, nei casi previsti, l'inammissibilità del ricorso anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello in origine erroneamente proposto (da ultimo, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01). 3. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ad essa segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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