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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 11501/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE D'ASSISE D'APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIciatz-z1.Lvi-se-a-Ffe-partì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 giugno 2021 la Corte d'assise d'appello di Sassari riformava parzialmente la sentenza del giorno 23 luglio 2018 con cui la Corte d'assise di Sassari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 12 di reclusione; che il giudice del gravame, pur avendo ritenuto il prevenuto colpevole dei reati lui ascritti, ha, tuttavia, valutato le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti ed ha, pertanto, ridotto la pena precedentemente inflitta a complessivi anni 10 di reclusione; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità; con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge con riferimento alla mancata sussunzione dei fatti in contestazione in plurime condotte di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; con il terzo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; che più in particolare il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal Carta e la sottoscrizione di questo è stata autenticata dal difensore, munito di procura speciale; osserva il Collegio che, secondo la costante applicazione normativa operata da questa Corte, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, esso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Corte di cassazione, Sez.

III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE D'ASSISE D'APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIciatz-z1.Lvi-se-a-Ffe-partì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 giugno 2021 la Corte d'assise d'appello di Sassari riformava parzialmente la sentenza del giorno 23 luglio 2018 con cui la Corte d'assise di Sassari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 12 di reclusione; che il giudice del gravame, pur avendo ritenuto il prevenuto colpevole dei reati lui ascritti, ha, tuttavia, valutato le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti ed ha, pertanto, ridotto la pena precedentemente inflitta a complessivi anni 10 di reclusione; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad i tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità; con il secondo motivo ha eccepito la violazione di legge con riferimento alla mancata sussunzione dei fatti in contestazione in plurime condotte di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; con il terzo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; che più in particolare il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal Carta e la sottoscrizione di questo è stata autenticata dal difensore, munito di procura speciale; osserva il Collegio che, secondo la costante applicazione normativa operata da questa Corte, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, esso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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