CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8055 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: F.11i Calà di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio, n. 25, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo difensore: [OSCURATO:EMAIL] ; - con troricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2481/01/2014, depositata in data 1 agosto 2014; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: la società F.11i Calà di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento con la quale era stato richiesto il pagamento dell'importo iscritto a ruolo per iva e Irap anno 2001 di cui all'avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata opposizione; la società, in particolare, aveva lamentato la mancata notifica dell'avviso di accertamento e la decadenza o prescrizione dei termini per l'accertamento e la riscossione; la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'agente della riscossione, sebbene non costituito, aveva ricevuto regolare notifica dell'appello; la produzione in appello da parte dell'Agenzia delle entrate della notifica dell'avviso di accertamento era ammissibile; l'Agenzia delle entrate aveva offerto la prova della notifica dell'avviso di accertamento, sicchè la successiva emissione della cartella di pagamento era legittima; le generiche eccezioni su presunte irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento e la riserva di eccepirle in prosieguo, formulate dalla società con la memoria, non potevano rendere priva di rilievo la prova offerta. La società ha quindi proposto ricorso, illustrato con successiva memoria, per la cassazione della sentenza affidato a sette motivi di censura, cui hanno resistito l'Agenzia delle entrate, depositando controricorso, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso (illustrato con successiva memoria) contenente ricorso incidentale condizionato affidato a unico motivo di censura. Questa Corte, con ordinanza del 23 giugno 2021, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale. Parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Ragioni della decisione Sul ricorso principale Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 17 e 53, d. Igs. n. 546/1992, nonché degli artt.291 e 330, cod. proc. civ., e dell'art. 1, comma 2, d. Igs. n. 546/1992, per avere omesso dì rilevare l'invalidità della notifica dell'atto di appello nei confronti dell'agente della riscossione, in quanto l'Agenzia delle entrate aveva notificato il suddetto atto mediante consegna diretta presso la sede dell'agente della riscossione piuttosto che presso il domicilio del procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Pertanto, secondo parte ricorrente, poiché la notifica era nulla, il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità e disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291, cod. proc. civ., al fine di consentire la sanatoria della nullità in cui era incorsa l'appellante, sicchè, non avendovi provveduto, il procedimento di appello sarebbe invalido per mancata integrità del contraddittorio. Il motivo è infondato. La questione prospettata induce ad esaminare il profilo relativo alla natura dei rapporti processuali quando parti del giudizio sono l'ente impositore e l'agente della riscossione, ciò ai fini dell'applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 331 e 332, cod. proc. civ.. Questa Corte ha precisato, con consolidato orientamento inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 25 luglio 2007, n. 16412, che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessarìo (Cass. civ., 7 maggio 2014, n. 9762; 24 aprile 2015, n. 8370; 28 aprile 2017, n. 10528; 4 maggio 2018, n. 8295; 9 marzo 2022, n. 7746). Il concessionario per la riscossione, dunque, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, nel caso, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. In tale ipotesi l'atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore (Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22729). In questo ambito, questa Corte ha precisato che il litisconsorzio in appello tra l'Agenzia delle entrate ed il concessionario del servizio di riscossione (nel caso di evocazione in giudizio di entrambi in primo grado) sussiste solo nel caso di cause inscindibili, per aver le censure investito, oltre il merito della pretesa tributaria, anche vizi propri della cartella (Cass. civ., 9 maggio 2007, n. 597330; Cass. civ., 3 gennaio 2014, n. 45; Cass. civ., 27 ottobre 2017, n. 25588; Cass. civ., 29 aprile 2020, n. 8329; Cass. civ., 28 aprile 2021, n. 11165). È stato, infine, precisato che, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l'appello dev'essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove l'appello abbia ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all'amministrazione finanziaria, non comporta l'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l'impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti (Cass. nn. 45/2014 e 24083/2014).Con riferimento al caso di specie, la controversia ha ad oggetto la contestazione della pretesa fatta valere con la cartella di pagamento in quanto, secondo l'assunto di parte ricorrente, non sarebbe stato notificato il prodromico avviso di accertamento e si sarebbe conseguentemente verificata la decadenza ad emettere l'atto di riscossione: si tratta, dunque, di una controversia che ha ad oggetto la contestazione della pretesa, non avendo parte ricorrente impugnato la cartella di pagamento per vizi propri. Va precisato, sotto tale profilo, che, differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente anche in memoria, sia la questione della mancata notifica dell'avviso di accertamento che quella della decadenza dell'emissione della cartella di pagamento attengono a profili che investono la legittimazione passiva dell'ente impositore, essendo riferibili alla sua potestà impositiva. In particolare, con specifico riferimento alla prospettazione della intervenuta decadenza quale motivo di ricorso originario, va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, sicchè la legittimazione passiva spetta comunque all'ente titolare del credito tributario; nell'ipotesi in cui il concessionario fosse stato fatto destinatario dell'impugnazione, sarebbe stato onere di quest'ultimo chiamare in giudizio l'ente titolare del credito, laddove non volesse rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. civ., n. 2480 del 2020; Cass. civ., 30 ottobre 2007, n. 22939; 27 giugno 2011, n. 14032). Ne consegue che, trattandosi di causa scindibile, poiché la controversia atteneva a profili che investivano la pretesa e non vizi propri della cartella di pagamento, trova applicazione la previsione di cui all'art. 332, cod. proc. civ., con la conseguenza della non sussistenza dell'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in favore del concessionario della riscossione, quando sia ormai decorso il termine per l'impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti (Cass. n. 45/2014, 24083/2014). Non sussiste, pertanto, la prospettata violazione di legge. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per non avere rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'appello, con violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 546/1992; nonché ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. In particolare, secondo parte ricorrente, la pronuncia censurata sarebbe contraddittoria per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo, in quanto, avendo accertato la correttezza della pronuncia del giudice di primo grado, il giudice dì appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione; inoltre, poiché il giudizio di appello tributario è caratterizzato dall'essere una revisio prioris instantiae, solo l'accertamento di un errore della statuizione della sentenza di primo grado avrebbe potuto indurre il giudice di appello a riformare la suddette pronuncia ma, nel caso in esame, non vì era stato nessun errore, poiché il giudice di primo grado aveva correttamente accertato che nessuna prova era stata offerta dall'Agenzia delle entrate in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento. Il motivo è infondato. Va escluso, invero, che sussista una contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo, in quanto, in realtà, il giudice del gravame, nel suo percorso motivazionale, ha considerato che, diversamente da quanto riscontrato nel giudizio di appello, l'amministrazione finanziaria non aveva assolto all'onere di produrre la prova della notifica dell'avviso di accertamento ed ha quindi espresso la considerazione che, mancando la prova in primo grado, era corretta la statuizione del giudice di primo. Poiché, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha assolto all'onere di prova nel giudizio di appello, il giudice del gravame, una volta ritenuta provata la notifica dell'avviso di accertamento, ha ritenuto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, poteva ritenersi legittima la notifica della cartella di pagamento in quanto basata su di un prodromico avviso dì accertamento regolarmente notificato. In sostanza, è la rilevata diversità del materiale probatorio a disposizione che ha consentito al giudice del gravame di assumere una decisione diversa rispetto a quella presa dal giudice di primo grado: è sulla base di tale premessa di fondo (incentrata sulla riscontrata mancanza di prova che, invece, è stata offerta nel giudizio di appello) che deve darsi significato alla considerazione espressa dal giudice del gravame circa la correttezza della decisione del giudice di primo grado. Né può, conseguentemente, ragionarsi in termini di violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 546/1992, sulla base della considerazione che oggetto dell'impugnazione è la sentenza del giudice di primo grado della quale l'appellante deve denunciare i vizi mentre, nel caso di specie, non vi era alcun vizio della sentenza poiché nessun errore era stato commesso. In realtà, la possibilità che la parte produca ulteriori prove in appello, come consentito dall'art. 58, d. Igs. n. 546/1992, può fisiologicamente condurre il giudice del gravame a tenere conto del nuovo materiale probatorio, decidendo, sotto tale profilo, in senso difforme da quanto statuito dal giudice di primo grado, senza che possa ritenersi sussistente alcun vincolo alla riformabilità della suddetta decisione, come invece postulato dalla ricorrente: è, in sostanza, la diversità del materiale probatorio a disposizione che può condurre il giudice del gravame a decidere in senso differente dal giudice di primo grado. Con il terzo motivo di ricorso sì censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per non avere dichiarato l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle entrate in appello, in violazione dell'art. 58, d. Igs. n. 546/1992, in quanto non si trattava di nuova documentazione (la cui esistenza è sopravvenuta dopo la chiusura del giudizio di primo grado o che erano incolpevolmente non conosciuta in primo grado) e, inoltre, anche in considerazione del fatto che la produzione di nuovi documenti in appello è limitata, da un lato, a quelli che non abbiano carattere di prova ma che consentano di meglio chiarire fatti di cui non vi sia stata piena dimostrazione in primo grado e, dall'altro, a quelli che non comportino un ampliamento del thema decidendum. Prospetta, inoltre, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, cit., nella parte in cui ammette la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio, per contrasto con gli artt. 3 e 111, Cost. Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte affermato che ìn materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, cod. proc. civ., comma terzo, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal cit. D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. cív., 22 novembre 2017, n. 27774; 7 luglio 2021, n. 19368). Peraltro, la previsione normativa in esame non consente di limitare la producibilità in appello dei soli documenti privi di rilevanza probatoria in senso stretto, non potendosi ritenere che la stessa abbia inteso differenziare entro quali limiti sia consentita la produzione documentale in appello. Né, infine, può ragionarsi in tema di ampliamento del thema decidendum, poiché si tratta di un profilo che attiene alla rilevanza o meno della prova prodotta, dunque opera sul piano probatorio e non sul contenuto della causa petenclí e del petitum. Non può, infine, trovare considerazione la prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 58, cit.. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, ha ritenuto non fondate le censure sollevate dalla C.T.R. della Campania, che aveva dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, sia perchè potrebbe artatamente impedire alla controparte processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e, quindi, condurre alla perdita di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto di difesa, sia per disparità di trattamento tra le parti del giudizio a favore di quella che ha facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel giudizio di primo grado. Quanto alla presunta disparità di trattamento, ha rilevato che "tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicchè non sussistono le ragioni del lamentato sbilanciamento". D'altro lato, è inconferente il riferimento compiuto dalla ricorrente alla previsione di cui all'art. 32, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, che attiene al diverso piano del comportamento del contribuente che, sebbene richiesto e debitamente informato, non abbia provveduto a mettere a disposizione dell'amministrazione finanziaria la documentazione specificamente richiesta, mentre nessuna differenziazione sussiste sul piano processuale, non essendo ravvisabile alcun diverso trattamento processuale ai fini della produzione documentale. Circa, poi, la questione della violazione del giusto processo, la stessa non appare configurabile, tenuto conto di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all'art. 345, cod. proc. civ., e cioè che la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l'instaurazione del giudizio di secondo grado sia l'unico mezzo attraverso il quale quell'attività possa essere svolta, non è di per sè irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l'adempimento mira a scongìurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudìzio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell'attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, nonché ai sensì dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115, cod. proc. civ.. In particolare, lamenta parte ricorrente che il giudice del gravame, pur avendo affermato che l'amministrazione finanziaria aveva provato di avere notificato l'avviso di accertamento, avrebbe del tutto omesso di motivare, non avendo indicato la ragione per la quale ha ritenuto valida la notifica, senza compiere alcun riferimento alla modalità con la quale la notifica era stata eseguita e dando, peraltro, non correttamente rilievo alla carenza di una specifica contestazione da parte della contribuente. Il motivo è infondato. Il giudice del gravame ha dato atto della produzione in appello della notifica dell'avviso di accertamento ed ha ritenuto che tale produzione fosse idonea, sotto il profilo probatorio. A tale prima considerazione, inoltre, in sentenza, si fa riferimento alle "generiche eccezioni su presunte irregolarità della notifica" non idonee, in quanto tali, a far venire meno la idoneità della prova offerta. In sostanza, il giudice del gravame ha esplicitato le ragioni relative alla sussistenza della prova della regolarità della notifica, sia facendo riferimento al documento prodotto dall'Agenzia delle entrate sia procedendo ad una valutazione in ordine alla insussistenza di irregolarità della notifica, ritenute solo "presunte", e, dunque, a contrario, sottoposte a giudizio di regolarità, ed è mediante tale specifica motivazione che, in realtà, il giudice del gravame ha esplicitato la ragione della validità della notifica. Né può ragionarsi in termini di non corretta applicazione del principio di non contestazione: come detto, il ragionamento logico seguito dal giudice non si fonda su tale principio, ma su di un accertamento in fatto in ordine alla regolarità della notifica come provato dal documento prodotto dall'Agenzia delle entrate anche mediante la considerazione della inconsistenza della generica prospettazione di profili di irregolarità della notifica da parte della contribuente. Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 18, d.P.R. n. 445/2000, per non avere ritenuto invalida la copia conforme all'originale dell'avviso di accertamento completo di relata di notifica. Il motivo è inammissibile. Invero, si tratta di una questione, quella relativa alla non regolarità della copia conforme all'originale prodotta in appello, che avrebbe dovuto essere specificamente contestata in quel grado di giudizio, tenuto conto, peraltro, del fatto che il giudice del gravame ha rilevato l'assoluta genericità delle eccezioni su presunte irregolarità della notifica da parte della contribuente. Sotto tale profilo, il motivo difetta di specificità, non avendo parte ricorrente specificato che la questione della illegittimità della copia conforme all'originale prodotta in appello era stata da essa espressamente contestata dinanzi al giudice di appello. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la sussistenza di "dubbi sull'attendibilità della relata apposta in calce all'accertamento", posto che, anche in questo caso, il motivo difetta di specificità.Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, e dell'art. 148, cod. proc. civ., nonchè dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990, nonché ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per non avere rilevato d'ufficio l'inesistenza o la nullità insanabile della notificazione della cartella. In particolare, lamenta parte ricorrente che la relata di notifica della cartella era carente oltre che della qualifica del soggetto notificante anche dei requisiti minimi essenziali prescritti, in particolare della firma del soggetto che l'aveva notificata e di quella del soggetto che l'aveva ricevuta. Con il settimo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art.360, comma primo, n. 4), cod. proc. cìv., per violazione e falsa applicazione dell'art. 26, d.P.R. n. 602/1973, e dell'art. 148, cod. proc. civ., nonchè dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990, nonché ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata la relata apposta sul frontespizio piuttosto che in calce alla stessa. I motivi sesto e settimo, esaminati unitariamente, sono inammissibili. In realtà, parte ricorrente introduce, in questa sede, questioni, relative alla non regolarità della notifica della cartella di pagamento (per non completa compilazione della relata nonché per apposizione della stessa sul frontespizio piuttosto che in calce alla cartella), che non avevano costituito ragioni di doglianza sin dal ricorso introduttivo, limitato, secondo quanto la stessa ricorrente chiarisce, alla nullità della cartella in conseguenza dell'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e alla intervenuta decadenza (vd. ricorso, pagg. 2 e 3). Si tratta, dunque, di profili del tutto nuovi rispetto ai limiti del thema decidendum, come risulta configurato dalla stessa parte ricorrente.Né può ragionarsi in termini di rilevabilità d'ufficio delle questioni in esame, in quanto concernono profili che attengono alla regolarità del procedimento di notifica della cartella di pagamento e, in quanto eccezioni di merito, sono proponibili solo dalle parti. In conclusione, il ricorso principale è infondato, con conseguente rigetto. Sul ricorso incidentale Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 53, d.lgs. n. 546/1992, per avere illegittimamente ritenuto regolare il procedimento di notificazione dell'atto di appello nei propri confronti, nonostante il fatto che la notifica era stata eseguita presso la sede piuttosto che presso il procuratore costituito presso il quale era stato eletto domicilio. In ragione del rigetto del ricorso principale è assorbito il presente motivo di ricorso incidentale condizionato. In conclusione, sono infondati il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, inammissibili il quinto, sesto e settimo, è assorbito l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato, con conseguente rigetto del ricorso principale e assorbimento di quello incidentale condizionato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, che si liquidano in complessive euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si liquidano in complessive euro 7.800,00, oltre spese generali nella misura del quindici per cento, euro 200,00 per esborsi, oltre accesso