CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 05157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/03/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che le censure proposte nei due motivi di impugnazione non superano il preliminare vaglio di ammissibilità posto che si risolvono nella mera riproposizione, sulla base degli stessi elementi di fatto e di diritto e in assenza di qualsivoglia sopravvenienza, delle medesime questioni disattese non solo con il decreto irrevocabile di confisca pronunziato dalla Corte di appello di Roma il 27 luglio 2004, ma anche con le ordinanze, anche esse definitive, emesse dal medesimo Tribunale in data 5 dicembre 2013 (rigetto istanza di revoca della confisca) ed in data 8 luglio 2019 (declaratoria di non doversi procedere in merito ad istanza di restituzione) avente ad oggetto la restituzione della medesima somma di denaro confiscata. Il ricorrente nulla oppone alle osservazioni del Tribunale sul carattere meramente reiterativo dell'istanza. Trascura, pertanto, che anche nel procedimento di prevenzione è applicabile la preclusione del giudicato. Essa, tuttavia, operando "rebus sic stantibus", può essere superata con l'acquisizione di nuovi elementi, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi o, infine, in modifiche normative (Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv. 274585 - 01; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175 - 01; Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA]. 245176 - 01). Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il