CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 29374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2183/14 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 91 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale dell’Innovazione n. 1/b, elettivamente domiciliata in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma che la rappresenta e la difende congiuntamente e disgiuntivamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 81/49/13, depositata il 28 giugno 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Cartella pagamento IRPEF 2006 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi la C.t.p. di Varese la cartella esattoriale emessa da [OSCURATO:PERSONA] spa n. 117201100036385907000 dell’importo complessivo di € 123.112,95 relativa alle somme iscritte a ruolo per l’IRPEF 2006, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 - bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2. La C.t.p., ove si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA] spa, accoglieva il ricorso sulla base della prospettata omissione di notifica. 3. Avverso tale decisione, dinanzi la C.t.r. della Lombardia, la [OSCURATO:PERSONA] spa, incorporante dell’[OSCURATO:PERSONA] spa, proponeva appello principale e il contribuente proponeva appello incidentale; all’esito la C.t.r., con sentenza n. n. 81/49/13, depositata il 28 giugno 2013,accoglieva l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] spa. 4.Avverso di essa, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a sei motivi. 5.In giudizio si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] spa con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. 6. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 2 9 settembre, per la quale il contribuent e ha depositato memoria di richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere attesa l’adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. Considerato che: 1. In data 4 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con allegati i documenti relativi alla intervenuta definizione agevolata della pretesa impositiva oggetto di lite a mente dell’art. 6, comma 3 del d . l . 22/10/2016, n. 193 , a seguito della presentazione di istanza di condono in data 12/4/2017. 2. I documenti depositati provano l’entità della somma (€ 167.908,66) comunicata da [OSCURATO:PERSONA] spa, le cinque rate pagate attraverso il [OSCURATO:PERSONA] (l’ultima in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), le cartelle/avvisi per cui è intervenuta la definizione agevolata (tra cui quella oggetto del presente contenzioso ossia la n. 117201100036385907000 ), la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuente e dal difensore, inoltrata all’Agenzia delle Entrate di Varese. 3. Per tanto può procedersi a lla dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. 193/2016 con spese a carico di chi le ha anticipate. P. Q. M. Dichiara