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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 26652/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 7 cod. pen.; considerato che con il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali dell'operante di PG che ha riconosciuto l'odierno ricorrente quale autore del fatto imputato, non è consentito in sede di legittimità, nella misura in cui si appalesa meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, a pag. 2 e 3 del provvedimento gravato, si diffonde sui precisi riscontri probatori che hanno corroborato la ricostruzione dei fatti ascritti al Muriella (la mancata contestazione dell'uso, per commettere il furto, di un ciclomotore nella disponibilità del predetto, le dettagliate informazioni fornite dall'operante di PG sulla fisionomia dei protagonisti dell'azione delittuosa); considerato che, nella parte in cui deduce la mancata motivazione della Corte con riguardo alle argomentazioni contenute nelle note di udienza, il motivo è parimenti inammissibile per il ricorrente non enuncia quali aspetti di decisività tale mancata risposta comporti, rispetto all'esito del giudizio; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si critica la qualificazione giuridica del reato nella forma consumata, risulta del pari pedissequamente riproduttivo di doglianze correttamente respinte dalla Corte di appello, che a pag. 4, attenendosi all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a far data da Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014 Ud.

Rv. 261186 - 01, coglie nel segno nello statuire che l'osservazione casuale, ancorché simultanea, dell'azione furtiva da parte di un operante di PG non integra gli estremi del monitoraggio costante in continenti che si ritiene condizione necessaria per impedire la verificazione dell'evento tipico, l'impossessamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 7 cod. pen.; considerato che con il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali dell'operante di PG che ha riconosciuto l'odierno ricorrente quale autore del fatto imputato, non è consentito in sede di legittimità, nella misura in cui si appalesa meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, a pag. 2 e 3 del provvedimento gravato, si diffonde sui precisi riscontri probatori che hanno corroborato la ricostruzione dei fatti ascritti al Muriella (la mancata contestazione dell'uso, per commettere il furto, di un ciclomotore nella disponibilità del predetto, le dettagliate informazioni fornite dall'operante di PG sulla fisionomia dei protagonisti dell'azione delittuosa); considerato che, nella parte in cui deduce la mancata motivazione della Corte con riguardo alle argomentazioni contenute nelle note di udienza, il motivo è parimenti inammissibile per il ricorrente non enuncia quali aspetti di decisività tale mancata risposta comporti, rispetto all'esito del giudizio; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si critica la qualificazione giuridica del reato nella forma consumata, risulta del pari pedissequamente riproduttivo di doglianze correttamente respinte dalla Corte di appello, che a pag. 4, attenendosi all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a far data da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 Ud. Rv. 261186 - 01, coglie nel segno nello statuire che l'osservazione casuale, ancorché simultanea, dell'azione furtiva da parte di un operante di PG non integra gli estremi del monitoraggio costante in continenti che si ritiene condizione necessaria per impedire la verificazione dell'evento tipico, l'impossessamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigl
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