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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 36398/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 7 Maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado in data 17 Gennaio 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi a) (truffa), b) (vendita di cose con impronte contraffatte) e d) (ricettazione) e condannato alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva.

La corte di appello, con un percorso motivazionale sostanzialmente difforme rispetto a quello di cui alla sentenza impugnata, riteneva raggiunga la prova che il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella disponibilità di orecchini apparentemente in oro e recanti apposite impronte contraffatte aveva provveduto alla vendita di tali oggetti, spacciandoli per monili in oro bianco, presso un negozio compro-oro di cui era titolare la [OSCURATO:SOCIETA]. ubicato in Poggibonsi. '

2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale ex art. 606 lett. d) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla deposizione del teste Chierici sui tabulati telefonici acquisiti al fascicolo dibattimentale ed in relazione ai registri di vendita del negozio della persona offesa, raffrontati con i verbali di accertamento dei carabinieri di Montalto di Castro.

Rileva che secondo quanto era dato desumere dalle sentenze di merito la persona offesa Olivieri, titolare del negozio compro oro, aveva appreso dei fatti in questione de relato e, pertanto, non aveva avuto modo di riconoscere l'odierno imputato stante la propria assenza al momento dei fatti.

Osserva che quanto alla attribuzione del reato di cui al capo a) all' imputato non erano emersi indizi, gravi precisi e concordanti in quanto non potevano ritenersi decisivi gli elementi valorizzati relativi agli accertamenti compiuti dai C.C. dopo l'episodio di Poggibonsi in data 19/09/2011 raffrontati al registro vendite del compro-oro, la menzionata analisi dei tabulati telefonici e le dichiarazioni della teste Holla.

Evidenzia, in particolare, che quest' ultima nulla aveva riferito quanto alla presenza dell'odierno imputato in occasione dei fatti e che il registro vendite riportava unicamente la dichiarazione di cessione al negozio [OSCURATO:SOCIETA]. di un paio di orecchini da parte di [OSCURATO:PERSONA] con allegato il documento di identità di quest' ultimo e che l' unico indizio aveva ad oggetto l' accertamento sulle celle telefoniche riguardanti l' imputato, indizio che, tuttavia, non poteva essere ritenuto in sé considerato decisivo.

Deduce che il giudice di primo grado aveva travisato la prova documentale del registro vendita che conteneva il solo documento del [OSCURATO:PERSONA] ed aveva finito per travisare pure gli accertamenti dei C.C. in quanto questi comprovavano unicamente la corrispondenza del di Sauro, venditore de monili, con la persona fermata e della quale era stato acquisito il documento di identità.

Evidenzia che non vi era prova alcuna della presenza del ricorrente nel negozio di Poggibonsi e che la corte di appello, in modo del tutto suggestivo, aveva valorizzato elementi successivi ai fatti (la circostanza che l' imputato era stato fermato unitamente al [OSCURATO:PERSONA] a bordo di una autovettura segnalata come in allontanamento da un compro oro di Firenze e con dei monili contraffatti) non considerando che tali elementi non avevano alcuna pertinenza temporale con il fatto in contestazione del 16 Settembre 2011.

Deduce, ancora, che a prescindere dal movimento delle celle telefoniche la corte di appello aveva finito per travisare una circostanza decisiva vale a dire che il [OSCURATO:PERSONA] non si era mai recato presso il compro-oro di Poggibonsi ma, semmai, risultava presente nella vicina località di Certaldo sicchè di nessun rilievo era l'affermazione secondo cui l'imputato non aveva fornito __--/-7 alcuna spiegazione in ordine alla sua presenza in data 16 Settembre 2011 in Poggibonsi.

Osserva, altresì, che in ogni caso difettava ogni prova dell'elemento piscologico del reato per giustificare la cui sussistenza la corte aveva finito per valorizzare in modo del tutto arbitrario ed illogico i precedenti penali per truffa e ricettazione in concorso con il [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata declaratoria di prescrizione.

Osserva che nella fattispecie in esame sulla scorta dei principi giurisprudenziali in materia non poteva tenersi conto ai fini del computo dei tempi di prescrizione della recidiva in quanto era stato operato un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre, in primo luogo, rilevare che con provvedimento in pari data e di cui al verbale in atti questa Corte ha disatteso l'istanza di rinvio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, pervenuta in data odierna, precisando che normativamente era prevista l'udienza pubblica e che non risultavano evidenziati motivi di legittimo impedimento tali da giustificare la richiesta di rinvio.

2. Va, quindi, osservato appare fondato, con carattere assorbente, il primo motivo del ricorso.

La Corte di appello di Firenze, come lamentato dal ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato per i contestati reati di truffa, vendita di cose con impronte contraffatte e ricettazione con una motivazione fondata su un travisamento della prova nonché gravemente lacunosa.

Deve, innanzitutto, rilevarsi che il ragionamento della corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato sulla base degli accertamenti compiuti dai Carabinieri - che avevano individuato l'imputato "tramite la verifica degli stessi documenti" consegnati presso il negozio compro-oro - appare frutto di un vero e proprio travisamento della prova.

I giudici hanno travisato, invero, la prova documentale costituita dal registro vendita che conteneva il solo documento del [OSCURATO:PERSONA] ed hanno finito per travisare pure gli accertamenti dei C.C. in quanto questi comprovavano unicamente la corrispondenza del [OSCURATO:PERSONA], venditore dei monili, con la persona fermata e della quale era stato acquisito il documento di identità mentre nessun documento di identità è stato consegnato presso l'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte dall' imputato.

Occorre, ancora, rilevarsi che la motivazione appare gravemente lacunosa e frutto di vizi logico-giuridici specie anche laddove, al fine di valorizzare la condotta agevolatrice e concorrente del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla cessione al negozio [OSCURATO:SOCIETA]. di un paio di orecchini falsi - vendita, che secondo quanto emerso dal richiamato registro di vendita, è stata posta in essere dal solo [OSCURATO:PERSONA] - ha valorizzato un precedente (vale a dire la condanna dell' imputato per condotte di truffa e ricettazione compiute in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]) attestante, a dire della corte territoriale, che "i due soggetti condividevano lo stesso proponimento criminale e si muovevano insieme ed operavano di concerto".

Ma in tal modo argomentando i giudici hanno disatteso il condivisibile principio di diritto secondo cui il giudice di merito non può desumere elementi di accusa a sostegno dell'imputazione dai precedenti penali dell'imputato, che possono rilevare ai diversi effetti penali consequenziali ad una pronuncia di condanna, ma non in ordine al giudizio di responsabilità. (Sez. 2, Sentenza n. 49206 del 20/10/2009 Ud. (dep. 22/12/2009 ) Rv. 246794 -

01. Deve, quindi, rilevarsi che l'unico dato certo che emerge dalle risultanze processuali è quello riguardante l'accertamento delle celle telefoniche attestanti la presenza del medesimo imputato in data 16/09/2016 in Poggibonsi lo stesso giorno dei fatti: trattasi di un dato processuale (valorizzato dal primo giudice e sul quale la corte di appello ha ritenuto di non doversi soffermare alla luce del complessivo compendio probatorio), privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in ragione di una eventuale conferma ad opera di altri elementi probatori, nelle specie carenti non apparendo decisivo, specie nell' ottica della verifica di una condotta concorrente dell' odierno imputato, la circostanza che l' imputato era stato fermato unitamente al [OSCURATO:PERSONA] a bordo di una autovettura segnalata come in allontanamento da un compro oro di Firenze e con dei monili contraffatti, trattandosi di elementi che non avevano alcuna pertinenza temporale con il fatto in contestazione del 16 Settembre 2011.

Risulta di tutta evidenza che sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio non è possibile pervenire ad un accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Ne discende che la sentenza di condanna a carico dell'imputato deve essere annullata senza rinvio per non avere il predetto commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 7 Maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado in data 17 Gennaio 2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi a) (truffa), b) (vendita di cose con impronte contraffatte) e d) (ricettazione) e condannato alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva. La corte di appello, con un percorso motivazionale sostanzialmente difforme rispetto a quello di cui alla sentenza impugnata, riteneva raggiunga la prova che il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella disponibilità di orecchini apparentemente in oro e recanti apposite impronte contraffatte aveva provveduto alla vendita di tali oggetti, spacciandoli per monili in oro bianco, presso un negozio compro-oro di cui era titolare la [OSCURATO:SOCIETA]. ubicato in Poggibonsi. ' 2. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale ex art. 606 lett. d) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla deposizione del teste Chierici sui tabulati telefonici acquisiti al fascicolo dibattimentale ed in relazione ai registri di vendita del negozio della persona offesa, raffrontati con i verbali di accertamento dei carabinieri di Montalto di Castro. Rileva che secondo quanto era dato desumere dalle sentenze di merito la persona offesa Olivieri, titolare del negozio compro oro, aveva appreso dei fatti in questione de relato e, pertanto, non aveva avuto modo di riconoscere l'odierno imputato stante la propria assenza al momento dei fatti. Osserva che quanto alla attribuzione del reato di cui al capo a) all' imputato non erano emersi indizi, gravi precisi e concordanti in quanto non potevano ritenersi decisivi gli elementi valorizzati relativi agli accertamenti compiuti dai C.C. dopo l'episodio di Poggibonsi in data 19/09/2011 raffrontati al registro vendite del compro-oro, la menzionata analisi dei tabulati telefonici e le dichiarazioni della teste Holla. Evidenzia, in particolare, che quest' ultima nulla aveva riferito quanto alla presenza dell'odierno imputato in occasione dei fatti e che il registro vendite riportava unicamente la dichiarazione di cessione al negozio [OSCURATO:SOCIETA]. di un paio di orecchini da parte di [OSCURATO:PERSONA] con allegato il documento di identità di quest' ultimo e che l' unico indizio aveva ad oggetto l' accertamento sulle celle telefoniche riguardanti l' imputato, indizio che, tuttavia, non poteva essere ritenuto in sé considerato decisivo. Deduce che il giudice di primo grado aveva travisato la prova documentale del registro vendita che conteneva il solo documento del [OSCURATO:PERSONA] ed aveva finito per travisare pure gli accertamenti dei C.C. in quanto questi comprovavano unicamente la corrispondenza del di Sauro, venditore de monili, con la persona fermata e della quale era stato acquisito il documento di identità. Evidenzia che non vi era prova alcuna della presenza del ricorrente nel negozio di Poggibonsi e che la corte di appello, in modo del tutto suggestivo, aveva valorizzato elementi successivi ai fatti (la circostanza che l' imputato era stato fermato unitamente al [OSCURATO:PERSONA] a bordo di una autovettura segnalata come in allontanamento da un compro oro di Firenze e con dei monili contraffatti) non considerando che tali elementi non avevano alcuna pertinenza temporale con il fatto in contestazione del 16 Settembre 2011. Deduce, ancora, che a prescindere dal movimento delle celle telefoniche la corte di appello aveva finito per travisare una circostanza decisiva vale a dire che il [OSCURATO:PERSONA] non si era mai recato presso il compro-oro di Poggibonsi ma, semmai, risultava presente nella vicina località di Certaldo sicchè di nessun rilievo era l'affermazione secondo cui l'imputato non aveva fornito __--/-7 alcuna spiegazione in ordine alla sua presenza in data 16 Settembre 2011 in Poggibonsi. Osserva, altresì, che in ogni caso difettava ogni prova dell'elemento piscologico del reato per giustificare la cui sussistenza la corte aveva finito per valorizzare in modo del tutto arbitrario ed illogico i precedenti penali per truffa e ricettazione in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata declaratoria di prescrizione. Osserva che nella fattispecie in esame sulla scorta dei principi giurisprudenziali in materia non poteva tenersi conto ai fini del computo dei tempi di prescrizione della recidiva in quanto era stato operato un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre, in primo luogo, rilevare che con provvedimento in pari data e di cui al verbale in atti questa Corte ha disatteso l'istanza di rinvio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, pervenuta in data odierna, precisando che normativamente era prevista l'udienza pubblica e che non risultavano evidenziati motivi di legittimo impedimento tali da giustificare la richiesta di rinvio. 2. Va, quindi, osservato appare fondato, con carattere assorbente, il primo motivo del ricorso. La Corte di appello di Firenze, come lamentato dal ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato per i contestati reati di truffa, vendita di cose con impronte contraffatte e ricettazione con una motivazione fondata su un travisamento della prova nonché gravemente lacunosa. Deve, innanzitutto, rilevarsi che il ragionamento della corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato sulla base degli accertamenti compiuti dai Carabinieri - che avevano individuato l'imputato "tramite la verifica degli stessi documenti" consegnati presso il negozio compro-oro - appare frutto di un vero e proprio travisamento della prova. I giudici hanno travisato, invero, la prova documentale costituita dal registro vendita che conteneva il solo documento del [OSCURATO:PERSONA] ed hanno finito per travisare pure gli accertamenti dei C.C. in quanto questi comprovavano unicamente la corrispondenza del [OSCURATO:PERSONA], venditore dei monili, con la persona fermata e della quale era stato acquisito il documento di identità mentre nessun documento di identità è stato consegnato presso l'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte dall' imputato. Occorre, ancora, rilevarsi che la motivazione appare gravemente lacunosa e frutto di vizi logico-giuridici specie anche laddove, al fine di valorizzare la condotta agevolatrice e concorrente del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla cessione al negozio [OSCURATO:SOCIETA]. di un paio di orecchini falsi - vendita, che secondo quanto emerso dal richiamato registro di vendita, è stata posta in essere dal solo [OSCURATO:PERSONA] - ha valorizzato un precedente (vale a dire la condanna dell' imputato per condotte di truffa e ricettazione compiute in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]) attestante, a dire della corte territoriale, che "i due soggetti condividevano lo stesso proponimento criminale e si muovevano insieme ed operavano di concerto". Ma in tal modo argomentando i giudici hanno disatteso il condivisibile principio di diritto secondo cui il giudice di merito non può desumere elementi di accusa a sostegno dell'imputazione dai precedenti penali dell'imputato, che possono rilevare ai diversi effetti penali consequenziali ad una pronuncia di condanna, ma non in ordine al giudizio di responsabilità. (Sez. 2, Sentenza n. 49206 del 20/10/2009 Ud. (dep. 22/12/2009 ) Rv. 246794 - 01. Deve, quindi, rilevarsi che l'unico dato certo che emerge dalle risultanze processuali è quello riguardante l'accertamento delle celle telefoniche attestanti la presenza del medesimo imputato in data 16/09/2016 in Poggibonsi lo stesso giorno dei fatti: trattasi di un dato processuale (valorizzato dal primo giudice e sul quale la corte di appello ha ritenuto di non doversi soffermare alla luce del complessivo compendio probatorio), privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in ragione di una eventuale conferma ad opera di altri elementi probatori, nelle specie carenti non apparendo decisivo, specie nell' ottica della verifica di una condotta concorrente dell' odierno imputato, la circostanza che l' imputato era stato fermato unitamente al [OSCURATO:PERSONA] a bordo di una autovettura segnalata come in allontanamento da un compro oro di Firenze e con dei monili contraffatti, trattandosi di elementi che non avevano alcuna pertinenza temporale con il fatto in contestazione del 16 Settembre 2011. Risulta di tutta evidenza che sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio non è possibile pervenire ad un accertamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] oltre ogni ragionevole dubbio. 3. Ne discende che la sentenza di condanna a carico dell'imputato deve essere annullata senza rinvio per non avere il predetto commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata
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