CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6206/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoCIULLI STEFANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 700/2024 depositata il 29/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente impugnò avanti la [OSCURATO:PERSONA] un avviso d’accertamento IMU per l’anno 2015notificatole dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MC) in relazioneall’immobile costituente area fabbricabile individuata in Catasto alfoglio 29, particella 427, sub 7, della superficie di mq 3.200. IlNumero registro generale 6206/2025Numero sezionale 292/2026computo era effettuato sulla base di un valore di € 120,74 mqNumero di raccolta generale 7927/2026calcolandosi così una base imponibile di € 386.368,00 conD aitma ppubobslictaazio ne 31/03/2026di €. 3.631,92 (aliquota 9,40%) e sanzione per € 3.631,92 (pari al100% dell’imposta accertata) oltre interessi per € 51,31, per untotale di € 7.230,33.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 147 del 30/9-3/11/2021, respinse il ricorso.Su appello della ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di II gradodelle Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto ilgravame ritenendo che l’area in questione non possa ritenersimeramente pertinenziale a un adiacente opificio industriale inagibile(di proprietà della stessa ricorrente), bensì debba essere qualificatacome area edificabile autonoma. La Corte di merito ha infattirichiamato recente giurisprudenza di legittimità che ha valorizzatol’elemento della conoscenza, da parte dell’ente impositore, delvincolo di pertinenzialità dell’area edificabile al bene principale, alfine di accertare se la stessa fosse assoggettabile a ICI/IMU quantoal periodo antecedente la riforma attuata con legge n. 160/2019,applicabile ai periodi impositivi successivi alla sua entrata in vigore.Quest’ultima ha infatti previsto l’imposizione per tutte le areeaccatastate autonomamente come edificabili (art. 1, comma 741della citata legge), siano esse pertinenziali o meno. Secondo lanuova disposizione l’area può essere ritenuta parte integrante delfabbricato e pertanto sua pertinenza solo se accatastataunitariamente a esso. Tuttavia, anche applicando le disposizioniratione temporis vigenti, il giudice d’appello ha ritenuto che ilcontribuente non avesse provato la conoscenza, in capo all’enteimpositore, della caratteristica di pertinenzialità dell’area, peraltro disuperficie notevole e pertanto incompatibile con le funzioni d’unapertinenza, né avendo denunciato all’ente medesimo talecaratteristica. La Corte di merito ha altresì richiamato una relazionetecnica di parte, prodotta dall’ente e non specificamente contestata2 di 7Numero registro generale 6206/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 7927/2026dalla ricorrente, che sulla base di un criterio ritenuto correttoData pubblicazione 31/03/2026(sintetico comparativo) ha valutato il valore dell’area con prezzi dicompravendita d’aree similari.Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di due motivi didoglianza.Resiste il Comune con controricorso.Con atto del 16/7/2025 il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha formulato unaproposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. ritenendoche:- non sussistesse la nullità della sentenza censurata col primo motivodi ricorso per motivazione apparente in ordine al terzo motivod’appello in ordine alla prova del rapporto tra le parti e ai documentiprodotti;- lo stesso motivo non potesse essere svolto, come prospettato, insubordine ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ostandovi il comma 4dello stesso articolo;- la violazione di legge prospettata con il secondo motivo celasse larichiesta di rivalutare gli elementi in atti per pervenire a una diversaricostruzione della fattispecie concreta;con conseguente inammissibilità o manifesta infondatezza delricorso.Con atto depositato il 29/9/2025 la ricorrente ha formulato istanzadi decisione.Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorsoformulata dal controricorrente in ordine alla tempestivitàdell’impugnazione. Secondo l’ente locale, a fronte dellapubblicazione della sentenza il 29/7/2024 e pur tenendo conto dellasospensione feriale dei termini, il termine di sei mesi perl’impugnazione sarebbe scaduto venerdì 28/2/2025 con conseguentetardività del ricorso notificato il 3/3/2025.3 di 7Numero registro generale 6206/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 7927/2026Tale ricostruzione non può essere condivisa atteso che, secondo ilData pubblicazione 31/03/2026principio stabilito dall’art. 2963, comma 4, c.c., il calcolo dei terminia mesi segue il criterio ex nominatione e non ex numeratione dierum,scadendo il termine pertanto nel giorno corrispondente a quello delmese iniziale. Ne deriva che il termine di sei mesi, decorrente dal 29luglio 2024, scadeva il 29 gennaio 2025. Al termine in questione èperò pacificamente applicabile la sospensione dei termini processualinel periodo feriale, che l’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 -come modificata dall’art. 16, comma 1, del dl 132/14 convertita conmodificazioni nella legge n. 162/2014 – indica dal 1° al 31 agosto diciascun anno. Pertanto, tale ultimo termine non è di “un mese” madi 31 giorni e va quindi computato ex numeratione dierum.Calcolando pertanto 31 giorni dal 29 gennaio 2025 si perviene asabato 1° marzo 2025, prorogato ex art. 155, comma 5, c.p.c. alunedì 3 marzo 2025, data d’effettiva notifica del ricorso.1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.la società ricorrente si duole della nullità della sentenza permotivazione solo apparente in ordine al terzo motivo di appello(violazione degli artt. 6 e 10 della l. 212/2020 e correlato difetto dimotivazione per mancata valutazione di tutti gli elementi acquisiti oacquisibili). In subordine il motivo viene proposto ai sensi dell’art.360 co. 1 n. 5 c.p.c.1.1 Il motivo non può trovare accoglimento sotto entrambi i profili,dovendosi condividere quanto già espresso nella PDA succitata.1.2 Deve infatti osservarsi come il controllo sulla motivazione debbaessere limitato, nel giudizio di legittimità, ai casi in cui il giudice dimerito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprioconvincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazioneometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sulpiano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllosulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016,n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n.4 di 7Numero registro generale 6206/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 7927/20266758). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso perData pubblicazione 31/03/2026cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamenteesistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio,non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità delragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimocostituzionale”, richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.,01 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5agosto 2019, n. 20921).1.3 Nel caso specifico, come già richiamato, il giudice di merito haritenuto non fosse stata fornita prova sufficiente della conoscenza,in capo all’ente impositore, della pertinenzialità dell’area inquestione, non oggetto di dichiarazione, e valutato che la superficiedella stessa fosse “notevole tale (da) non potersi definire a servizioe/o ad abbellimento dell’area su cui sorgeva il fabbricato” conargomentazione che non appare errata o illogica in fatto e diritto. Lediverse argomentazioni di cui al ricorso sollecitano a unarivalutazione della documentazione prodotta che non è ammissibilenel giudizio di legittimità.1.4 È del pari inammissibile, anche in questo caso come giàevidenziato nella PDA, il tentativo di riproporre la medesimaquestione quale censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., atteso ildisposto del comma 4 della medesima disposizione che stabiliscel’inammissibilità del motivo nei casi di c.d. doppia conforme.2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. lamenta la violazione e/o errata interpretazione dell’art. 2d.lgs. 504/1992. Sostiene che il concetto di pertinenzialità rilevantea fini IMU, secondo l’insegnamento di questa Corte, debba essereeffettuato sulla base delle norme civilistiche (art. 817 c.c.) essendoirrilevante il regime d’edificabilità attribuito dallo strumentourbanistico. Evidenzia a tal fine che il subalterno 7 non individua unterreno urbanisticamente autonomo ai fini della tassazione5 di 7Numero registro generale 6206/2025Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 7927/2026comunale, in quanto la sua potenzialità edificatoria è “sterilizzata”Data pubblicazione 31/03/2026dall’edificio esistente; potrà diventare area “fabbricabile” ai fini IMUsolo una volta demolito detto fabbricato che insiste sulla particella427. Lamenta altresì che il Comune non potrebbe tassare la“medesima” area con due criteri diversi, ossia il valore derivante dalfabbricato insistente e il valore derivante da una “porzione di area”che potrà essere considerata edificabile solo dopo l’abbattimento delmanufatto di cui sopra.2.1 Anche questo motivo è inammissibile, per le stesse motivazionigià rilevate nella PDA.2.2 Oltre, infatti, a non confrontarsi con le ragioni di cui alla sentenzaimpugnata, come sopra richiamate, la censura propone unavalutazione congiunta delle due aree, quella occupata dall’immobilee quella che ne costituirebbe pertinenza, tendendo:- da una parte, a rinviare l’autonoma imposizione dell’areaasseritamente pertinenziale al momento in cui l’immobile saràdemolito, in concreto a quando la stessa ricorrente deciderà di farloe pertanto sine die;- dall’altro, sollecitando nuovamente questa Corte a una valutazionein fatto sulla pertinenzialità dell’area a quella occupata dall’immobilee alla rilevanza edificatoria autonoma del terreno, circostanzaquest’ultima di cui non è traccia nella sentenza gravata.3. Vanno pertanto condivise le affermazioni d’inammissibilitàprospettate nella proposta di definizione accelerata e adottata unapronuncia ai sensi dell’art. 380-bis ultimo comma c.p.c.,condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio eapplicando i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. con le conseguentiliquidazioni come da dispositivo. P.Q.MLa Corte, rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità a favore del controricorrente che liquida in € 3.500,00 per6 di 7Numero registro generale 6206/2025Numero sezionale 292/2026compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delleNumero di raccolta generale 7927/2026spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legDagtae p.u bblicazione 31/03/2026Condanna la ricorrente a versare a parte controricorrente, ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e 96, comma 3, c.p.c., un importo pari a €3.500,00.Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e 96, comma 4, c.p.c., condanna laparte ricorrente al pagamento della somma di € 1.500,00 in favoredella Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO7 di 7