CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti; esaminata l'istanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] richiesta di rimessione, peraltro genericamente motivata, proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto persona offesa dal reato. E', invero, pacifico il principio secondo cui, atteso il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione, deve escludersi che siano legittimati a chiederne l'applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati nell'art. 45 cod. proc. pen., e cioè procuratore generale presso la corte d'appello, Pubblico Ministero presso il giudice procedente e imputato. (Sez. 1, Ordinanza n. 3006 del 24/06/1992 Cc. (dep. 15/10/1992 ) Rv. 192023 - 01 Rilevato, pertanto, che alla inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processu