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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02898/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Ignazio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il rappresentante delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso, come da memorie scritte allegate, depositando nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione.

Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha diffusamente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Torino assolveva il ricorrente dal reato associativo di cui al capo 1, perché il fatto non sussiste, mentre con riferimento ai reati di cui ai capi 2, 3 e 9, stimate prevalenti le circostanze attenuanti generiche già ritenute in primo grado equivalenti alle aggravanti, rideterminava la pena, per i detti reati uniti sotto il vincolo della continuazione in anni 4 di reclusione ed euro tremila di multa, sostituiva alla interdizione perpetua quella temporanea, eliminava le altre sanzioni accessorie e confermava nel resto la sentenza emessa dal tribunale di Novara in data 30 maggio 2016.

1.2. Quanto al contenuto degli addebiti, per quel che in questa sede rileva, il processo ha ad oggetto la contestazione di distinte fattispecie estorsive in concorso, consumata (capo 3) e tentata con condotta frazionata del 18 novembre e 13 dicembre 2013 (capo 2); il terzo fatto- reato riguarda invece ipotesi di concorso in riciclaggio di una macchina per movimento terra, già precedentemente alterata nei tratti identificativi.

1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia cofirmatari dell'atto di impugnazione, deducendo i motivi in appresso riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

1.3.1. carenza, contraddittorietà ed illogicità della sentenza; inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità, decadenza (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.) con riferimento alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il concorso nei delitti di estorsione (consumata e tentata) di cui ai capi 2 e 3; la Corte territoriale avrebbe, nel valutare i fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA], sopravvalutato l'effetto del "giudicato esterno" formatosi nel diverso giudizio a carico di soggetti diversi (padre del ricorrente ed altri correi), fondando la propria valutazione soprattutto sulla sentenza acquisita ex art. 238 bis cod. proc. pen., senza alcuna critica disamina della stessa ex art. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen., laddove anche i fatti erano ontologicamente diversi, in quanto per il capo 3 il padre del ricorrente è stato condannato per estorsione tentata, mentre il figlio è qui imputato del medesimo fatto storico ma consumato; inoltre per quella medesima vicenda (p.o.

Guarneri) il padre del ricorrente è stato assolto dal presupposto reato di usura, dacché non residua argomento logico per ritenere consumata una estorsione tesa alla riscossione di un credito non illecito;

1.3.2. carenza, illogicità e contraddittorietà della sentenza, erronea valutazione della prova (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte ritenuto attendibile la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], frazionandone il narrato, per certi episodi inattendibile e per altri attendibile, con argomentare evidentemente illogico e contraddittorio; la prova dei fatti contestati non poteva dunque certamente provenire da un teste ondivago nelle dichiarazioni, incostante nel narrato e già ritenuto inattendibile in relazione ad altre imputazioni;

1.3.3. Con riferimento ai fatti descritti al capo 2 (estorsione tentata in concorso) la difesa deduce ancora carenza ed illogicità della motivazione; inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità, decadenza (art. 606, comma 1, lett. c ed e,. in riferimento agli artt. 238 bis e 192, cod. proc. pen.); omessa o erronea valutazione delle prove, violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 110 cod, pen.), avendo la Corte confermato il giudizio di responsabilità con riguardo agli episodi del 18 novembre e del 13 dicembre 2013, pur in assenza di elementi atti a dimostrare la presenza e la responsabilità attiva del ricorrente nelle due vicende tese al recupero del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi danti causa; ancora i medesimi vizi attingono la sentenza impugnata che ha ritenuto di qualificare come estorsive delle semplici richieste di adempimento di pregresse obbligazioni tra le parti, dovendo quindi i fatti qualificarsi ai sensi dell'art. 392 cod. pen. come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

1.3.4. Con riferimento ai fatti descritti al capo 3 (estorsione consumata ai danni del Guarneri), la difesa deduce ancora vizi di motivazione e inosservanza della legge penale, sostanziale e processuale, omessa valutazione delle prove che avrebbero dovuto indurre ad una diversa qualificazione di quelle condotte, così come avvenuto (nel separato giudizio) per il padre del ricorrente, assolto dalle contestazioni di usura e condannato per estorsione solo tentata; la Corte non ha altresì tenuto conto della inattendibilità della persona offesa Guarneri, già stimata non veridica con riferimento ad altre imputazioni elevate del medesimo procedimento, prima della separazione conseguente alla scelta del rito;

1.3.4. Quanto ai fatti di riciclaggio di cui al capo 9, la difesa lamenta ancora carenza ed illogicità della motivazione, omessa valutazione delle prove (art. 606, comma 1 lett. c ed e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte tenuto conto della inattendibilità di testi animati da evidente livore nei confronti del padre del ricorrente, ed avendo quindi stimato attendibili le dichiarazioni rese pur in assenza di una motivazione attenta sul punto; del resto nessuna prova è stata fornita nel processo atta a dimostrare nel ricorrente la consapevolezza della provenienza da reato di furto della macchina per edilizia da ripunzonare, né della sua natura già taroccata per precedenti interventi svolti sul medesimo mezzo.

Sulle conclusioni delle parti sopra riportate, la decisione è stata assunta all'esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con riferimento alle questioni prospettate con i motivi di ricorso, il Collegio preliminarmente espone i criteri guida cui intende ispirarsi nell'affrontare e risolvere (ove ammissibili) le tematiche sollevate con i motivi di impugnazione.

1.1. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, la novella codicistica, introdotta con la legge n. 46, del 20 febbraio 2006 (che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione), non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità a critica vincolata, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibile, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria del tessuto motivazionale, devono pertanto essere tali da inficiare l'intera struttura logica del provvedimento stesso.

1.1.1. Resta, comunque, esclusa per la Corte di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali (conversazioni o contenuti dichiarativi) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Va infatti ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U., 30/4/1997, n. 6402, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Si è poi ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano però indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili minime incongruenze o differenti opinabili interpretazioni di contesti intercettivi o dichiarativi (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099; Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso dell'odierno ricorso, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Nel caso di specie la Corte di appello (laddove ha confermato la decisione di condanna di primo grado) ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli appellanti e insussistenza dei vizi rilevati con i motivi di gravame, reiterati con i motivi di ricorso, che ripercorrono le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte distrettuale.1.2.

Del pari, inammissibile è il motivo di ricorso che, non alleghi la dimostrazione di indispensabilità dell'elemento ritenuto viziato (escluso il quale verrebbe meno l'intero costrutto) ai fini del riconoscimento della responsabilità per il fatto ascritto, laddove l'accertamento del fatto appare viceversa fondato su una messe di altre fonti dichiarative collimanti del tutto autonome da quella prova censurata.

Difetta pertanto la manifestazione di quell'interesse che necessariamente deve connotare, ai sensi dell'ad. 568, comma 4, cod. proc. pen., il motivo di censura rivolto alla giurisdizione superiore, atteso che il ricorrente non tiene conto della "prova di resistenza" (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218) che scaturisce dagli altri elementi probatori stimati -nel merito, con motivazione logica, che congruamente valorizza dati di fatto non censurabili in questa sede di legittimità- del tutto autosufficienti ai fini dello scrutinio di merito.

In ragione dei detti principi saranno quindi scrutinati i motivi di ricorso proposti nell'interesse di ciascuno dei ricorrenti.

2. Ciò posto in termini propedeutici, deve rilevarsi che tutti i motivi di ricorso, tesi a censurare la valutazione di attendibilità delle persone offese che hanno reso dichiarazioni di accusa nei confronti del ricorrente, sono inammissibili, sotto duplice profilo:

2.1. difetta in primo luogo di autosufficienza (v. sub 1.1.), in quanto si denuncia un travisamento della prova dichiarativa senza allegare ai motivi di ricorso il testo integrale delle trascrizioni relative al testimoniale valutato nel merito.

Il motivo inoltre non spiega le ragioni intrinseche delle denunciate inattendibilità, se non facendo riferimento alla decisione di merito (assoluzione per altri capi o altri imputati), che invece ha ben rappresentato le ragioni della valutazione frazionata della medesima fonte dichiarativa, facendo leva sui riscontri obiettivi tratti da altri e diversi elementi di corroborante conforto.

Del coinvolgimento del ricorrente nelle vicende che interessavano, sotto il profilo patrimoniale, l'intera famiglia ed anche il genitore detenuto, sono sicuro indice, scrive la Corte in sentenza, sia le dichiarazioni degli offesi, che le conversazioni da costoro registrate, il che serve a corroborare la prova di fatti già irrevocabilmente accertati nei confronti di altri e valutati, nella sede processuale posta a valle dell'accertamento irrevocabile, secondi i criteri indicati all'ad. 238 bis del codice di rito, cioè ai sensi dell'ad, 192 dello stesso codice.

Laddove invece la Corte ha ritenuto di diversamente qualificare il fatto accertato aliunde nei confronti dei correi separatamente giudicati, ha diffusamente argomentato il proprio convincimento, sia richiamando (capo 3) la consumazione della condotta estorsiva, per l'avvenuto pagamento (ancorché parziale) di quanto illecitamente domandato, sia (ancora capo 3) per la natura illecita del finanziamento posto a monte della estorsione consumata, così evidenziando la natura non iure e contra ius della domanda ultimativa rivolta alla persona offesa.

Con tali argomenti il ricorrente elude ogni dovuto confronto, senza così superare gli argomenti di resistenza rappresentati da altre numerose prove dichiarative valorizzate nel doppio giudizio conforme di merito, manifestando così evidenti ragioni di inammissibilità della impugnazione.2.2.

Inammissibilità altrettale manifesta il motivo di. ricorso con il quale si censurano le argomentazioni dei giudici di merito in tema di qualificazione estorsiva del fatto (capo 2) contestato nelle forme del tentativo.

Il ricorrente deduce sul punto il travisamento della prova, non potendo convenirsi con la funzione di intimidazione attribuita ai toni della conversazione tenuta con la persona offesa.

Sarebbe pertanto labile la manifestazione di violenza alla persona idonea a caratterizzare il "tipo" estorsione.

Il motivo si presenta tuttavia del tutto fuori fuoco, in quanto non attinge affatto l'argomentazione spesa dalla Corte di merito per ritenere corretta la qualificazione estorsiva del fatto.

La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato il tenore ultimativo, per quanto non alterato, della domanda estorsiva proveniente da soggetto posto in condizioni di netta supremazia nei confronti dell'offeso.

Inoltre la Corte (con valutazione che inerisce sia ai fatti descritti al capo 2 che per quelli descritti al capo 3) anticipando quella che sarebbe stata la decisione assunta sul punto dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 29541 del 16/7/2020, ric.

Filardo ed altri: il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità) ha argomentato in punto di qualificazione giuridica, valorizzando la natura terza del soggetto agente e del soggetto estorto rispetto alle parti dell'originario rapporto obbligatorio.

Il motivo di ricorso che con un tale argomentare elude ogni confronto manifesta evidenti ragioni di inammissibilità.

2.3. Anche con riferimento ai fatti di riciclaggio contestati al capo 9, i motivi di ricorso, che censurano l'inconsistenza di elementi storici atti a sostenere la consapevolezza della provenienza da delitto della macchina per movimento terra alterata ne tratti identificativi, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che a pag. 26 ben argomenta circa tale consapevolezza riportando le espressioni del ricorrente che imponeva di cancellare (con il flex) le tracce della precedente punzonatura, attività spiegabile solo con la volontà di cancellare le tracce identificative del veicolo in ragione della sua provenienza da delitto.

2.4. Evidente è inoltre, nell'argomentare della Corte di merito, la affermata dimostrazione della consapevolezza di concorrere efficacemente alla realizzazione di fatti estorsivi nel concorso plurale di interessi, così fattivamente contribuendo alla realizzazione dello scopo comune, manifestando tale efficacia sia in verbo che in re, con condotte dal contenuto intimidatorio non equivocabile (pag. 11 e ss. per il capo 2 e 21 e ss. per il capo 3).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità del ricorso consegue, oltre al pagamento delle spese processuali, la condanna al pagamento, a titolo di sanzione, sussistendo profili di colpa nella proposizione dei rispettivi motivi inammissibili, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

3.1. L'imputato, nei cui confronti sono costituite le parti civili in epigrafe indicate, deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle stesse, che, tenuto conto della molteplicità di parti costituite concludenti, vanno liquidate come da dispositivo, secondo fattori legali di moltiplicazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4914,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Ignazio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il rappresentante delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso, come da memorie scritte allegate, depositando nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione. Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha diffusamente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Torino assolveva il ricorrente dal reato associativo di cui al capo 1, perché il fatto non sussiste, mentre con riferimento ai reati di cui ai capi 2, 3 e 9, stimate prevalenti le circostanze attenuanti generiche già ritenute in primo grado equivalenti alle aggravanti, rideterminava la pena, per i detti reati uniti sotto il vincolo della continuazione in anni 4 di reclusione ed euro tremila di multa, sostituiva alla interdizione perpetua quella temporanea, eliminava le altre sanzioni accessorie e confermava nel resto la sentenza emessa dal tribunale di Novara in data 30 maggio 2016. 1.2. Quanto al contenuto degli addebiti, per quel che in questa sede rileva, il processo ha ad oggetto la contestazione di distinte fattispecie estorsive in concorso, consumata (capo 3) e tentata con condotta frazionata del 18 novembre e 13 dicembre 2013 (capo 2); il terzo fatto- reato riguarda invece ipotesi di concorso in riciclaggio di una macchina per movimento terra, già precedentemente alterata nei tratti identificativi. 1.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia cofirmatari dell'atto di impugnazione, deducendo i motivi in appresso riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.3.1. carenza, contraddittorietà ed illogicità della sentenza; inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità, decadenza (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.) con riferimento alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il concorso nei delitti di estorsione (consumata e tentata) di cui ai capi 2 e 3; la Corte territoriale avrebbe, nel valutare i fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA], sopravvalutato l'effetto del "giudicato esterno" formatosi nel diverso giudizio a carico di soggetti diversi (padre del ricorrente ed altri correi), fondando la propria valutazione soprattutto sulla sentenza acquisita ex art. 238 bis cod. proc. pen., senza alcuna critica disamina della stessa ex art. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen., laddove anche i fatti erano ontologicamente diversi, in quanto per il capo 3 il padre del ricorrente è stato condannato per estorsione tentata, mentre il figlio è qui imputato del medesimo fatto storico ma consumato; inoltre per quella medesima vicenda (p.o. Guarneri) il padre del ricorrente è stato assolto dal presupposto reato di usura, dacché non residua argomento logico per ritenere consumata una estorsione tesa alla riscossione di un credito non illecito; 1.3.2. carenza, illogicità e contraddittorietà della sentenza, erronea valutazione della prova (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte ritenuto attendibile la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], frazionandone il narrato, per certi episodi inattendibile e per altri attendibile, con argomentare evidentemente illogico e contraddittorio; la prova dei fatti contestati non poteva dunque certamente provenire da un teste ondivago nelle dichiarazioni, incostante nel narrato e già ritenuto inattendibile in relazione ad altre imputazioni; 1.3.3. Con riferimento ai fatti descritti al capo 2 (estorsione tentata in concorso) la difesa deduce ancora carenza ed illogicità della motivazione; inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità, decadenza (art. 606, comma 1, lett. c ed e,. in riferimento agli artt. 238 bis e 192, cod. proc. pen.); omessa o erronea valutazione delle prove, violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 110 cod, pen.), avendo la Corte confermato il giudizio di responsabilità con riguardo agli episodi del 18 novembre e del 13 dicembre 2013, pur in assenza di elementi atti a dimostrare la presenza e la responsabilità attiva del ricorrente nelle due vicende tese al recupero del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi danti causa; ancora i medesimi vizi attingono la sentenza impugnata che ha ritenuto di qualificare come estorsive delle semplici richieste di adempimento di pregresse obbligazioni tra le parti, dovendo quindi i fatti qualificarsi ai sensi dell'art. 392 cod. pen. come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 1.3.4. Con riferimento ai fatti descritti al capo 3 (estorsione consumata ai danni del Guarneri), la difesa deduce ancora vizi di motivazione e inosservanza della legge penale, sostanziale e processuale, omessa valutazione delle prove che avrebbero dovuto indurre ad una diversa qualificazione di quelle condotte, così come avvenuto (nel separato giudizio) per il padre del ricorrente, assolto dalle contestazioni di usura e condannato per estorsione solo tentata; la Corte non ha altresì tenuto conto della inattendibilità della persona offesa Guarneri, già stimata non veridica con riferimento ad altre imputazioni elevate del medesimo procedimento, prima della separazione conseguente alla scelta del rito; 1.3.4. Quanto ai fatti di riciclaggio di cui al capo 9, la difesa lamenta ancora carenza ed illogicità della motivazione, omessa valutazione delle prove (art. 606, comma 1 lett. c ed e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte tenuto conto della inattendibilità di testi animati da evidente livore nei confronti del padre del ricorrente, ed avendo quindi stimato attendibili le dichiarazioni rese pur in assenza di una motivazione attenta sul punto; del resto nessuna prova è stata fornita nel processo atta a dimostrare nel ricorrente la consapevolezza della provenienza da reato di furto della macchina per edilizia da ripunzonare, né della sua natura già taroccata per precedenti interventi svolti sul medesimo mezzo. Sulle conclusioni delle parti sopra riportate, la decisione è stata assunta all'esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con riferimento alle questioni prospettate con i motivi di ricorso, il Collegio preliminarmente espone i criteri guida cui intende ispirarsi nell'affrontare e risolvere (ove ammissibili) le tematiche sollevate con i motivi di impugnazione. 1.1. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, la novella codicistica, introdotta con la legge n. 46, del 20 febbraio 2006 (che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione), non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità a critica vincolata, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibile, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria del tessuto motivazionale, devono pertanto essere tali da inficiare l'intera struttura logica del provvedimento stesso. 1.1.1. Resta, comunque, esclusa per la Corte di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali (conversazioni o contenuti dichiarativi) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Va infatti ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Si è poi ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano però indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili minime incongruenze o differenti opinabili interpretazioni di contesti intercettivi o dichiarativi (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099; Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso dell'odierno ricorso, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso di specie la Corte di appello (laddove ha confermato la decisione di condanna di primo grado) ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli appellanti e insussistenza dei vizi rilevati con i motivi di gravame, reiterati con i motivi di ricorso, che ripercorrono le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte distrettuale.1.2. Del pari, inammissibile è il motivo di ricorso che, non alleghi la dimostrazione di indispensabilità dell'elemento ritenuto viziato (escluso il quale verrebbe meno l'intero costrutto) ai fini del riconoscimento della responsabilità per il fatto ascritto, laddove l'accertamento del fatto appare viceversa fondato su una messe di altre fonti dichiarative collimanti del tutto autonome da quella prova censurata. Difetta pertanto la manifestazione di quell'interesse che necessariamente deve connotare, ai sensi dell'ad. 568, comma 4, cod. proc. pen., il motivo di censura rivolto alla giurisdizione superiore, atteso che il ricorrente non tiene conto della "prova di resistenza" (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218) che scaturisce dagli altri elementi probatori stimati -nel merito, con motivazione logica, che congruamente valorizza dati di fatto non censurabili in questa sede di legittimità- del tutto autosufficienti ai fini dello scrutinio di merito. In ragione dei detti principi saranno quindi scrutinati i motivi di ricorso proposti nell'interesse di ciascuno dei ricorrenti. 2. Ciò posto in termini propedeutici, deve rilevarsi che tutti i motivi di ricorso, tesi a censurare la valutazione di attendibilità delle persone offese che hanno reso dichiarazioni di accusa nei confronti del ricorrente, sono inammissibili, sotto duplice profilo: 2.1. difetta in primo luogo di autosufficienza (v. sub 1.1.), in quanto si denuncia un travisamento della prova dichiarativa senza allegare ai motivi di ricorso il testo integrale delle trascrizioni relative al testimoniale valutato nel merito. Il motivo inoltre non spiega le ragioni intrinseche delle denunciate inattendibilità, se non facendo riferimento alla decisione di merito (assoluzione per altri capi o altri imputati), che invece ha ben rappresentato le ragioni della valutazione frazionata della medesima fonte dichiarativa, facendo leva sui riscontri obiettivi tratti da altri e diversi elementi di corroborante conforto. Del coinvolgimento del ricorrente nelle vicende che interessavano, sotto il profilo patrimoniale, l'intera famiglia ed anche il genitore detenuto, sono sicuro indice, scrive la Corte in sentenza, sia le dichiarazioni degli offesi, che le conversazioni da costoro registrate, il che serve a corroborare la prova di fatti già irrevocabilmente accertati nei confronti di altri e valutati, nella sede processuale posta a valle dell'accertamento irrevocabile, secondi i criteri indicati all'ad. 238 bis del codice di rito, cioè ai sensi dell'ad, 192 dello stesso codice. Laddove invece la Corte ha ritenuto di diversamente qualificare il fatto accertato aliunde nei confronti dei correi separatamente giudicati, ha diffusamente argomentato il proprio convincimento, sia richiamando (capo 3) la consumazione della condotta estorsiva, per l'avvenuto pagamento (ancorché parziale) di quanto illecitamente domandato, sia (ancora capo 3) per la natura illecita del finanziamento posto a monte della estorsione consumata, così evidenziando la natura non iure e contra ius della domanda ultimativa rivolta alla persona offesa. Con tali argomenti il ricorrente elude ogni dovuto confronto, senza così superare gli argomenti di resistenza rappresentati da altre numerose prove dichiarative valorizzate nel doppio giudizio conforme di merito, manifestando così evidenti ragioni di inammissibilità della impugnazione.2.2. Inammissibilità altrettale manifesta il motivo di. ricorso con il quale si censurano le argomentazioni dei giudici di merito in tema di qualificazione estorsiva del fatto (capo 2) contestato nelle forme del tentativo. Il ricorrente deduce sul punto il travisamento della prova, non potendo convenirsi con la funzione di intimidazione attribuita ai toni della conversazione tenuta con la persona offesa. Sarebbe pertanto labile la manifestazione di violenza alla persona idonea a caratterizzare il "tipo" estorsione. Il motivo si presenta tuttavia del tutto fuori fuoco, in quanto non attinge affatto l'argomentazione spesa dalla Corte di merito per ritenere corretta la qualificazione estorsiva del fatto. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato il tenore ultimativo, per quanto non alterato, della domanda estorsiva proveniente da soggetto posto in condizioni di netta supremazia nei confronti dell'offeso. Inoltre la Corte (con valutazione che inerisce sia ai fatti descritti al capo 2 che per quelli descritti al capo 3) anticipando quella che sarebbe stata la decisione assunta sul punto dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 29541 del 16/7/2020, ric. Filardo ed altri: il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità) ha argomentato in punto di qualificazione giuridica, valorizzando la natura terza del soggetto agente e del soggetto estorto rispetto alle parti dell'originario rapporto obbligatorio. Il motivo di ricorso che con un tale argomentare elude ogni confronto manifesta evidenti ragioni di inammissibilità. 2.3. Anche con riferimento ai fatti di riciclaggio contestati al capo 9, i motivi di ricorso, che censurano l'inconsistenza di elementi storici atti a sostenere la consapevolezza della provenienza da delitto della macchina per movimento terra alterata ne tratti identificativi, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che a pag. 26 ben argomenta circa tale consapevolezza riportando le espressioni del ricorrente che imponeva di cancellare (con il flex) le tracce della precedente punzonatura, attività spiegabile solo con la volontà di cancellare le tracce identificative del veicolo in ragione della sua provenienza da delitto. 2.4. Evidente è inoltre, nell'argomentare della Corte di merito, la affermata dimostrazione della consapevolezza di concorrere efficacemente alla realizzazione di fatti estorsivi nel concorso plurale di interessi, così fattivamente contribuendo alla realizzazione dello scopo comune, manifestando tale efficacia sia in verbo che in re, con condotte dal contenuto intimidatorio non equivocabile (pag. 11 e ss. per il capo 2 e 21 e ss. per il capo 3). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità del ricorso consegue, oltre al pagamento delle spese processuali, la condanna al pagamento, a titolo di sanzione, sussistendo profili di colpa nella proposizione dei rispettivi motivi inammissibili, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3.1. L'imputato, nei cui confronti sono costituite le parti civili in epigrafe indicate, deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle stesse, che, tenuto conto della molteplicità di parti costituite concludenti, vanno liquidate come da dispositivo, secondo fattori legali di moltiplicazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4914,
Sentenza Cassazione n. 02898/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris