CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bresia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SI efario Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ser tenza impugnata in ordine alla omessa statuizione della confisca, con richiesta di adozione, da parte della Corte, dei provvedimenti conseguenziali; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che ha concluso chiedeldo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Brescia, all'esito lel giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i celiti:o di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale titelar€ della ditta individuale "Senegal di [OSCURATO:PERSONA]", al fine di evadere le rriposte sui reddito o sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbiigato, le dichiarazioni relative a dette imposte, per l'anno 2011, con imposte evase. ai fini i.v.a. pari a 52.281 euro. Accertato il 29 dicembre 2012, decorsi novanta ,giorni dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni. 2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale prfflone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui lamenta la violazior e iii:11'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per l'omessa irrogazione della confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12 -bis d.lgs. n. 74 del 2000, nprip:itan.:e l'intervenuta sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 4 del 2000. 3. Il ricorso è fondato. 4. Va premesso che il fatto ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, in relaíicne al quale il Diop è stato condannato con la sentenza impugnata, si è consi.mal:o dopo il termine di novanta giorni decorrenti dal 29 dicembre 2012. Dosto che detto termine dilatorio, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 - per presentare la dichiarazione dei redditi , successivamente alla scadenza del termine ordinario costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo e per individuare I monerr:c consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comnriE prin- o del citato art. 5 (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017 - dep. 21/04/2017, Polla..:trelli, Rv. 269635). Di conseguenza, in relazione al fatto per cui è process) non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 12 -bis d.lgs. n. 74 del 2000, ir seri:a successivamente dall'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 158 del 2015. 5. Nondimeno, al caso in esame è applicabile l'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 3, 10- bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 200Ci, n. /4, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ti:T del codice penale», il quale stabilisce che «in caso di condanna, o di appliznzione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del cod :e di procedura penale (...) è sempre ordinata la condisca dei beni che ne costitiiscoric il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reatD, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 6. L'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 è sta:c successivamente abrogato dall'art. 14 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che contestualmente ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, l'art. 12-bis, a tenore del quale la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere ;t:more disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena. Come costantemente predicato da questa Corte, tra le due dispo izioni appena indicate vi è continuità normativa (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2)16 - dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016 - dep. 22/08/2016, D'Agapito, Rv. 267764), sicché, nella vft:encla che ci occupa, trova applicazione l'art. 1, comma 143, I. n. 244 del 2907, Torma vigente al momento del fatto, la quale, come visto, tra i delitti tributari in relazione ai quali erano applicabili le disposizioni di cui all'art. 322-te- :od, per., prevedeva espressamente anche la fattispecie di cui all'art. 5 d.lgs. n. del 2000. 7. Orbene, nel caso in esame il Tribunale ha omesso di statuire ir ordine alla confisca, la cui applicazione è obbligatoria nel caso in cui sia Dronu sentenza di condanna per uno dei delitti espressamente contempial:i l'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, tra cui, appunto, cHellc punite dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 8. Si osserva, infine, che trattandosi di un provvedimento che conseca. ope legis e che il profitto del reato emerge per tabulas dal capo di irnpute;:ione, essendo pari all'importo dell'imposta evasa, vale a dire 52 281 eurD, l'annullamento con rinvio della sentenza appare superfluo, potendo questa Cone "dare i provvedimenti necessari", giusto il disposto dell'art. 620, comma lett. I), cod. proc. pen. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata se -iza -invio limitatamente alla omessa confisca dei beni che costituiscono il profitto del reatD, ovvero in caso di impossibilità, di beni di cui l'imputato ha la disponibilità per un valore ad esso corrispondente pari ad euro 52.281, confisca che si dispone. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla onessa confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero in (-2 so di impossibilità, di beni di cui l'imputato ha la disponibilità per un valore. ac esso corrispondente pari ad euro 52.281, confisca che dispone. Cos