CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 settembre 2026
Cassazione n. 25258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroCITTÀ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] uni-tamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- CONTRORICORRENTE -avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5019/2024 depositatail 9 dicembre 2024 a definizione del proc. n. 3728/2001 R.G.Numero registro generale 3102/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 25258/2026Data pubblicazione 13/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il signor [OSCURATO:PERSONA], ingegnere, dipendente della SA.P.NA [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., società interamente partecipatadalla Provincia di Napoli a cui è subentrata la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli,ricorre contro la sentenza 9 dicembre 2024 della Corte d'appello di Napoliche, accolta l'impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ha revocatoil decreto ingiuntivo n. 5548/2015 col quale era stato ingiunto all'ente ap-pellante, subentrato alla Provincia di Napoli, di pagare la somma di euro28.065,64, oltre accessori, a titolo di corrispettivo maturato dall'ing. Ro-mano per aver partecipato al gruppo di lavoro incaricato della progettazionepreliminare dell'impianto di termovalorizzazione Napoli – Est.2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza 23 aprile 2021 n. 3842, dopoaver fra l'altro rilevato che l'affidamento dell'incarico all'ing. Romano eraavvenuto al di fuori delle regole generali in materia di contrattazione dellaPubblica Amministrazione, «inserendosi, la realizzazione del suindicato im-pianto di termovalorizzazione, tra le misure straordinarie adottate per fron-teggiare l'emergenza rifiuti nella Regione Campania e rientrando, nei poterispeciali del [OSCURATO:PERSONA], anche quello di emanare ordinanzein deroga alla normativa primaria vigente», aveva ravvisato la legittima-zione passiva della [OSCURATO:PERSONA], quale successore della Provincia,nonché la prova relativa alla documentazione contabile necessaria a prov-vedere al pagamento del compenso e aveva ritenuto irrilevante la circo-stanza, tardivamente eccepita dall'opponente in comparsa conclusionale,della mancata realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione. In conclu-sione, il Tribunale aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo.3. La Corte d'appello di Napoli, invece, pur avendo confermato la deci-sione del primo Giudice sul punto relativo alla legittimazione passiva dellaCittà Metropolitana, l'ha riformata per «nullità del rapporto contrattuale» inNumero registro generale 3102/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 25258/2026Data pubblicazione 13/09/2026carenza di prova scritta dell'atto costitutivo, rilevando inoltre che la CittàMetropolitana «non» era «beneficiaria dell'opera progettata, da individuarsisemmai nella Regione Campania» e che «l'utilitas pretesa dall'art. 2041 c.c.era quindi riconducibile ad un altro Ente, non parte in causa».4. Il ricorso per cassazione è affidato a sei motivi.1) «Error in iudicando - Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3) per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 e 2-bis, del d.l.196 del 2010 conv. in legge dell'art. 5 legge n. 225/1992 e dell'art. 1173c.c. ed dell'art. 17 RD n. 2440/1923 anche in rapporto all'art 115 c.p.c.»;2) «Error in iudicando - Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3) per violazione e falsa applicazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del2000 dell'art 1173 c.c., dell'art. 1, comma 2-bis e dell'art. 3, comma 1 deld.l. 196/2010 dell'art. 5 legge 225/1992 e norme collegate incidenter tan-tum e/o implicitamente»;3) «Error in iudicando - Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3) per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, in combinatodisposto con il comma 5 del d.l. 196 del 2010 e dell'art. 3 comma 26 e 90lett. c) e 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 in rapporto all'art. 115 c.p.c.»;4) «Error in iudicando - Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3) per violazione e falsa applicazione dell'art. 17 R.D. n. 2440/1923,dell'art. 1, comma 2, in combinato disposto con il comma 5 del d.l. 196 del2010) e dell'art. 3 comma 26 e 90 lett. c) e 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 inrapporto all'art. 115 c.p.c.»;5) «Error in iudicando - Impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3) per violazione e falsa applicazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del2000, dell'art. 1173 c.c. e norme collegate incidenter tantum e/o implicita-mente»;6) «Error in iudicando – impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3) in relazione agli artt. 2041 c.c.; 191 D.lgs. 267/2000 TUEL; art. 1comma 5 del d.l. n. 196/2010, in combinato disposto con il comma 2Numero registro generale 3102/2025Numero sezionale 1253/2026Numero di raccolta generale 25258/2026Data pubblicazione 13/09/2026dell'art. 9 del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 feb-braio 2010, n. 26; l'art. 1 comma 7-bis del citato decreto-legge (196/2010);l'art. 1 comma 7-bis e 7-ter d.l. 196/2010; gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n.267/2000 legge regione Campania n. 4 del 28.03.2007».5. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con controricorso.6. Il ricorso dell'ing. Romano e il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] affrontano questioni di particolare complessità, che rendono op-portuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.MDispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la fissazione dell'udienzapubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.Il PresidenteGuido Mercolino