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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1982

Cassazione n. 13530/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1993 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLII dato avviso alle parti\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. I ricorsi sono inammissibili perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

3. Alla inammissibilità dei ricorsi, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1993 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLII dato avviso alle parti\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. I ricorsi sono inammissibili perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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