CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 29558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da mtb [OSCURATO:PERSONA] in Libia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano in data 23/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria di replica del P.M presso il Tribunale di Milano; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 23 dicembre 2022, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], emesso dal GIP del Tribunale di Milano il 18/11/2022 con il quale, in base ad una complessa attività investigativa della Guardia di Finanza oltre che ad accertamenti bancari, intercettazioni telefoniche ed alla disamina delle pratiche dei sinistri, si è ritenuto sussistente il fumus del reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di una serie di truffe (capi A -H) oltre che all'autoriciclaggio ( capo L), essendo stata provata, sia pure a livello di gravità indiziaria, la sussistenza di una struttura organizzata, presieduta da [OSCURATO:PERSONA] come capo promotore, con la partecipazione di altri sodali che, avvalendosi di società che si occupavano della gestione di sinistri stradali, ha posto in essere un meccanismo truffaldino consistente nel far sottoscrivere alle vittime di sinistri stradali patti di quote lite eccessivamente onerosi, tacendo sulla determinazione dell'importo che il sinistrato avrebbe potuto percepire, e sull'importo da retrocedere alle società presiedute da Gerbi a titolo di compenso, o sulla provvigione che le società assicuratrici avrebbero liquidato alle società di Gerbi, così incassando gran parte degli indennizzi dovuti alle vittime. Il Tribunale ha ritenuto correttamente argomentato, nel provvedimento genetico ( pag. 141 e segg.), anche il periculum in mora avuto riguardo al fatto che la libera disponibilità delle somme provento di reato, poteva condurre all'aggravamento delle conseguenze della stessa consentendo il definitivo incameramento del provento delittuoso da parte degli indagati. 2. Contro l'ordinanza propongono ricorso i difensori dell'indagato, articolando un unico motivo con il quale deducono violazione di legge in relazione all'istituto del giudicato cautelare. [OSCURATO:PERSONA] prima e il Tribunale del riesame poi, avrebbero dovuto ritenere che al P.M. fosse precluso di reiterare la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo, dopo che, in precedenza, il medesimo GIP l'aveva rigettata poiché non vi era alcun elemento nuovo che potesse giustificare la rinnovazione dell'istanza, l'unico elemento nuovo e cioè la consulenza medico legale del dott. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si deduceva la congruità delle somme liquidate dalle compagnie assicuratrici ai sinistrati, a dire della difesa, non avrebbe alcuna incidenza sul compendio indiziario ai fini della sussistenza del fumus del reato, posto che, già nel provvedimento iniziale, si ipotizzava un surplus risarcitorio rispetto alle somme di diritto spettanti alle persone offese e ciononostante il GIP escludeva la configurabilità del reato. 2.1. Il Tribunale, a fronte di questa eccezione difensiva, avrebbe erroneamente motivato affermando che il GIP aveva suggerito al P.M. di esplorare altre ipotesi investigative rispetto alla truffa in danno delle compagnie assicuratrici, circostanza, invero, smentita dagli atti ed avrebbe illegittimamente valutato il quid navi necessario per potere avanzare nuovamente la richiesta di sequestro preventivo individuandolo in una mera allegazione come appunto è la consulenza medico legale del dott. [OSCURATO:PERSONA] o l'informativa di P.G., in violazione del principio del ne bis in idem cautelare/sostanziale. Il difensore aggiunge che il supplemento investigavo non ha avuto alcuna incidenza sul quadro cautelare e non è idoneo a sovvertire la decisione in precedenza assunta, infatti il decreto di sequestro non poggia sulle risultanze della consulenza medico del dott. [OSCURATO:PERSONA] di tal che , conclude la difesa, la nuova istanza cautelare del GIP avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, rappresentando un tentativo di dissimulare un atto di impugnazione del primo provvedimento di rigetto, non consentito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Rileva il Collegio che le censure difensive riguardano esclusivamente la presunta violazione del principio del ne bis in idem cautelare; è noto che il giudicato, in senso proprio, si forma sulle sentenze divenute irrevocabili, cioè non più impugnabili attraverso i mezzi ordinari. Per effetto dell'irrevocabilità le sentenze divengono tendenzialmente immodificabili, assumono il crisma dell'intangibilità, divengono "cosa giudicata". Proprio l'esigenza di certezza della decisione ha condotto ad elaborare il concetto di "giudicato cautelare", trasferendo in ambito cautelare alcune delle caratteristiche proprie del giudicato che si forma sulle sentenze. Dunque, al fine di garantire la stabilità dei provvedimenti cautelari, si ritiene che, una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito avverso le misure cautelari, o trascorsi inutilmente i termini per presentarli, si formi una sorta di giudicato (cd. giudicato cautelare). L'operazione risponde a chiare esigenze di economia processuale: si vuole evitare la riproposizione di istanze aventi ad oggetto una stessa misura cautelare, fondate sugli stessi presupposti già vagliati dal giudice dell'impugnazione e respinte. 2. Tuttavia, la trasposizione, in ambito cautelare, degli effetti propri del giudicato formatosi sulle decisioni definitive, non può essere effettuata in termini assoluti, essa incontra dei limiti dovuti alle funzioni ed alle peculiarità delle misure cautelari. In particolare, l'efficacia delle misure cautelari è intimamente connessa alla sussistenza ed alla permanenza delle condizioni di applicabilità, mentre il concetto di giudicato attiene a situazioni che hanno assunto il crisma della immutabilità e definitività. Con riguardo agli effetti delle pronunce in materia cautelare, quindi, più che di "giudicato" si dovrebbe parlare di una preclusione endoprocessuale, che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto. Sotto questo angolo visuale il fenomeno assume una portata più ristretta, in quanto involge solo le questioni, esplicitamente o implicitamente, trattate e non anche quelle deducibili (e non dedotte). 3. Inoltre la preclusione opera allo stato degli atti, nel senso che dipende dal permanere della situazione di fatto presente al momento della decisione. In altre parole la preclusione endoprocessuale è finalizzata ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione (Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Rv. 278228; Sez.2, n. 49188 del 09/09/2015, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014 (dep. 13/01/2015), Rv. 261724). 4. Nel caso in esame la difesa ritiene che le ragioni dedotte nella richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. ed accolta dal GIP con il provvedimento del 18/11/2022, fossero state già compiutamente vagliate nel primo provvedimento reiettivo del sequestro ( datato 15/6/2022) . Tale deduzione è destituita di fondamento. Come osservato dal Tribunale, in quel provvedimento, il GIP aveva espresso dubbi in ordine alla destinazione del surplus risarcitorio alle vittime dei sinistri sicchè, diversamente da quanto sostenuto dall'indagato, la consulenza medico legale disposta dal P.m., che ha certificato l'effettività e l'entità delle lesioni patite dalle vittime e la congruità dei compensi a loro dovuti, ha significativamente innovato il quadro indiziario posto a sostegno del fumus commissi delicti ed in quanto quid novi ha giustificato non solo l'adozione del provvedimento ablativo, ma anche l'emissione del provvedimento del riesame che lo ha confermato non ravvisando violazione del giudicato cautelare. 5. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di impugnazioni cautelari, può costituire "elemento nuovo", idoneo a superare l'effetto preclusivo derivante dal cd. giudicato cautelare, formatasi sulle questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte, la consulenza tecnica che riesamini dal punto di vista tecnico-scientifico il tema generale di accertamento già valutato da una pregressa ordinanza cautelare di rigetto, non impugnata, al fine di superare i dubbi e le incertezze della precedente analisi (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020,Rv. 279411; Sez. 4, n. 25104 del 03/06/2021, Rv. 281493). Nel caso in esame, la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero è stata effettuata proprio per superare il dubbio su cui si era arrestata l'ordinanza di rigetto del GIP datata 15/6/2022 (quella emessa a seguito della prima richiesta cautelare), e cioè per valutare sia che gli infortuni si fossero effettivamente realizzati, sia la sussistenza di una sproporzione sul quantum risarcitorio erogato e, invece, dovuto. D'altra parte, come osservato nel provvedimento impugnato, il quid novi necessario per avanzare nuovamente la richiesta di emissione della misura cautelare reale, non è tipizzato e nemmeno è imposto che la nuova richiesta sia fondata, in toto, su qualcosa di diverso dalla precedente essendo sufficiente, per evitare la preclusione processuale che il quadro indiziario non sia rimasto immutato, in tal senso il P.M., con la sua memoria, ha anche sottolineato che l'ulteriore elemento di novità era rappresentato dalle querele delle persone offese che hanno circostanziato i fatti e dall'informativa della Polizia valutaria della Guardia di Finanza che ha commisurato in termini economici i punti di invalidità riconosciuti alle vittime dei sinistri, elementi integrativi entrambi valorizzati nel provvedimento ablativo del 18/11/2022. Ciò determina il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che va condannato al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento