CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 47621/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -T. s u.it 4j •u.. ICO ro, in rsona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso - [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. 74/2000, avendo il ricorrente, nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e delle imposte per l'anno 2012 (capo n.1) e 4 d.lgs. 74/2000, per avere indicato nella dichiarazione dei redditi modello unico dal 2013 elementi attivi fittizi (capo n.2). 2. Il ricorrente affida il ricorso a cinque motivi. 2.1.Con il primo motivo, deduce che la prescrizione dei reati contestati, maturata alla data in cui è stata depositata la sentenza di appello, non è stata rilevata. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa assunzione di una prova determinante, in particolare non è stata ammessa l'escussione testimoniale del professionista delegato a tenere la contabilità societaria e a presentare le dichiarazioni dei redditi. 2.3. Con il terzo motivo lamenta vizio della motivazione e travisamento della prova, lamentando errori cognitivi in cui è incorsa la Corte territoriale, omettendo di valutare la perizia del rag. [OSCURATO:PERSONA], che ha dato atto della effettiva presentazione della dichiarazione IVA 2013, e omettendo di valutare l'impossibilità di disporre delle scritture contabili della società, in quanto sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca. 2.4. Con il quarto motivo deduce l'insussistenza del reato di cui all'art.4 d.lgs. 74/2000 e l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione del concorso dei reati: da un lato si contesta al ricorrente di non aver presentato la dichiarazione dei redditi e dall'altro, in modo contraddittorio, di aver indicato in essa elementi attivi fittizi. 2.5. Il quinto motivo concerne il trattamento sanzionatorio, ritenuto ingiustificatamente eccessivo. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima doglianza è manifestamente infondata. Si precisa che, risalendo i fatti al 31/12/2013, il termine di prescrizione, considerato anche l'aumento di un terzo di cui all'art. 17, comma 1 bis, d.lgs.74/2000, non era ancora decorso quando la Corte di appello ha emesso la sentenza, e cioè il 22/11/2023. Né può tenersi conto del periodo successivo, dovendosi ritenere, conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'inammissibilità del ricorso, ravvisabile nel caso di specie, precluda ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, perfino quando questa sia maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello ma non sia stata dedotta né rilevata in secondo grado (Sez. U, 22/03/2005, Bracale, Rv 231164 ). 2.La seconda doglianza è generica, difettando l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, la mancata assunzione della testimonianza del ragioniere [OSCURATO:PERSONA], professionista delegato dall'azienda e dall'imputato a tenere la contabilità e a presentare la dichiarazione dei redditi, postulando che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti, senza tuttavia indicare sotto quale profilo tali dichiarazioni avrebbero potuto inficiare l'apparato motivazionale a fondamento del decisum. Al riguardo, occorre d'altronde considerare che è stata disposta dal Tribunale una perizia, e che il giudice ha recepito le valutazioni del perito, che ha indicato costi aziendali che effettivamente sono stati riconosciuti, con conseguente correzione dell'accertamento induttivo effettuato dalla Guardia di finanza. Si evidenzia che la completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale, fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente, attese te risultanze acquisite del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile la relativa determinazione nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivata (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffrida, Rv. 194487). 3.Manifestamente infondata è anche la doglianza afferente all'incompatibilità tra gli addebiti di cui all'art. 4 e all'art. 5 d.lgs.74/2000, posto che emerge dalla sentenza impugnata e dalla sentenza di primo grado, che richiama anche le risultanze della perizia (pag. 22 della perizia a firma di [OSCURATO:PERSONA]) che l'imputato non presentò le dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini dell'imposta sui redditi della società mentre presentò la dichiarazione Iva, peraltro tardivamente, indicando elementi passivi fittizi. Non sussiste pertanto alcuna incompatibilità, trattandosi di dichiarazioni distinte. 4.11 giudice a quo ha anche richiamato quanto affermato dal perito nominato dal [OSCURATO:PERSONA] - sentito anche nella veste di amministratore giudiziario di alcune società sottoposte a sequestro nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti del Cottitto- il quale ha escluso che la ditta [OSCURATO:SOCIETA]. sia stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca, desumendone l'infondatezza dell'asserto in ordine all'impossibilità, per l'imputato, di disporre delle scritture contabili. Pertanto, i travisamenti di prova denunciati, così come i vizi relativi alla valutazione degli elementi di prova, sono manifestamente infondati, poiché il ricorrente in sostanza sollecita una diversa interpretazione delle prove, non indicando nemmeno le ragioni per le quali, a suo dire, la consulenza di parte del rag. [OSCURATO:PERSONA] offrirebbe degli elementi in grado di infirmare quanto affermato dal giudice. 5.L'ultimo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, non è stato dedotto in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. 6.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom