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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24824/2023

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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 26888-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 787/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 26888 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 31.07.2006, [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna all’adempimento del contratto di prestazione d’opera stipulato per la realizzazione di alcuni lavori di piastrellazione nel proprio appartamento enel nuovo vano scala nell’edificio di abitazione dell’attore, in proprietà comune allo stesso e ad un suo cugino.

Ganz riferiva che dopo la regolare esecuzione delle opere nella propria abitazione, il convenuto aveva intrapreso l’attività di piastrellazione del vano scala che aveva successivamente interrotto.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, negava il proprio inadempimento e motivava l’interruzione dell’opera per espressa comunicazione di sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], designato dai due comproprietari.

La disposta sospensione non veniva mai revocata.

Nel corso del giudizio l’attore precisava la domanda, instando per la declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del convenuto.

2. Con sentenza n. 1262/2011, il Tribunale di Venezia rigettava le richieste attoree.

3. La Corte di Appello di Venezia, con la pronuncia n. 787/2017, emessa in contradditorio con il convenuto [OSCURATO:PERSONA], rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del primo giudice, accogliendo parzialmente il solo motivo sulla liquidazione delle spese di lite.

In particolare, la Corte distrettuale riteneva infondato sia il primo motivo di appello, incentrato sulla violazione dell’art. 112 cpc e sull’insufficiente motivazione in relazione alle istanze istruttorie, sia il secondo motivo di censura, che imputava alla Ric. 2017 n. 26888 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -3- decisione un vizio di ultrapetizione allorché avrebbe rilevato d’ufficio la necessità di una delibera condominiale per la ripresa dei lavori.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in Cassazione articolato in sette motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede.

6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2229 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., censurandola sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondate le doglianze avanzate con riferimento alla sospensione dei lavori, considerando legittima l’interruzione degli stessi a seguito di specifica richiesta di uno dei condomini, operata tramite il direttore dei lavori.

Non rientrando tra i poteri di quest’ultimo (che peraltro agiva quale semplice nunciusdi una volontà dell’altro comproprietario) quelli di rappresentare la parte committente nel compimento di atti giuridicamente vincolanti perl a stess a , l’interruzione dei lavori non appare giustificata: da qui, la violazione dell’art. 2229 c.c. e il contenuto del contratto d’opera stipulato con il direttore dei lavori nell’attribuzione alprofessionista di poteri non previsti. 2.-Con il secon do motivo il ricorrente contesta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p. c., lamentando che la domanda ex art. 1453 c.c. proposta in appello in luogo dell’originaria richiesta di esecuzione del contratto in appello sia stata disattesa con motivazione “non comprensibile, ultronea ed apodittica” dal Ric. 2017 n. 26888 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -4- giudice di secondo grado.

L’immotivato rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di non volere più adempiere è sicuramente qualificabile al fine della risoluzione del contratto ai sensi della norma denunciata violata. 3.-Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n . 3 c . p . c. essendo il rifiuto di adempiere dell’intimato non sorretto da alcuna causa giustificativa.

Sostiene il ricorrente che la Corte veneta, se ha potuto giustificare la sospensione dei lavori per essere stata disposta dal direttore dei lavori, non avrebbe potuto fare altrettanto di fronte al rifiuto di adempiere del sig.

Bez, il quale ha espressamente affermato che non avrebbe più lavorato pressoil cantiere. 4.-Il quarto mezzo di ricorso contesta alla sentenza di avere violato o falsamente applicato l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.4 c.p. c.

Secondo il ricorrente anche la Corte di appello, come il primo giudice, è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto ha ritenuto necessaria la volontà di una delibera assembleare per la ripresa dei lavori sospesi, nonostante non fosse stata avanzata alcuna eccezione in tal senso. 5.-Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1105 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.

La sentenza impugnata ha ritenuto che per la ripresa dei lavori fosse necessaria la delibera condominiale, quando nel condominio minimo, come nel caso di specie, l’ordinaria amministrazione spetta disgiuntamente a ciascun condomino.

Dopo la sospensione dei lavori ad opera del direttore dei lavori (il quale aveva agito su incarico dell’altro proprietario ed al solo scopo di non arrecare ostacoli al godimento del suo immobile Ric. 2017 n. 26888 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -5- che aveva locato dal primo agosto), non era necessaria nessuna delibera dei comproprietari per la ripresa dei lavori, trattandosi di portare a termine un lavoro già deciso ed iniziato.

A tale scopo, era assolutamente sufficiente la richiesta di un solo comproprietario; infatti, la ripresa per il completamento dei lavori era ed è un atto di ordinaria amministrazione che nel condominio minimo non necessita di una deliberazione formale né di un assenso congiunto dei due comproprietari. 6.- Con il sesto motivo (“Omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.”), il ricorrente censura l’omesso esame da parte della Corte di appello di Venezia di fatti rilevanti sia in ordine alla richiesta di completamento dei lavori sia in ordine al positivo recepimento di tale volontà del committente da parte di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare i seguenti fatti: -il geometra Piccolin ha sospeso il lavoro di piastrellazione con la precisa motivazione consistente nella volontà dell’altro comproprietario che non ci fossero ostacoli all’uso del proprio appartamento da parte dei locatari del mese di agosto2005, così come risulta dalla lettera datata 6.12.2005; -quest’ultimo, in sede di deposizione orale, ha dichiarato di conoscere che al comproprietario premeva solo che i lavori non arrecassero impedimenti agli inquilini.

Quindi, la sospensione non era sine diema limitata al mese di agosto; -l’appaltatore era a c onoscenza di questa situazione, come dichiarato in sede di interpello. 7.-Con il settimo e ultimo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p . c.

Ric. 2017 n. 26888 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -6- Secondo il ricorrente il valore della presente causa, pari ad euro 1.800,00, non avrebbe mai potuto consentire il quantum della liquidazione come operata dal Tribunale.

La contestazione delle singole voci, così come affermato dalla Corte di appello, nel respingere il motivo di gravame, è necessaria ma soltanto quando la liquidazione si situa tra i minimi ed i massimi di legge, non quando – come nella specie - tale liquidazione supera i massimi della tariffa e il numero dei diritti dell’avvocato. 8.-Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

Non sussiste il vizio di violazione di legge secondo l’insegnamento impartito da questa Suprema Corte, secondo la quale il vizio in questione è integrato dalla deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica un problema interpretativo della stessa.

Al contrario, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – essendo mediata proprio dalla valutazione di queste ultime- è estranea alla esatta interpretazione della norma, e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto l’aspetto del vizio di motivazione(Cass. n. 21187/2019 ) .

Non è peraltro nella specie questione di confini della rappresentanza del direttore dei lavori, relegata –come precisa il ricorrente e come pure ha affermato questo Giudice – all’ambito puramente tecnico, ma della legittimità dell’ordine di sospensione dato al Bez dal Piccolomini .

Sul punto la motivazione della Corte di legittimità appare corretta, là dove afferma, dopo avere precisato che non sussiste alcun dubbio che al geometra Piccolin fosse stato attribuito l'incarico di direzione delle opere edilizie riguardanti sia le singole unità immobiliari sia Ric. 2017 n. 26888 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -7- le parti comuni dell'edificio: “altrettanto fuor di dubbio è che le opere oggetto di vertenza tra le parti inerissero una porzione del fabbricato in comune proprietà all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e che proprio in ragione di tale comunanza ciascuno dei comproprietari avesse titolo per consentire o meno l'esecuzione delle opere sulle parti comuni ovvero richiederne la sospensione, cosa questa effettivamente verificatasi su disposizione del direttore dei lavori”.

La violazione dell’art. 2229 c.c., riferita per di più ad un contratto di cui è parte lo stesso ricorrente, trattandosi dell’incarico conferito dai due comproprietari al Piccolin, è quindi impropriamente prospettata e non vale a inficiare la legittimità dell’ordine di sospensione dei lavori impartito al Bez, quand’anche – come sostenuto dallo stesso Ganz – lo stesso avesse assunto la qualità di “semplice nuncius della volontà dell’altro comproprietario”. 9.-Il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché attengono al ritenuto inadempimento del Bez, sono inammissibili, in quanto tendono ad una diversa valutazione dell’esito del giudizio: attraverso le denunciate violazioni di legge, i motivi puntano infatti ad una critica alla motivazione della sentenza, la quale appare immune da vizi logici e da pecche giuridiche.

La sentenza ha escluso, “come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale”, l’inadempimento dell’esecutore dell’opera (sulle parti comuni dell’edificio), che si è trovato nel mezzo ad un attrito tra comproprietari.

Il ricorrente insiste sulla circostanza che il Bez ebbe a manifestare la sua volontà di non adempiere: da qui, la legittimità della risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c.

Ric. 2017 n. 26888 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -8- (secondo motivo) e l’illegittimità del la eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460c.c. (terzo motivo) .

Con una valutazione delle risultanze di causa che spetta al giudice di merito eche appare, come si è detto, puntualmente motivata (e non già “ non comprens i bile, ultronea, del tutto insufficiente ed in realtà apodittica”), la Corte di appello ha escluso alla dichiarazione del Bez il carattere confessorio che ad essa pretende di attribuire il ricorrente.

Sostiene infatti la Corte distrettuale che, da una lettura integrale della dichiarazione resa dall’interpellato in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],questi non ha af fatto ammesso di avere interrotto sua sponte l'esecuzione delle opere, bensì di essersi attenuto alla disposizione del direttore dei lavori; solo dopo avere provato a mettersi in contatto con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, non riuscendovi, con la di lui moglie (dalla quale aveva ricevuto richiesta contraria a quella del direttore dei lavori) e dopo avere richiesto un chiarimento all’altro comproprietario, dichiarò che non avrebbe più lavorato nel cantiere.

Non è quindi applicabile, nella specie, il rifiuto immotivato di adempiere che equivale ad inadempimento e può legittimarela risoluzione del contratto.

Anche il criticato passaggio della motivazione, in cui si fa richiamo al colloquio del Bez con l’altro proprietario, “verosimilmente” a causa dell’ordine di sospensione, lungi dall’essere “incomprensibile”, costituisce espressione di un’argomentazione presuntiva che il giudice a quoha legittimamente tratto dalle risultanze di causa. 10.-Anche il quarto e il quinto motivo appaiono tra loro connessi, riguardando entrambile modalità di ripresa dei lavori e la necessità di una delibera assembleare al riguardo e sono anch’essi destituiti di fondamento.

Ric. 2017 n. 26888 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -9- Il vizio di ultrapetizione dedotto nel quarto mezzo di ricorso ha già costituito oggetto del motivo di appello ed è stato correttamente respinto dal giudice di seconde cure.

Non si è infatti in presenza di una eccezione (la necessità di una delibera assembleare per la ripresa dei lavori) che non è stata avanzata in giudizio, ma di una argomentazione “ad abundantiam”.

Esplicita è la motivazione della sentenza censurata sul punto, la qualeha precisato che il T ribunale , richiamando la disciplina tipica del condominio in tema di lavori sulle parti comuni e di formazione della volontà dei condomini, ha affermato che s olo con analoga modalità dispositiva scaturente dalla decisione dei proprietari ed espressa dal direttore dei lavori avrebbe potuto darsi corsoalla ripresa dei lavori.

La Corte di a ppello conferma che tale motivazione è stata utilizzata dal Tribunale per porre in risalto “ il contegno dell'esecutore che non aveva inteso proseguire nella posa in opera della piastrellatura sulle parti comuni, consapevole della diversa volontà dell'altro comproprietario (a lui nota a seguito della conversazione avuta) e formalizzata dal direttore dei lavori”, aggiungendo che “dal richiamo ad un qualche deliberato condominiale”non è possibile “farsene derivare l’ipotizzata ultrapetizione”.

Il rigetto del quarto motivo travolge, per le medesime argomentazioni,il quinto motivo, posto che è errato l’ incipit del dedotto vizio: “La sentenza impugnata ha confermato quella del Tribunale di Venezia nella parte in cui ha ritenuto che per la ripresa dei lavori vi fosse la necessità di una delibera condominiale”.

In realtà si legge in sentenza che il primo giudice “ha statuito la reiezione della domanda di risoluzione ritenendo insussistente l'inadempimento dell'esecutore siccome attenutosi Ric. 2017 n. 26888 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -10- alla disposizione di sospensione, senza che fosse intervenuta alcuna successiva revoca”. 11.-Il sesto motivo è inammissibile , non rispondendo il suo contenuto al paradigma dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. novellato e alla nozione di fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, intendendosi questo come “un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate”(Cass. n. 2268/2022).

Tutti i fatti elencati dal ricorrente che risulterebbero omessi sono riconducibili a questioni e argomentazioni difensive, peraltro riferite a mezzi di prova vagliati dal giudice a quo (la deposizione di Piccoline l’interpello del Benz). 12.- Il settimo motivo è anch’esso inammissibile per difetto di autosufficienza.

Già il giudice di appello aveva rigettato le censure riguardo alla quantificazione dei diritti ed onorari avanzate dal Ganz con riguardo alla sentenza di primo grado , mancan do la specificazione delle singolevoci delle tariffe delle quali si assume la violazione.

Le medesime contestazioni alla sentenza del Tribunale, che non sarebbero state accolte dal giudice di seconda istanza, vengono riproposte in questa sede.

Il ricorrente sostiene di avere riportato le voci tariffarie che si assumono violate in atto di appello, non provvedendo però a trascrivere puntualmente i passaggi del gravame e anzi sostenendo, in maniera contradditoria, sostanzialmente a confermare la loro mancanza: “la contestazione delle singole voci è senz’altro necessariama, Ric. 2017 n. 26888 sez.

S2 -ud. 02-11-2022 -11- all'evidenza, soltanto quando quella liquidazione si situa tra i minimi e massimi di legge ma non quando tale liquidazione supera i massimi di tariffa e … supera il numero dei diritti di avvocato”. 13.-In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è ragione di deliberare sulle spese, non avendo parte intimata svolto difese in questa sede. 14.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 26888-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 787/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 26888 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 31.07.2006, [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna all’adempimento del contratto di prestazione d’opera stipulato per la realizzazione di alcuni lavori di piastrellazione nel proprio appartamento enel nuovo vano scala nell’edificio di abitazione dell’attore, in proprietà comune allo stesso e ad un suo cugino. Ganz riferiva che dopo la regolare esecuzione delle opere nella propria abitazione, il convenuto aveva intrapreso l’attività di piastrellazione del vano scala che aveva successivamente interrotto. Il convenuto, costituendosi in giudizio, negava il proprio inadempimento e motivava l’interruzione dell’opera per espressa comunicazione di sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], designato dai due comproprietari. La disposta sospensione non veniva mai revocata. Nel corso del giudizio l’attore precisava la domanda, instando per la declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del convenuto. 2. Con sentenza n. 1262/2011, il Tribunale di Venezia rigettava le richieste attoree. 3. La Corte di Appello di Venezia, con la pronuncia n. 787/2017, emessa in contradditorio con il convenuto [OSCURATO:PERSONA], rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del primo giudice, accogliendo parzialmente il solo motivo sulla liquidazione delle spese di lite. In particolare, la Corte distrettuale riteneva infondato sia il primo motivo di appello, incentrato sulla violazione dell’art. 112 cpc e sull’insufficiente motivazione in relazione alle istanze istruttorie, sia il secondo motivo di censura, che imputava alla Ric. 2017 n. 26888 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -3- decisione un vizio di ultrapetizione allorché avrebbe rilevato d’ufficio la necessità di una delibera condominiale per la ripresa dei lavori. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in Cassazione articolato in sette motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. 6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2229 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., censurandola sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondate le doglianze avanzate con riferimento alla sospensione dei lavori, considerando legittima l’interruzione degli stessi a seguito di specifica richiesta di uno dei condomini, operata tramite il direttore dei lavori. Non rientrando tra i poteri di quest’ultimo (che peraltro agiva quale semplice nunciusdi una volontà dell’altro comproprietario) quelli di rappresentare la parte committente nel compimento di atti giuridicamente vincolanti perl a stess a , l’interruzione dei lavori non appare giustificata: da qui, la violazione dell’art. 2229 c.c. e il contenuto del contratto d’opera stipulato con il direttore dei lavori nell’attribuzione alprofessionista di poteri non previsti. 2.-Con il secon do motivo il ricorrente contesta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p. c., lamentando che la domanda ex art. 1453 c.c. proposta in appello in luogo dell’originaria richiesta di esecuzione del contratto in appello sia stata disattesa con motivazione “non comprensibile, ultronea ed apodittica” dal Ric. 2017 n. 26888 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -4- giudice di secondo grado. L’immotivato rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di non volere più adempiere è sicuramente qualificabile al fine della risoluzione del contratto ai sensi della norma denunciata violata. 3.-Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n . 3 c . p . c. essendo il rifiuto di adempiere dell’intimato non sorretto da alcuna causa giustificativa. Sostiene il ricorrente che la Corte veneta, se ha potuto giustificare la sospensione dei lavori per essere stata disposta dal direttore dei lavori, non avrebbe potuto fare altrettanto di fronte al rifiuto di adempiere del sig. Bez, il quale ha espressamente affermato che non avrebbe più lavorato pressoil cantiere. 4.-Il quarto mezzo di ricorso contesta alla sentenza di avere violato o falsamente applicato l’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.4 c.p. c. Secondo il ricorrente anche la Corte di appello, come il primo giudice, è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto ha ritenuto necessaria la volontà di una delibera assembleare per la ripresa dei lavori sospesi, nonostante non fosse stata avanzata alcuna eccezione in tal senso. 5.-Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1105 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. La sentenza impugnata ha ritenuto che per la ripresa dei lavori fosse necessaria la delibera condominiale, quando nel condominio minimo, come nel caso di specie, l’ordinaria amministrazione spetta disgiuntamente a ciascun condomino. Dopo la sospensione dei lavori ad opera del direttore dei lavori (il quale aveva agito su incarico dell’altro proprietario ed al solo scopo di non arrecare ostacoli al godimento del suo immobile Ric. 2017 n. 26888 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -5- che aveva locato dal primo agosto), non era necessaria nessuna delibera dei comproprietari per la ripresa dei lavori, trattandosi di portare a termine un lavoro già deciso ed iniziato. A tale scopo, era assolutamente sufficiente la richiesta di un solo comproprietario; infatti, la ripresa per il completamento dei lavori era ed è un atto di ordinaria amministrazione che nel condominio minimo non necessita di una deliberazione formale né di un assenso congiunto dei due comproprietari. 6.- Con il sesto motivo (“Omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.”), il ricorrente censura l’omesso esame da parte della Corte di appello di Venezia di fatti rilevanti sia in ordine alla richiesta di completamento dei lavori sia in ordine al positivo recepimento di tale volontà del committente da parte di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare i seguenti fatti: -il geometra Piccolin ha sospeso il lavoro di piastrellazione con la precisa motivazione consistente nella volontà dell’altro comproprietario che non ci fossero ostacoli all’uso del proprio appartamento da parte dei locatari del mese di agosto2005, così come risulta dalla lettera datata 6.12.2005; -quest’ultimo, in sede di deposizione orale, ha dichiarato di conoscere che al comproprietario premeva solo che i lavori non arrecassero impedimenti agli inquilini. Quindi, la sospensione non era sine diema limitata al mese di agosto; -l’appaltatore era a c onoscenza di questa situazione, come dichiarato in sede di interpello. 7.-Con il settimo e ultimo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p . c. Ric. 2017 n. 26888 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -6- Secondo il ricorrente il valore della presente causa, pari ad euro 1.800,00, non avrebbe mai potuto consentire il quantum della liquidazione come operata dal Tribunale. La contestazione delle singole voci, così come affermato dalla Corte di appello, nel respingere il motivo di gravame, è necessaria ma soltanto quando la liquidazione si situa tra i minimi ed i massimi di legge, non quando – come nella specie - tale liquidazione supera i massimi della tariffa e il numero dei diritti dell’avvocato. 8.-Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Non sussiste il vizio di violazione di legge secondo l’insegnamento impartito da questa Suprema Corte, secondo la quale il vizio in questione è integrato dalla deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica un problema interpretativo della stessa. Al contrario, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – essendo mediata proprio dalla valutazione di queste ultime- è estranea alla esatta interpretazione della norma, e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto l’aspetto del vizio di motivazione(Cass. n. 21187/2019 ) . Non è peraltro nella specie questione di confini della rappresentanza del direttore dei lavori, relegata –come precisa il ricorrente e come pure ha affermato questo Giudice – all’ambito puramente tecnico, ma della legittimità dell’ordine di sospensione dato al Bez dal Piccolomini . Sul punto la motivazione della Corte di legittimità appare corretta, là dove afferma, dopo avere precisato che non sussiste alcun dubbio che al geometra Piccolin fosse stato attribuito l'incarico di direzione delle opere edilizie riguardanti sia le singole unità immobiliari sia Ric. 2017 n. 26888 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -7- le parti comuni dell'edificio: “altrettanto fuor di dubbio è che le opere oggetto di vertenza tra le parti inerissero una porzione del fabbricato in comune proprietà all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e che proprio in ragione di tale comunanza ciascuno dei comproprietari avesse titolo per consentire o meno l'esecuzione delle opere sulle parti comuni ovvero richiederne la sospensione, cosa questa effettivamente verificatasi su disposizione del direttore dei lavori”. La violazione dell’art. 2229 c.c., riferita per di più ad un contratto di cui è parte lo stesso ricorrente, trattandosi dell’incarico conferito dai due comproprietari al Piccolin, è quindi impropriamente prospettata e non vale a inficiare la legittimità dell’ordine di sospensione dei lavori impartito al Bez, quand’anche – come sostenuto dallo stesso Ganz – lo stesso avesse assunto la qualità di “semplice nuncius della volontà dell’altro comproprietario”. 9.-Il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché attengono al ritenuto inadempimento del Bez, sono inammissibili, in quanto tendono ad una diversa valutazione dell’esito del giudizio: attraverso le denunciate violazioni di legge, i motivi puntano infatti ad una critica alla motivazione della sentenza, la quale appare immune da vizi logici e da pecche giuridiche. La sentenza ha escluso, “come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale”, l’inadempimento dell’esecutore dell’opera (sulle parti comuni dell’edificio), che si è trovato nel mezzo ad un attrito tra comproprietari. Il ricorrente insiste sulla circostanza che il Bez ebbe a manifestare la sua volontà di non adempiere: da qui, la legittimità della risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. Ric. 2017 n. 26888 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -8- (secondo motivo) e l’illegittimità del la eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460c.c. (terzo motivo) . Con una valutazione delle risultanze di causa che spetta al giudice di merito eche appare, come si è detto, puntualmente motivata (e non già “ non comprens i bile, ultronea, del tutto insufficiente ed in realtà apodittica”), la Corte di appello ha escluso alla dichiarazione del Bez il carattere confessorio che ad essa pretende di attribuire il ricorrente. Sostiene infatti la Corte distrettuale che, da una lettura integrale della dichiarazione resa dall’interpellato in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],questi non ha af fatto ammesso di avere interrotto sua sponte l'esecuzione delle opere, bensì di essersi attenuto alla disposizione del direttore dei lavori; solo dopo avere provato a mettersi in contatto con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, non riuscendovi, con la di lui moglie (dalla quale aveva ricevuto richiesta contraria a quella del direttore dei lavori) e dopo avere richiesto un chiarimento all’altro comproprietario, dichiarò che non avrebbe più lavorato nel cantiere. Non è quindi applicabile, nella specie, il rifiuto immotivato di adempiere che equivale ad inadempimento e può legittimarela risoluzione del contratto. Anche il criticato passaggio della motivazione, in cui si fa richiamo al colloquio del Bez con l’altro proprietario, “verosimilmente” a causa dell’ordine di sospensione, lungi dall’essere “incomprensibile”, costituisce espressione di un’argomentazione presuntiva che il giudice a quoha legittimamente tratto dalle risultanze di causa. 10.-Anche il quarto e il quinto motivo appaiono tra loro connessi, riguardando entrambile modalità di ripresa dei lavori e la necessità di una delibera assembleare al riguardo e sono anch’essi destituiti di fondamento. Ric. 2017 n. 26888 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -9- Il vizio di ultrapetizione dedotto nel quarto mezzo di ricorso ha già costituito oggetto del motivo di appello ed è stato correttamente respinto dal giudice di seconde cure. Non si è infatti in presenza di una eccezione (la necessità di una delibera assembleare per la ripresa dei lavori) che non è stata avanzata in giudizio, ma di una argomentazione “ad abundantiam”. Esplicita è la motivazione della sentenza censurata sul punto, la qualeha precisato che il T ribunale , richiamando la disciplina tipica del condominio in tema di lavori sulle parti comuni e di formazione della volontà dei condomini, ha affermato che s olo con analoga modalità dispositiva scaturente dalla decisione dei proprietari ed espressa dal direttore dei lavori avrebbe potuto darsi corsoalla ripresa dei lavori. La Corte di a ppello conferma che tale motivazione è stata utilizzata dal Tribunale per porre in risalto “ il contegno dell'esecutore che non aveva inteso proseguire nella posa in opera della piastrellatura sulle parti comuni, consapevole della diversa volontà dell'altro comproprietario (a lui nota a seguito della conversazione avuta) e formalizzata dal direttore dei lavori”, aggiungendo che “dal richiamo ad un qualche deliberato condominiale”non è possibile “farsene derivare l’ipotizzata ultrapetizione”. Il rigetto del quarto motivo travolge, per le medesime argomentazioni,il quinto motivo, posto che è errato l’ incipit del dedotto vizio: “La sentenza impugnata ha confermato quella del Tribunale di Venezia nella parte in cui ha ritenuto che per la ripresa dei lavori vi fosse la necessità di una delibera condominiale”. In realtà si legge in sentenza che il primo giudice “ha statuito la reiezione della domanda di risoluzione ritenendo insussistente l'inadempimento dell'esecutore siccome attenutosi Ric. 2017 n. 26888 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -10- alla disposizione di sospensione, senza che fosse intervenuta alcuna successiva revoca”. 11.-Il sesto motivo è inammissibile , non rispondendo il suo contenuto al paradigma dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. novellato e alla nozione di fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, intendendosi questo come “un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate”(Cass. n. 2268/2022). Tutti i fatti elencati dal ricorrente che risulterebbero omessi sono riconducibili a questioni e argomentazioni difensive, peraltro riferite a mezzi di prova vagliati dal giudice a quo (la deposizione di Piccoline l’interpello del Benz). 12.- Il settimo motivo è anch’esso inammissibile per difetto di autosufficienza. Già il giudice di appello aveva rigettato le censure riguardo alla quantificazione dei diritti ed onorari avanzate dal Ganz con riguardo alla sentenza di primo grado , mancan do la specificazione delle singolevoci delle tariffe delle quali si assume la violazione. Le medesime contestazioni alla sentenza del Tribunale, che non sarebbero state accolte dal giudice di seconda istanza, vengono riproposte in questa sede. Il ricorrente sostiene di avere riportato le voci tariffarie che si assumono violate in atto di appello, non provvedendo però a trascrivere puntualmente i passaggi del gravame e anzi sostenendo, in maniera contradditoria, sostanzialmente a confermare la loro mancanza: “la contestazione delle singole voci è senz’altro necessariama, Ric. 2017 n. 26888 sez. S2 -ud. 02-11-2022 -11- all'evidenza, soltanto quando quella liquidazione si situa tra i minimi e massimi di legge ma non quando tale liquidazione supera i massimi di tariffa e … supera il numero dei diritti di avvocato”. 13.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Non vi è ragione di deliberare sulle spese, non avendo parte intimata svolto difese in questa sede. 14.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d
Sentenza Cassazione n. 24824/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris