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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16987/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato delle violazioni urbanistiche ed edilizie meglio descritte in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 03/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, sollecitando con successiva memoria l'inoltro alle Sezioni ordinarie di questa Suprema Corte; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rilevazione dell'estinzione dei reati contravvenzionali per intervenuta prescrizione; ritenuto che le doglianze siano manifestamente infondate, in quanto la contestazione fa riferimento alla data del 01/09/2020: ovvero ad un momento in cui deve aversi riguardo non già all'istituto della prescrizione, ma a quello dell'eventuale improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. (articolo introdotto dalla

I. n. 134 del 2021, applicabile "ai soli procedimenti di impugnazione commessi a far data dal 1 gennaio 2020"); ritenuto altresì che la questione del tempus commissi delicti non è stato dedotto in appello, con conseguente preclusione del relativo accertamento fattuale, ovviamente precluso a questa Suprema Corte; ritenuto comunque opportuno evidenziare, per completezza, che la data di consumazione del reato, individuata dall'accusa, non è stata adeguatamente contrastata dalla difesa ricorrente, la quale - al di là di un generico riferimento alla sentenza di primo grado - ha fatto riferimento, quale dies a quo per l'erroneo computo della prescrizione, proprio alla data del 01/09/2020; d'altra parte, il richiamo difensivo alla sentenza di primo grado non consente di superare quanto osservato dalla Corte d'Appello sulla base del fascicolo fotografico in atti, dal quale emerge una struttura "ancora neppure completata"; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, e che non debba quindi essere accolta l'istanza difensiva di assegnazione alla Sezione ordinaria; ritenuto infine che la declaratoria di inammissibilità imponga la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M12M462026 t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato delle violazioni urbanistiche ed edilizie meglio descritte in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 03/10/2025, con cui la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, sollecitando con successiva memoria l'inoltro alle Sezioni ordinarie di questa Suprema Corte; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rilevazione dell'estinzione dei reati contravvenzionali per intervenuta prescrizione; ritenuto che le doglianze siano manifestamente infondate, in quanto la contestazione fa riferimento alla data del 01/09/2020: ovvero ad un momento in cui deve aversi riguardo non già all'istituto della prescrizione, ma a quello dell'eventuale improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. (articolo introdotto dalla I. n. 134 del 2021, applicabile "ai soli procedimenti di impugnazione commessi a far data dal 1 gennaio 2020"); ritenuto altresì che la questione del tempus commissi delicti non è stato dedotto in appello, con conseguente preclusione del relativo accertamento fattuale, ovviamente precluso a questa Suprema Corte; ritenuto comunque opportuno evidenziare, per completezza, che la data di consumazione del reato, individuata dall'accusa, non è stata adeguatamente contrastata dalla difesa ricorrente, la quale - al di là di un generico riferimento alla sentenza di primo grado - ha fatto riferimento, quale dies a quo per l'erroneo computo della prescrizione, proprio alla data del 01/09/2020; d'altra parte, il richiamo difensivo alla sentenza di primo grado non consente di superare quanto osservato dalla Corte d'Appello sulla base del fascicolo fotografico in atti, dal quale emerge una struttura "ancora neppure completata"; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, e che non debba quindi essere accolta l'istanza difensiva di assegnazione alla Sezione ordinaria; ritenuto infine che la declaratoria di inammissibilità imponga la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M12M462026 t [OSCURATO:PERSONA]
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