CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 18082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29866/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1223/2019 depositata il 04/03/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alla t.a.r.i. e alla t.a.r.e.s. relativamente agli anni dal 2009 al 2013, per l’immobile sito in Roma, Via delle Fornaci n. 38/A, lamentando l’erronea quantificazione della dimensione del locale. 2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di appello si legge che «la società contribuente non contesta l’effettivo esercizio di attività economica… né di aver omesso la dichiarazione a tal fine richiesta»; «è stato effettuato sopralluogo … nel corso del quale il contribuente non ha acconsentito all’ispezione di tutto l’immobile»; A.m.a. ha riscontrato che la superficie utilizzata dalla contribuente è pari a 86 mq e, cioè, ai locali siti al piano terra e primo piano (sub 522 e 525), mentre il contribuente non ha né chiarito né dimostrato di non essere in possesso «della seconda unità collegata sita al primo piano, della cui esistenza Ama ha dato compiuta dimostrazione mediante la documentazione prodotta». 3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita. 5. La causa è stata trattata all’adu nanza camerale del 20 giugno 2023. CONSIDERATOCHE 1. La ricorrente ha dedotto: 1) la falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., avendo i giudici di merito posto a carico del contribuente l’onere della prova di una circostanza negativa e, cioè, del mancato possesso/detenzione di una parte dell’immobile, originariamente accorpata a quello oggetto di locazione; 2) l’erronea applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, posto che la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, pur essendo l’Amministrazione resistente assistita da un proprio funzionario. 2. Il primo motivo è infondato, atteso che nella senten za impugnata non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 2697 cod.civ. In particolare i giudici di merito non hanno posto a carico della contribuente alcun onere della prova, ma hanno piuttosto ritenuto provata l’estensione del locale come allegata da [OSCURATO:SOCIETA]., in base alla documentazione catastale prodotta ed al verbale di sopralluogo, da cui risulta che il contribuente non ha consentito alla ispezione. 3. Neppure il secondo motivo è fondato, atteso che nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (Cass., Sez. 5, 11/10/2021, n. 27634). 4.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, senza pronuncia sulle spese non essendosi costituita la parte vittoriosa. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Ro