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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 13895/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per Tribunale di Monza emessa in data 16 ottobre 2025, che ha applicato nei suoi confronti le misure interdittive del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale dicommercialista, di revisore dei conti e di consulente del lavoro, l'attività imprenditoriale, gli uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese, nonché di qualsiasi pubblico ufficio o servizio e del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il Tribunale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 319-321 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di agosto 2020 sino al mese di luglio dell'anno 2022 (contestato al capo B).

Secondo l'imputazione cautelare, [OSCURATO:PERSONA], sindaco uscente del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ricandidatosi alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, in cambio delle condotte di procacciamento di voti e di finanziamento elettorale poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe promesso, una volta riconfernnato sindaco, di utilizzare i poteri connessi al proprio ruolo istituzionale per orientare risorse in favore del ricorrente; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe promesso di nominare quale assessore [OSCURATO:PERSONA], indicata da [OSCURATO:PERSONA], di conferire al ricorrente incarichi a contratto, consulenze e collaborazioni esterne, di intervenire per facilitare in suo favore affidamenti diretti e fiduciari di servizi legali o di turbare l'esito di concorsi pubblici indetti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in favore di conoscenti del ricorrente.

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne hanno chiesto l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo i difensori hanno dedotto l'inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.

I difensori hanno premesso che il Tribunale ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato, sulla base della ritenuta gravità dei fatti contestati e dell'ampiezza del presunto programma criminoso.

I giudici di merito, tuttavia, non avrebbero considerato che le condotte contestate risalgono alla fine del mese di luglio del 2022 (e, dunque, a tre anni e mezzo prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare), e si riferiscono ad un contesto politico-amministrativo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] medio tempore radicalmente mutato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbero ritenuto sussistente il pericolo di recidiva sulla base di una argomentazione macroscopicamente illogica, in quanto non vi sarebbe alcun collegamento tra i reati contestati e l'attività professionale svolta dal ricorrente.

Secondo i giudici di merito, infatti, il pericolo di recidiva sarebbe concreto e attuale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso con il sindaco [OSCURATO:PERSONA] accordi corruttivi al fine di espandere la propria attività professionale.

Perché sussista il pericolo di recidiva, tuttavia, l'attività professionale di 2 (‘s-commercialista del ricorrente, lungi dal costituire meramente il movente (o «il motore degli accordi corruttivi», secondo il Tribunale) della reiterazione dei reati della stessa specie, dovrebbe fornire l'occasione e lo strumento per giustificare l'applicazione della misura interdittiva.

Ad avviso dei difensori, se la politica è il mezzo cui [OSCURATO:PERSONA] ricorre per lucrare indebiti vantaggi professionali e patrimoniali, l'attualità del rischio di recidiva va misurata sulla permanenza di quel mezzo e dei relativi canali e non del fine di arricchimento perseguito.

Il Tribunale di Milano, inoltre, avrebbe ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva dei reati, pur non avendo individuato quali "specifiche occasioni attuali" di reiterare il reato siano ancora disponibili per il ricorrente.

I difensori hanno rilevato che l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercizio della professionale è legittimo solo se e in quanto l'attività professionale abbia costituito lo strumento diretto attraverso il quale il reato è stato commesso, non essendo sufficiente un collegamento meramente occasionale o indiretto (e hanno citato in proposito Sez. 6, n. 52546 del 27/11/2024).

Il ricorrente, peraltro, dal 2022 non svolge alcun ruolo nell'amministrazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] o in enti pubblici e le prossime elezioni comunali si terranno nel 2028.

2.2. Con il secondo motivo i difensori hanno eccepito l'inosservanza degli artt. 275 e 190 cod. proc. pen. e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, in quanto l'attività professionale di commercialista svolta dal ricorrente sarebbe inconferente e irrelata rispetto al reato contestato.

Le condotte contestate, infatti, non sono state ideate, né poste in essere in virtù delle competenze tipiche del commercialista, ma si inseriscono in dinamiche politico-amministrative del tutto estranee all'esercizio della professione del ricorrente.

Non vi sarebbe, dunque, il necessario collegamento funzionale tra l'attività di commercialista e i reati contestati.

Le presunte condotte criminose sarebbero state agevolate dall'attività politica e non da quella professionale del ricorrente, che ne costituirebbe solo il fine.

3. Con la requisitoria, e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto il divieto temporaneo di esercitare la professione, gli uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese e il rigetto del ricorso nel resto. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato, nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo i difensori hanno censurato l'inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen., stante l'insussistenza dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione del reato, e il vizio di motivazione sul punto.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, in ragione della capacità del ricorrente di penetrare stabilmente nelle dinamiche economiche dell'ente locale, anche dopo e oltre il rapporto privilegiato instaurato mediante l'illecito patto corruttivo col sindaco [OSCURATO:PERSONA], e ha rilevato la tendenza dell'indagato ad agire con modalità analoghe, anche nelle relazioni con altri successivi esponenti apicali dell'ente locale.

I giudici dell'appello cautelare hanno evidenziato che il ricorrente, dopo la fine del mandato del sindaco [OSCURATO:PERSONA], ha proseguito l'attività di sostegno politico anche nei confronti del candidato sindaco [OSCURATO:PERSONA], della medesima area politica, alle elezioni successive del 2023 (poi vinte dall'esponente della contrapposta area politica), al fine di infiltrarsi professionalmente nelle attività economiche dell'ente, attraverso una mediazione politica compiacente.

L'ordinanza impugnata ha evidenziato come la progettualità di [OSCURATO:PERSONA] superi, anche temporalmente, il patto corruttivo relativo al mandato di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, il ruolo politico mantenuto dall'ex sindaco con il quale il ricorrente aveva un rapporto privilegiato.

Secondo il Tribunale di Milano, inoltre, «l'attività di dottore commercialista svolta dall'odierno appellante non è dunque stato qualcosa di separato e del tutto diverso rispetto alla vicenda corruttiva, poiché, al contrario, proprio la prospettiva di guadagno e di ampliament(z(, anche nel tempo, di tale attività ha costituito il motivo principale (anzi, l'unico) dell'agire di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri indagati coinvolti nell'agire corruttivo».

Il Tribunale di Milano ha, dunque, applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale di commercialista, in quanto «l'attività professionale di [OSCURATO:PERSONA] ...ha rappresentato la spinta a concludere l'accordo corruttivo, così traendo vantaggi nel proprio ambito professionale».

3.2. Questa valutazione non è, tuttavia, conforme al disposto degli artt. 274 e 290 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha, infatti, confermato l'applicazione di una misura interdittiva irrelata rispetto al pericolo di recidiva ritenuto sussistente e che, dunque, esula 4dall'ambito applicativo delineato dal legislatore.

3.3. Le misure cautelari personali interdittive, per rispettare la funzione preventiva loro assegnata dal legislatore, non possono trovare applicazione al di fuori dei reati in cui le qualità soggettive sospese assumono un ruolo specifico nella realizzazione della condotta criminosa addebitata (Sez. 6, n. 1435 del 01/04/1996, Giovannelli, Rv. 205659 - 01, in un caso in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale di conferma della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio applicato in un caso in cui all'indagato era stato contestato il reato di oltraggio senza che la funzione svolta di incarico di pubblico servizio avesse determinato un contributo causale al verificarsi del fatto, tanto che non si era proceduto neanche alla contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 9 cod. pen.; Sez. 6, n. 1088 del 31/03/1992, Lamberti, Rv. 190775 - 01).

Le misure interdittive, per il loro contenuto "omologo" rispetto alla violazione contestata, sono, infatti, volte a precludere la possibile reiterazione della condotta illecita direttamente collegata con l'attività il cui svolgimento viene in radice interdetto.

La loro applicazione postula, dunque, un "vincolo funzionale" tra l'incarico ricoperto dal soggetto e lo specifico reato commesso, nel senso che il primo deve aver reso possibile o quanto meno aver agevolato la condotta criminosa.

3.4. Il Tribunale di Milano non ha fatto corretta applicazione di questi principi.

L'esigenza cautelare che il Tribunale di Milano ha inteso tutelare è il pericolo dell'alterazione dell'esercizio imparziale della pubblica funzione a mezzo della conclusione da parte del ricorrente di accordi illeciti con esponenti politici e pubblici funzionari operanti in ambito comunale.

L'attività professionale del ricorrente, tuttavia, non risulta essere mai stata strumento diretto dei delitti di corruzione contestati in sede cautelare.

La corruzione, secondo il Tribunale, è, infatti, stata realizzata dal ricorrente non mediante la propria attività lecita di commercialista, ma al fine di procacciarsi occasioni di incarichi professionali.

Anche se l'ampliamento della propria clientela costituisce la finalità delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente, per quanto indicato nell'ordinanza impugnata, l'inibizione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale è strutturalmente idonea a ridurre il pericolo di recidiva, in quanto le condotte illecite contestate non costituiscono atti tipici della professione di commercialista e questa attività non ha mai costituito il presupposto necessario della commissione da parte del ricorrente dei reati provvisoriamente contestati.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare l'ulteriore censura proposta.

54. Alla stregua dei rilievi che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione di commercialista, rigettando nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. teFabrizio D'[OSCURATO:PERSONA] ciarelli [OSCURATO:PERSONA] 16 APR 2026 _FUNZI '1/4 i 011_ DIZIA o Dott.ssa pina Cirimele 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per Tribunale di Monza emessa in data 16 ottobre 2025, che ha applicato nei suoi confronti le misure interdittive del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale dicommercialista, di revisore dei conti e di consulente del lavoro, l'attività imprenditoriale, gli uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese, nonché di qualsiasi pubblico ufficio o servizio e del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Il Tribunale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 319-321 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal mese di agosto 2020 sino al mese di luglio dell'anno 2022 (contestato al capo B). Secondo l'imputazione cautelare, [OSCURATO:PERSONA], sindaco uscente del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ricandidatosi alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, in cambio delle condotte di procacciamento di voti e di finanziamento elettorale poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe promesso, una volta riconfernnato sindaco, di utilizzare i poteri connessi al proprio ruolo istituzionale per orientare risorse in favore del ricorrente; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe promesso di nominare quale assessore [OSCURATO:PERSONA], indicata da [OSCURATO:PERSONA], di conferire al ricorrente incarichi a contratto, consulenze e collaborazioni esterne, di intervenire per facilitare in suo favore affidamenti diretti e fiduciari di servizi legali o di turbare l'esito di concorsi pubblici indetti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in favore di conoscenti del ricorrente. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne hanno chiesto l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori hanno dedotto l'inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto. I difensori hanno premesso che il Tribunale ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato, sulla base della ritenuta gravità dei fatti contestati e dell'ampiezza del presunto programma criminoso. I giudici di merito, tuttavia, non avrebbero considerato che le condotte contestate risalgono alla fine del mese di luglio del 2022 (e, dunque, a tre anni e mezzo prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare), e si riferiscono ad un contesto politico-amministrativo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] medio tempore radicalmente mutato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbero ritenuto sussistente il pericolo di recidiva sulla base di una argomentazione macroscopicamente illogica, in quanto non vi sarebbe alcun collegamento tra i reati contestati e l'attività professionale svolta dal ricorrente. Secondo i giudici di merito, infatti, il pericolo di recidiva sarebbe concreto e attuale, in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso con il sindaco [OSCURATO:PERSONA] accordi corruttivi al fine di espandere la propria attività professionale. Perché sussista il pericolo di recidiva, tuttavia, l'attività professionale di 2 (‘s-commercialista del ricorrente, lungi dal costituire meramente il movente (o «il motore degli accordi corruttivi», secondo il Tribunale) della reiterazione dei reati della stessa specie, dovrebbe fornire l'occasione e lo strumento per giustificare l'applicazione della misura interdittiva. Ad avviso dei difensori, se la politica è il mezzo cui [OSCURATO:PERSONA] ricorre per lucrare indebiti vantaggi professionali e patrimoniali, l'attualità del rischio di recidiva va misurata sulla permanenza di quel mezzo e dei relativi canali e non del fine di arricchimento perseguito. Il Tribunale di Milano, inoltre, avrebbe ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva dei reati, pur non avendo individuato quali "specifiche occasioni attuali" di reiterare il reato siano ancora disponibili per il ricorrente. I difensori hanno rilevato che l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercizio della professionale è legittimo solo se e in quanto l'attività professionale abbia costituito lo strumento diretto attraverso il quale il reato è stato commesso, non essendo sufficiente un collegamento meramente occasionale o indiretto (e hanno citato in proposito Sez. 6, n. 52546 del 27/11/2024). Il ricorrente, peraltro, dal 2022 non svolge alcun ruolo nell'amministrazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] o in enti pubblici e le prossime elezioni comunali si terranno nel 2028. 2.2. Con il secondo motivo i difensori hanno eccepito l'inosservanza degli artt. 275 e 190 cod. proc. pen. e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, in quanto l'attività professionale di commercialista svolta dal ricorrente sarebbe inconferente e irrelata rispetto al reato contestato. Le condotte contestate, infatti, non sono state ideate, né poste in essere in virtù delle competenze tipiche del commercialista, ma si inseriscono in dinamiche politico-amministrative del tutto estranee all'esercizio della professione del ricorrente. Non vi sarebbe, dunque, il necessario collegamento funzionale tra l'attività di commercialista e i reati contestati. Le presunte condotte criminose sarebbero state agevolate dall'attività politica e non da quella professionale del ricorrente, che ne costituirebbe solo il fine. 3. Con la requisitoria, e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto il divieto temporaneo di esercitare la professione, gli uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese e il rigetto del ricorso nel resto. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato, nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo i difensori hanno censurato l'inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen., stante l'insussistenza dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione del reato, e il vizio di motivazione sul punto. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, in ragione della capacità del ricorrente di penetrare stabilmente nelle dinamiche economiche dell'ente locale, anche dopo e oltre il rapporto privilegiato instaurato mediante l'illecito patto corruttivo col sindaco [OSCURATO:PERSONA], e ha rilevato la tendenza dell'indagato ad agire con modalità analoghe, anche nelle relazioni con altri successivi esponenti apicali dell'ente locale. I giudici dell'appello cautelare hanno evidenziato che il ricorrente, dopo la fine del mandato del sindaco [OSCURATO:PERSONA], ha proseguito l'attività di sostegno politico anche nei confronti del candidato sindaco [OSCURATO:PERSONA], della medesima area politica, alle elezioni successive del 2023 (poi vinte dall'esponente della contrapposta area politica), al fine di infiltrarsi professionalmente nelle attività economiche dell'ente, attraverso una mediazione politica compiacente. L'ordinanza impugnata ha evidenziato come la progettualità di [OSCURATO:PERSONA] superi, anche temporalmente, il patto corruttivo relativo al mandato di [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, il ruolo politico mantenuto dall'ex sindaco con il quale il ricorrente aveva un rapporto privilegiato. Secondo il Tribunale di Milano, inoltre, «l'attività di dottore commercialista svolta dall'odierno appellante non è dunque stato qualcosa di separato e del tutto diverso rispetto alla vicenda corruttiva, poiché, al contrario, proprio la prospettiva di guadagno e di ampliament(z(, anche nel tempo, di tale attività ha costituito il motivo principale (anzi, l'unico) dell'agire di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri indagati coinvolti nell'agire corruttivo». Il Tribunale di Milano ha, dunque, applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività professionale di commercialista, in quanto «l'attività professionale di [OSCURATO:PERSONA] ...ha rappresentato la spinta a concludere l'accordo corruttivo, così traendo vantaggi nel proprio ambito professionale». 3.2. Questa valutazione non è, tuttavia, conforme al disposto degli artt. 274 e 290 cod. proc. pen. Il Tribunale ha, infatti, confermato l'applicazione di una misura interdittiva irrelata rispetto al pericolo di recidiva ritenuto sussistente e che, dunque, esula 4dall'ambito applicativo delineato dal legislatore. 3.3. Le misure cautelari personali interdittive, per rispettare la funzione preventiva loro assegnata dal legislatore, non possono trovare applicazione al di fuori dei reati in cui le qualità soggettive sospese assumono un ruolo specifico nella realizzazione della condotta criminosa addebitata (Sez. 6, n. 1435 del 01/04/1996, Giovannelli, Rv. 205659 - 01, in un caso in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale di conferma della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio applicato in un caso in cui all'indagato era stato contestato il reato di oltraggio senza che la funzione svolta di incarico di pubblico servizio avesse determinato un contributo causale al verificarsi del fatto, tanto che non si era proceduto neanche alla contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 9 cod. pen.; Sez. 6, n. 1088 del 31/03/1992, Lamberti, Rv. 190775 - 01). Le misure interdittive, per il loro contenuto "omologo" rispetto alla violazione contestata, sono, infatti, volte a precludere la possibile reiterazione della condotta illecita direttamente collegata con l'attività il cui svolgimento viene in radice interdetto. La loro applicazione postula, dunque, un "vincolo funzionale" tra l'incarico ricoperto dal soggetto e lo specifico reato commesso, nel senso che il primo deve aver reso possibile o quanto meno aver agevolato la condotta criminosa. 3.4. Il Tribunale di Milano non ha fatto corretta applicazione di questi principi. L'esigenza cautelare che il Tribunale di Milano ha inteso tutelare è il pericolo dell'alterazione dell'esercizio imparziale della pubblica funzione a mezzo della conclusione da parte del ricorrente di accordi illeciti con esponenti politici e pubblici funzionari operanti in ambito comunale. L'attività professionale del ricorrente, tuttavia, non risulta essere mai stata strumento diretto dei delitti di corruzione contestati in sede cautelare. La corruzione, secondo il Tribunale, è, infatti, stata realizzata dal ricorrente non mediante la propria attività lecita di commercialista, ma al fine di procacciarsi occasioni di incarichi professionali. Anche se l'ampliamento della propria clientela costituisce la finalità delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente, per quanto indicato nell'ordinanza impugnata, l'inibizione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale è strutturalmente idonea a ridurre il pericolo di recidiva, in quanto le condotte illecite contestate non costituiscono atti tipici della professione di commercialista e questa attività non ha mai costituito il presupposto necessario della commissione da parte del ricorrente dei reati provvisoriamente contestati. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare l'ulteriore censura proposta. 54. Alla stregua dei rilievi che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione di commercialista, rigettando nel resto il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. teFabrizio D'[OSCURATO:PERSONA] ciarelli [OSCURATO:PERSONA] 16 APR 2026 _FUNZI '1/4 i 011_ DIZIA o Dott.ssa pina Cirimele 6
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