CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 31010/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA 0.Q kCD-t ; cZ) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con il decreto impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto l'istanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sottoposto a regime detentivo differenziato, di poter utilizzare determinati farmaci per l'apparato respiratorio e l'igiene orale. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione proposta, qualificata dal Tribunale di sorveglianza come reclamo proviene da difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato dall'Ufficio preposto all'esame preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]