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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 40730/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova;

2. Mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ai benefici di legge.

Vista la memoria depositata dalla difesa in data 14/9/2022, in cui si ribadiscono i motivi di ricorso e si insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo, idoneo a rendere conto del decisum e immune dai vizi lamentati.

Ritenuto che il primo motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione, è costituito da mere doglìanze in punto di fatto; considerato che le argomentazioni a sostegno del ricorso, oltre a prospettare una non consentita diversa interpretazione dei fatti, sono prive di specificità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio ed alla invocata concessione dei benefici di legge, che la sentenza impugnata ha offerto sul punto congrua risposta, illustrando le ragioni del diniego con ragionamento del tutto conforme al dettato normativo ed ai principi stabiliti in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova; 2. Mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ai benefici di legge. Vista la memoria depositata dalla difesa in data 14/9/2022, in cui si ribadiscono i motivi di ricorso e si insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza. Ritenuto che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo, idoneo a rendere conto del decisum e immune dai vizi lamentati. Ritenuto che il primo motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione, è costituito da mere doglìanze in punto di fatto; considerato che le argomentazioni a sostegno del ricorso, oltre a prospettare una non consentita diversa interpretazione dei fatti, sono prive di specificità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici; ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio ed alla invocata concessione dei benefici di legge, che la sentenza impugnata ha offerto sul punto congrua risposta, illustrando le ragioni del diniego con ragionamento del tutto conforme al dettato normativo ed ai principi stabiliti in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022
Sentenza Cassazione n. 40730/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris