CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40373/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05JDYPP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato, concedendo all'imputato la non menzione, la condanna — emessa all'esito di rito abbreviato — del Tribunale della capitale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. per aver detenuto una carta di identità con false generalità ma riportante la sua fotografia, che aveva esibito alla Polizia di Frontiera dell'Aeroporto di Roma - Ciampino. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., fondato su circostanze assolutamente ipotetiche e non pertinenti. Contrariamente a quanto stabilito dalla Corte territoriale circa l'idoneità del documento a consentire a pregiudicati o potenziali terroristi di spostarsi indisturbati da un Paese all'altro, Jakupi non era né l'uno, né l'altro. Lo scrutinio in punto di particolare tenuità del fatto deve riguardare le peculiarità della fattispecie concreta e non circostanze ipotetiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché non affronta la seconda delle rationes decidendi della pronunzia avversata, sia pur non esplicitata a proposito della richiesta ex art. 131-bis cod. pen. ma in altro punto della motivazione. Tale ratio risiede nel fatto che — come precisato dalla Corte di appello e non smentito dal ricorrente — la fattispecie concretamente configurabile e ritenuta già dal Giudice di prime cure è quella di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. Tale decisione è corretta dal momento che l'imputato ha certamente concorso nella falsificazione quantomeno fornendo la propria fotografia a chi ha formato il documento; a questo riguardo il Collegio intende dare seguito all'univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui è solo la detenzione di un documento falso alla cui formazione il detentore non sia in alcun modo concorso che integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221, Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468, non massimata sul punto). Ebbene, tale qualificazione giuridica del fatto — che il ricorrente non contesta — inibisce di per sé l'accesso al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., a cagione della pena edittale prevista dal capoverso dell'art. 497-bis cod. pen.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C