Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34425/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, inparziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare delTribunale di Cagliari, ha confermato la condanna per il reato di incendio (di cui alcapo A) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e detratto dalla pena inflitta in primogrado l’aumento a titolo di continuazione applicato per il reato di maltrattamenti(di cui al capo B) (in relazione al quale, ritenuto il fatto diverso da come descrittonell’imputazione, ha dichiarato la nullità della sentenza, ordinando latrasmissione degli atti al Procuratore sede) ha ridotto la pena ad anni 1, mesi 6 egiorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diricorso di seguito indicati.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza delle disposizionidi cui agli artt. 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., inrelazione all’accertamento del delitto di cui all’art. 423 cod. pen.Rileva la difesa che la Corte di appello, attraverso una motivazione viziata damanifesta illogicità, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato diincendio, in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e haerroneamente omesso di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 424 cod. pen.Si osserva che già con l’atto di appello era stato eccepito che dallaannotazione di servizio della Polizia giudiziaria intervenuta sui luoghi nonemergeva in modo univoco la sussistenza di una situazione di “fuoco” capace digenerare pericolo per la pubblica incolumità secondo i principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di reato di incendio.In particolare, la difesa rileva che contrariamente a quanto ritenuto nellasentenza impugnata alle pagine 14 e 15, ritenuta «piegata su quella di primogrado», il fuoco appiccato dal XXXXXX al divano della sua abitazione non hasviluppato fiamme divoratrici e non governabili, essendosi, invece, trattato di unpiccolo fuoco che ha interessato il divano e la finestra adiacente allo stesso,come confermato dal fascicolo fotografico acquisito durante il giudizio d’appello,e che ha sprigionato fiamme che sono state domate in poco meno di un’ora dalpersonale antincendio.

Né rileva la difesa è risultato che siano state adottatemisure di sicurezza a tutela della incolumità pubblica.Inoltre, la difesa esclude il dolo di incendio, evidenziando come ledichiarazioni confessorie del ricorrente non siano idonee a supportare l’elementosoggettivo del dolo di incendio avendo riferito alla presenza dei Carabinieri diessere l’autore dell’incendio e di voler essere portato in carcere.Secondo la difesa, la motivazione resa a pagina 15 della sentenzaimpugnata sarebbe viziata da contraddittorietà atteso che l’assunto secondo cuil’obiettivo del XXXXXX - ovvero la ricerca di attenzione da parte della madre edalle Istituzioni non riuscendo a sopportare la solitudine - potesse raggiungersiesclusivamente appiccando un fuoco devastante e non anche attraverso ilsemplice danneggiamento, costituirebbe una mera congettura non fondata suelementi di fatto; si osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere ildolo di incendio e ritenere provata soltanto l’intenzione di danneggiarel’abitazione giacché l’imputato in altre occasioni in cui si era trovato in condizionidi disagio psichico era solito danneggiare l’abitazione in cui dimoravascaraventando gli arredi per la strada e imbrattando i muri.Pertanto, ad avviso della difesa, anche l’episodio in questione va ascritto allalunga serie di danneggiamenti, sebbene con l’utilizzo del fuoco, che il ricorrenteera solito porre in essere nei momenti di scompenso psico – patologico, dovutoall’interruzione della terapia farmacologica e all’abuso di sostanze.2.2.

Con il secondo motivo, la difesa deduce l’inosservanza della leggepenale con riferimento agli artt. 20-bis cod. pen., 545–bis e 546, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello non ha,contraddittoriamente e illogicamente, sostituito la pena detentiva inflitta con lapena pecuniaria sostitutiva, ricorrendone i presupposti di legge.Rileva la difesa che alla luce del quadro normativo in tema sostituzione dellepene detentive brevi, la sussistenza di precedenti condanne a caricodell’imputato non può essere ritenuta elemento ostativo alla concessione dellepene sostitutive e ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative,circostanze indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedentipenali, potendo le pene sostitutive essere applicate anche ai recidivi pur sereiterati.Inoltre, si deduce la pena irrogata poteva essere sostituita con la penapecuniaria ex art. 56-quater legge n. 689 del 1981, in quanto l’unica prescrizionesarebbe quella di adempiere all’obbligazione pecuniaria, da adeguarsi allecondizioni economiche del reo, non essendovi nel caso di specie motivi perritenere che il XXXXXX non avrebbe adempiuto.3.

Con requisitoria scritto, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Il primo motivo, con il quale si contesta la valutazione del compendioprobatorio in punto di qualificazione giuridica dei fatti, ai sensi dell’art. 423 cod.pen., anziché ai sensi dell’art. 424 cod. pen. non è fondato.La Corte di appello, con motivazione immune da aporie logiche, haevidenziato la sussistenza di un compendio probatorio univocamente orientatoalla qualificazione del fatto in termini di incendio.

In particolare, ha rimarcatoche, all’atto dell’intervento dei Carabinieri, i quali procedevano all’arrestodell’imputato, le fiamme avvolgevano l’intero immobile e fuoriuscivano dallafinestra di una delle stanze, rendendo necessario un complesso intervento deiVigili del fuoco sopraggiunti sul posto.

Ha inoltre valorizzato la documentazionefotografica raccolta dai militari operanti, dalla quale emergevano gli effettidevastanti provocati dal fuoco, essendo il divano risultato completamentedistrutto, fino a lasciare scoperta la sola struttura metallica, mentre gli arredierano stati bruciati e le fiamme avevano interessato i muri, il soffitto e l’impiantoelettrico, determinando altresì la distruzione degli infissi e della serranda.In questi termini, la possibilità di ricondurre il comportamento di XXXXXXalla fattispecie dell’art. 424 cod. pen. risulta correttamente esclusa alla luce dellagiurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il reato didanneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, ilsorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuocoappiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericoloper cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuocoalla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionarené un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato didanneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delittocontro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblicaincolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod.pen. (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv. 260832 - 01; si veda, insenso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 17558 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Pantano, Rv. 269466 - 01).In termini parimenti esaustivi si articola la motivazione in ordine allasussistenza dell’elemento soggettivo.

La volontà di appiccare l’incendio è statadesunta non solo dalle concrete modalità della condotta, giacché l’atto di darefuoco a un divano costituisce indice significativo della consapevolerappresentazione della facile propagazione delle fiamme, ma anche dal valoreprobatorio attribuito alle dichiarazioni rese da XXXXXX ai Carabinieri,puntualmente valorizzate nella sentenza impugnata.La Corte di appello ha altresì attribuito, con motivazione immune da vizilogici, significativo rilievo alle dichiarazioni confessorie rese da XXXXXX, il qualeaveva manifestato l’intento di essere condotto in carcere, desumendo da tale datale circostanza la volontà di porre in essere un gesto eclatante idoneo adeterminare tale esito, osservando come un mero danneggiamento non sarebbestato, per la sua limitata offensività, suscettibile di provocare le conseguenzeperseguite dall’imputato.Alla luce di tale quadro motivazionale, le doglianze difensive non risultanomeritevoli di accoglimento dovendo al riguardo ricordare che eccede dai limiti dicognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice dilegittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla solaverifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo edella non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri attidel processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cuisussistenza rende la decisione insindacabile (tra le altre, Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).E che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (trale altre, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).3.

Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale sicontesta la mancata applicazione delle pene sostitutive, giacché l’istanza inquestione veniva proposta, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazioneoggetto di vaglio.Non risulta, infatti, che la richiesta sia stata formulata al Giudice di appello,dovendosi al riguardo ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cuiin tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non puòdisporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata,nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, nonrientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e dellediminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., checostituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivodell'appello, come affermato da Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv.288792 - 01, che, in motivazione, ha altresì affermato che l'appellante è oneratodi supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle penedetentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere,l'inammissibilità originaria della richiesta.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere quindirigettato.

Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, inparziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare delTribunale di Cagliari, ha confermato la condanna per il reato di incendio (di cui alcapo A) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e detratto dalla pena inflitta in primogrado l’aumento a titolo di continuazione applicato per il reato di maltrattamenti(di cui al capo B) (in relazione al quale, ritenuto il fatto diverso da come descrittonell’imputazione, ha dichiarato la nullità della sentenza, ordinando latrasmissione degli atti al Procuratore sede) ha ridotto la pena ad anni 1, mesi 6 egiorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diricorso di seguito indicati.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza delle disposizionidi cui agli artt. 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., inrelazione all’accertamento del delitto di cui all’art. 423 cod. pen.Rileva la difesa che la Corte di appello, attraverso una motivazione viziata damanifesta illogicità, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato diincendio, in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e haerroneamente omesso di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 424 cod. pen.Si osserva che già con l’atto di appello era stato eccepito che dallaannotazione di servizio della Polizia giudiziaria intervenuta sui luoghi nonemergeva in modo univoco la sussistenza di una situazione di “fuoco” capace digenerare pericolo per la pubblica incolumità secondo i principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di reato di incendio.In particolare, la difesa rileva che contrariamente a quanto ritenuto nellasentenza impugnata alle pagine 14 e 15, ritenuta «piegata su quella di primogrado», il fuoco appiccato dal XXXXXX al divano della sua abitazione non hasviluppato fiamme divoratrici e non governabili, essendosi, invece, trattato di unpiccolo fuoco che ha interessato il divano e la finestra adiacente allo stesso,come confermato dal fascicolo fotografico acquisito durante il giudizio d’appello,e che ha sprigionato fiamme che sono state domate in poco meno di un’ora dalpersonale antincendio. Né rileva la difesa è risultato che siano state adottatemisure di sicurezza a tutela della incolumità pubblica.Inoltre, la difesa esclude il dolo di incendio, evidenziando come ledichiarazioni confessorie del ricorrente non siano idonee a supportare l’elementosoggettivo del dolo di incendio avendo riferito alla presenza dei Carabinieri diessere l’autore dell’incendio e di voler essere portato in carcere.Secondo la difesa, la motivazione resa a pagina 15 della sentenzaimpugnata sarebbe viziata da contraddittorietà atteso che l’assunto secondo cuil’obiettivo del XXXXXX - ovvero la ricerca di attenzione da parte della madre edalle Istituzioni non riuscendo a sopportare la solitudine - potesse raggiungersiesclusivamente appiccando un fuoco devastante e non anche attraverso ilsemplice danneggiamento, costituirebbe una mera congettura non fondata suelementi di fatto; si osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere ildolo di incendio e ritenere provata soltanto l’intenzione di danneggiarel’abitazione giacché l’imputato in altre occasioni in cui si era trovato in condizionidi disagio psichico era solito danneggiare l’abitazione in cui dimoravascaraventando gli arredi per la strada e imbrattando i muri.Pertanto, ad avviso della difesa, anche l’episodio in questione va ascritto allalunga serie di danneggiamenti, sebbene con l’utilizzo del fuoco, che il ricorrenteera solito porre in essere nei momenti di scompenso psico – patologico, dovutoall’interruzione della terapia farmacologica e all’abuso di sostanze.2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce l’inosservanza della leggepenale con riferimento agli artt. 20-bis cod. pen., 545–bis e 546, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello non ha,contraddittoriamente e illogicamente, sostituito la pena detentiva inflitta con lapena pecuniaria sostitutiva, ricorrendone i presupposti di legge.Rileva la difesa che alla luce del quadro normativo in tema sostituzione dellepene detentive brevi, la sussistenza di precedenti condanne a caricodell’imputato non può essere ritenuta elemento ostativo alla concessione dellepene sostitutive e ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative,circostanze indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedentipenali, potendo le pene sostitutive essere applicate anche ai recidivi pur sereiterati.Inoltre, si deduce la pena irrogata poteva essere sostituita con la penapecuniaria ex art. 56-quater legge n. 689 del 1981, in quanto l’unica prescrizionesarebbe quella di adempiere all’obbligazione pecuniaria, da adeguarsi allecondizioni economiche del reo, non essendovi nel caso di specie motivi perritenere che il XXXXXX non avrebbe adempiuto.3. Con requisitoria scritto, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo, con il quale si contesta la valutazione del compendioprobatorio in punto di qualificazione giuridica dei fatti, ai sensi dell’art. 423 cod.pen., anziché ai sensi dell’art. 424 cod. pen. non è fondato.La Corte di appello, con motivazione immune da aporie logiche, haevidenziato la sussistenza di un compendio probatorio univocamente orientatoalla qualificazione del fatto in termini di incendio. In particolare, ha rimarcatoche, all’atto dell’intervento dei Carabinieri, i quali procedevano all’arrestodell’imputato, le fiamme avvolgevano l’intero immobile e fuoriuscivano dallafinestra di una delle stanze, rendendo necessario un complesso intervento deiVigili del fuoco sopraggiunti sul posto. Ha inoltre valorizzato la documentazionefotografica raccolta dai militari operanti, dalla quale emergevano gli effettidevastanti provocati dal fuoco, essendo il divano risultato completamentedistrutto, fino a lasciare scoperta la sola struttura metallica, mentre gli arredierano stati bruciati e le fiamme avevano interessato i muri, il soffitto e l’impiantoelettrico, determinando altresì la distruzione degli infissi e della serranda.In questi termini, la possibilità di ricondurre il comportamento di XXXXXXalla fattispecie dell’art. 424 cod. pen. risulta correttamente esclusa alla luce dellagiurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il reato didanneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, ilsorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuocoappiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericoloper cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuocoalla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionarené un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato didanneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delittocontro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblicaincolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod.pen. (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv. 260832 - 01; si veda, insenso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 17558 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Pantano, Rv. 269466 - 01).In termini parimenti esaustivi si articola la motivazione in ordine allasussistenza dell’elemento soggettivo. La volontà di appiccare l’incendio è statadesunta non solo dalle concrete modalità della condotta, giacché l’atto di darefuoco a un divano costituisce indice significativo della consapevolerappresentazione della facile propagazione delle fiamme, ma anche dal valoreprobatorio attribuito alle dichiarazioni rese da XXXXXX ai Carabinieri,puntualmente valorizzate nella sentenza impugnata.La Corte di appello ha altresì attribuito, con motivazione immune da vizilogici, significativo rilievo alle dichiarazioni confessorie rese da XXXXXX, il qualeaveva manifestato l’intento di essere condotto in carcere, desumendo da tale datale circostanza la volontà di porre in essere un gesto eclatante idoneo adeterminare tale esito, osservando come un mero danneggiamento non sarebbestato, per la sua limitata offensività, suscettibile di provocare le conseguenzeperseguite dall’imputato.Alla luce di tale quadro motivazionale, le doglianze difensive non risultanomeritevoli di accoglimento dovendo al riguardo ricordare che eccede dai limiti dicognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice dilegittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla solaverifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo edella non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri attidel processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cuisussistenza rende la decisione insindacabile (tra le altre, Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).E che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimitàla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (trale altre, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale sicontesta la mancata applicazione delle pene sostitutive, giacché l’istanza inquestione veniva proposta, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazioneoggetto di vaglio.Non risulta, infatti, che la richiesta sia stata formulata al Giudice di appello,dovendosi al riguardo ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cuiin tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non puòdisporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata,nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, nonrientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e dellediminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., checostituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivodell'appello, come affermato da Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv.288792 - 01, che, in motivazione, ha altresì affermato che l'appellante è oneratodi supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle penedetentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere,l'inammissibilità originaria della richiesta.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere quindirigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 34425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris