CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 34820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 818/2023proposto da: INTESA SANPAOLOs.p.a., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore p.t., con atto per notar Restuccia del 25.3.22 p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difesa,per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -resistente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 2899/22, de l 28.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale mandataria di Intesa S.Paolo propone regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso la sentenza emessa il 28.12.22 dalla Corte d’appellodi Firenze che, pronunciando sull’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 13.2.2020-che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Firenze (cessionario del credito da [OSCURATO:PERSONA]), proposta dalla debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla stessa Zavi quale garante-ha accolto l’eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Pisa, riformando la sentenza impugnata e revocando il decreto ingiuntivo opposto,limitatamente alla predetta [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente formula due motivi: il primo denunzia violazione dell’art.32 c.p.c., per aver la Corte territorialeaffermato che nel contratto di fideiussione concluso tra l’allora Siderzavi e Intesa S.Paolo, le parti avevano espressamente stabilito convenzionalmente la competenza, nel senso che per ogni controversia relativa alla fideiussione sarebbe stato competente, “oltre al foro del luogo ove è ubicata la filiale della banca in cui la fideiussione è indirizzata, anche quello dove ha sede legale la banca”. Pertanto, il giudice di secondo gradoaveva ritenuto che sarebbero stati competenti il Tribunale di Pisa- luogo della sede della filiale - o il Tribunale di Torino, luogo della sede legale della banca. La ricorrente assume che la Corte territorialenon ha tenuto conto che la competenza territoriale relativa al rapporto di garanzia viene individuata per connessione al rapporto principale e che, a norma degli artt. 5 e 20, c.p.c., il contratto principale di finanziamento non conteneva nessuna clausola d’elezione di foro per eventuali controversie, per cui l’obbligazione di pagamento avrebbe dovuto essere adempiuta a Firenze, presso la sede della Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., poiché alla data della scadenza di tale obbligazione, il predetto contratto era già stato ceduto a quest’ultima da Intesa S. Paolo. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 20 c.p.c., per aver la Corte territoriale affermato che, pur prescindendo dal foro convenzionale, e facendo applicazione dei criteri legali, la competenza si sarebbe radicata a Pisa, atteso l’errore della Cassa di risparmio di Firenze, quale cessionaria del credito in questione, di non aver tenuto conto che l’originaria creditrice era Intesa S.Paolo, senza considerare, la Corte, che al momento della scadenza dell’obbligazione e del deposito del ricorso monitorio, la stessa Cassa era già creditrice per la perfezionata e notificata cessione del credito. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso; la ricorrente ha depositato memoria. Il Procuratore G enerale ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] Anzitutto, va osservato che il regolamento di competenza è ammissibile. Invero, l a sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso (nella specie adottata espressamente), sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non p iù, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. Tale pronuncia, peraltro, decidendo solo in ordine alla competenza ed alle spese, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello (Cass. 1372/2016; Cass. 1121/2022). Premesso ciò, i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. Il foro convenzionale, contemplato dal contratto di fideiussione, non ha certamente carattere esclusivo, nulla desumendosi, al riguardo, dalla relativa clausola (Cass., n. 21010/2020).. Nella specie trovano applicazione, pertanto, i fori legali di cui agli artt.1182, terzo comma c.c. (debiti portabili) e 20 c.p.c. , tenendosi conto dell’avvenuta cessione del credito da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Torino, alla Cassa di risparmio, con sede in Firenze. Orbene, è applicabile il principio secondo cui, nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio (Cass.10862/2023). Nella specie, la cessione fuperfezionata e resa opponibile al creditore nel 2012 (8 ottobre 2012), mentre il credito ceduto risultascaduto nel 2015, epoca in cui fu emesso anche il decreto ingiuntivo (27 luglio 2015). Per quanto esposto, in accoglimento del regolamento di competenza, la sentenza impugnata va cassata, affermando la competenza del Tribunale di Firenze, in ordine all’azione d’accertamento del credito controverso. Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito. P.Q.M. La Corte a