CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 1996
Cassazione n. 18433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inamissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 30/10/2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, in relazione alla detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso pari a grammi 2,00. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., lamentando l'erroneità del ragionamento posto a fondamento del decisum circa la nozione di abitualità, che il giudice a quo ha identificato e confuso con il concetto di pericolosità. Rappresenta di essere gravato da un solo precedente penale, siapure specifico, e che la recidiva specifica non reiterata (nel caso di specie, è contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale) non è di per sé ostativa all'applicazione della speciale causa di non punibilità. Inoltre, evidenzia della motivazione, laddove il giudice a quo ha desunto l'abitualità al reato dal fatto che il ricorrente era ritenuto un noto spacciatore. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro di cui è stato trovato in possesso, contestando che la somma fosse provento dell'attività di spaccio, considerato che l'acquirente ha dichiarato di aver pagato lo stupefacente euro 10, e che il taglio della somma detenuta non è compatibile con quanto dichiarato dal teste. 3. Il Procuratore generale presso queta Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Si premette che,,, Sez. U, 27/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], ha condivisibilmente stabilito che la pluralità dì reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale. Ed invero, come chiarito dal [OSCURATO:PERSONA], ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Ciò non implica, tuttavia, la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107, del 8/11/2018, Rv. 274647), sicché deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere in favore del reo la causa di esclusione della punibilità rappresentata dalla particolare tenuità del fatto, l'avvenuto riconoscimento della recidiva reiterata specifica, per il giudizio di particolare intensità sul grado di colpevolezza del reo che essa implica. 2Pertanto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Rv. 286175 - 02; Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, Rv. 286154 - 01) e che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non possa essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Rv. 280250 - 01). Orbene, si osserva che nel caso in disamina, al ricorrente non è contestata la recidiva reiterata, ma la recidiva specifica ai sensi dell'art. 99 comma 2 cod. pen. e che il giudice a quo ha ritenuto, erroneamente, che la contestazione di un unico precedente specifico, commesso nello stesso luogo in cui è stato realizzato quello oggetto dell'odierno procedimento, fosse ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, in quanto incompatibile con il requisito della non abitualità, non facendo buon governo dei principi appena enunciati. 2. Non è manifestamente infondato neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il sequestro (e la confisca) di tutto il denaro trovato nella sua disponibilità del ricorrente, certamente esorbitante rispetto al prezzo che l'acquirente ha dichiarato di aver pagato, pari a euro 10,00 non potendosi ritenere che l'intera somma, maggiore di euro 10,00, costituisca profitto della cessione. 3. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen e alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la s P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente 3RIA [OSCURATO:PERSONA]