CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20545/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Salviucci, n. 2 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Istruzione, [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi dell'Università e della Ricerca, rappresentat i e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 7550 /20 19 , depositata il5 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte rigettiil ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Gliodierni ricorrenti convenne ro davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri ed il M.I.U.R . chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresi tra il 1980 ed il 1990. Con sentenza n. 2780del 2019 il Tribunale rigettò le domande per intervenuta prescrizione. 2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7550 /20 19 , depositata in data 5 dicembre 2019 , ha rigettato gli appelli , condannando gli appellanti alle spese. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafehanno proposto ricorso con due mezzi , cui hanno resistito le amministrazioni intimate depositando controricorso. Avviata la causa alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., all’esito dell’adunanza camerale, la sesta sezione civile di questa Corte, sottosezione terza, con ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2 1 marzo 202 2 , ha disposto la rimess ione della causa a questa sezione ordinaria, perché fosse trattata in pubblica udienza. È stata quindi fissata l’odierna udienza pubblica, della quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Il P.M. ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Ancora in via preliminare, deve rilevarsi l’inammissibilità del controricorso depositato dalle amministrazioni resistenti in quanto proposto tardivamente, al di là del termine fissato dall’art. 370 cod. proc. civ.. La notifica a mezzo p.e.c. del ricorso principale risulta, infatti, perfezionata in data 8 luglio 2020. Ne discende che il termine per proporre controricorso — fissato dalla citata norma nel ventesimo giorno dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso principale (a sua volta pari a venti giorni dal perfezionamento della notifica dello stesso) — veniva nella specie a scadere, calcolata la sospensione del termine per il periodo feriale, il 17 settembre 2020, giorno feriale: scadenza non rispettata essendo stato il controricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 18 settembre 2020. 3. Deve altresì darsi atto della inammissibilità della memoria dei ricorrenti, in quanto depositata per via telematica in data 20 settembre 2020, in violazione, dunque, dell'art. 378 cod. proc. civ., in base al quale, nel giudizio di cassazione, le parti possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza di discussione. 4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano , ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2935 e 2946 cod. civ.; errata individuazione deldies a quo di decorrenza della prescrizione » . Sostengono in sintesi — sulla scorta di diversi precedenti di merito, testualmente citati per ampi stralci e a loro volta evocanti a supporto una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24gennaio 2018 — che detta decorrenza non poteva essere individuat a nella data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, perché questa legge non era attuativa delle [OSCURATO:PERSONA] ma una mera norma di sanatoria per i soggetti la cui posizione era stata definita dalla giurisprudenza amministrativa. Essa piuttosto avrebbe dovuto essere individuata nella data di emanazione del D.P.C.M. 7 marzo 2007, e cioè nella data di effettivo recepimento, da parte dello Stato Italiano, delle direttive comunitarie, atteso che solo da quel momento tutti gli specializzandi avevano avuto contezza del proprio diritto al risarcimento mentre fino ad allora l'inadempimento dello Stato italiano si era perpetuato de die in diem. 5. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., ed omessa applicazione dell'art.92 c.p.c.; mancata compensazione delle spese su una questione oggetto di variazione dell’orientamento giurisprudenziale». Si dolgono della mancata compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. 6. Il primo motivoè inammissibile, a norma dell'art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.. Come noto, infatti,la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Cass., nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; Cass. n. 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018 e , da ultimo , anche dalla recentissima Cass. Sez. U. n. 18640 del 09/06/2022). Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo —evidentemente non ben compreso nelle pronunce di merito, evocate in ricorso, chedichiarano di volersene discostare — secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbesostenersi che il leading case del 2011 a bbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione ; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. 6.1. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. 6.2. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. 6.3. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099)─ nella fattispecie non emerge , né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. 6.4. Quanto poi alla remunerazione, va ribadito che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplinacomunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pr onuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr. Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass.14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titoloesemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. 7. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del ricorso, i ricorrenti hanno , in fine, formulato espressa « istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E.»alla quale chiedono sia sottoposta la seguente questione: « Se la direttiva 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, debba essere interpretata nel senso che l'esistenza dell'obbligo per lo Stato membro di prevedere, entro e non oltre il 31 dicembre 1982, un'adeguata remunerazione in favore dei medici che frequentano un corso di specializzazione sussiste in modo incondizionato ovvero senza che possa essere escluso sulla scorta dell'istituto della prescrizione previsto dal singolo ordinamento nazionale, segnatamente qualora lo Stato membro non abbia mai emanato una norma generale volta a riconoscere una qualsivoglia remunerazione in favore dei medici che hanno frequentato un corso di specializzazione successivamente al 31 dicembre 1982». Si tratta di una istanza che, al di là dei termini generici in cui è formulata, è da ritenersi manifestamente infondata. Anche su tale versante questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare — da ultimo, compiutamente, con la già cit ata Cass. Sez. U. n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011— come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C - 452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], non emergaun potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto Europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Per quanto già detto, nella specie, a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, e — può ancheaggiungersi — nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini, da ultimo, Cass.02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20). 8. Né la soluzione adottata può dirsi contrasta re con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in particolare là dove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione. Dalla giurisprudenza sul punto si ricava che il diritto di accesso ad un tribunale deve essere sì «concreto ed effettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018) ed offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013). [OSCURATO:PERSONA] ha però ripetutamente sottolineato che le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003), sottolineando la necessità per i tribunali nell'applicare le norme procedurali di evitare sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In relazione in particolare ai termini di prescrizione, la Cedu ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non apparedunque ipotizzabile nel caso di specie la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass. Sez. U. n.18640 del 2022, cit.). 9. Alla luce di quanto fin qui esposto si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione. Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità , trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento. 10. Né può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’è visto,risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili. Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bisnum. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione –e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso «successo» univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato «resistenze» nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582). 11. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.. È sufficiente al riguardo rilevare che, da un lato, l a condanna è correttamente basata sul principio di soccombenza, nella specie ravvisabile interamente a carico degli attori/appellanti, e, dall’altro, la possibilità nondimeno di compensare in tutto o in parte le spese, in presenza dell’alternativo presupposto di cui al secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo vigente al momento della introduzione della causa, costituisce unafacoltà rimessa al giudice, il cui mancato esercizio, come nellaspecie, per pacifico indirizzo, non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 15/07/2005, n. 14989; Cass. 07/03/2001, n. 3272 esuccessive numerose conformi). 12. Il ricorso deveessere pertanto dichiarato inammissibil e . In mancanza di tempestivo controricorso non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese. 13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibileil ricors o . Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da