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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 dicembre 2024

Cassazione n. 17625/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2841/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in F oggia , alla via Lustro n. 29, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende . -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dagli [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Po n. 12 -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , n. 3264/2024,depositata il giorno 02/12/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2841/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in F oggia , alla via Lustro n. 29, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende . -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dagli [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Po n. 12 -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO , n. 3264/2024,depositata il giorno 02/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 17625/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris