CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 40303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/10/2021 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 15 ottobre 2021 con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento che, in data 23 aprile 2018, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 640, 468, 482 e 477 cod. pen. 2. La difesa articola le proprie censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto l'imputato, delegato da [OSCURATO:PERSONA] al disbrigo di una pratica amministrativa di accatastamento di un fabbricato rurale di proprietà di un terzo soggetto, penalmente responsabile dei reati a lui ascritti sulla base delle dichiarazioni rese della parte offesa, costituita parte civile, nonché dell'assenza di giustificazioni da parte dell'imputato in merito alle condotte contestategli, senza alcuna verifica attraverso riscontri esterni. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 531 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello, senza idonea argomentazione, non ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione dei reati contestati allo Zenca, nonostante la risalenza nel tempo degli stessi. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza di norme in relazione agli artt. 468, 482 e 477 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, con argomentazioni apparenti, hanno ritenuto le dichiarazioni rese dalla parte offesa sufficienti a provare gli illeciti comportamenti ascritti all'imputato, in assenza di qualsiasi riscontro presso gli uffici interessati dalla pratica amministrativa. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., lamenta che la corte di appello non ha escluso la punibilità dei reati contestati in continuazione allo Zenca, nonostante l'esiguo valore del danno cagionato alla vittima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Parzialmente fondato è il secondo motivo di ricorso che involge l'omessa declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati ascritti all'imputato.2. Dei documenti esibiti dallo Zenca alla vittima - quietanze di pagamento e visure catastali, tutte recanti il falso timbro dell'Agenzia delle Entrate e la falsa intestazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Benevento -, a riprova degli asseriti pagamenti effettuati in merito all'incarico relativo all'accatastamento di un fabbricato, i giudici di merito hanno riportato le date apposte su ciascuno che, quanto alle quietanze di pagamento, sono quelle del 16 gennaio 2013, del 22 gennaio 2013 e del 27 febbraio 2013 e, quanto alle visure catastali, sono quelle del 14 marzo 2013 e del 20 febbraio 2015. E' pacifico allora che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., i delitti di falso contestati in relazione alle quietanze di pagamento del 16 gennaio 2013, del 22 gennaio 2013 e del 27 febbraio 2013, e alla visura catastale del 14 marzo 2013, erano estinti già alla data della pronuncia emessa dalla Corte territoriale il 15 ottobre 2021, per intervenuto decorso del termine massimo utile alla prescrizione, pari, per ciascuno degli stessi, ad anni sette e mesi sei. Tale circostanza impone l'immediata dichiarazione di estinzione dei reati di falso contestati allo Zenca in relazione alle quietanze di pagamento del 16 gennaio 2013, del 22 gennaio 2013 e del 27 febbraio 2013, nonché alla visura catastale del 14 marzo 2013, con l'obbligo di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. 2.1 Poiché la declaratoria di prescrizione incide sulla dosimetrìa della pena finale inflitta all'imputato, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della arte territoriale, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2.2 Diversamente, non può pervenirsi alla declaratoria di estinzione per prescrizione in relazione sia ai delitti di falso contestati all'imputato con riferimento alla visura catastale risalente al 20 febbraio 2015, sia al delitto di truffa, per i quali il termine massimo utile alla prescrizione non è ancora decorso. In particolare, quanto al delitto di cui all'art. 640 cod. pen., la condotta truffaldina contestata ad [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerata come il risultato unico di tutta l'attività relativa alla conclusione della pratica amministrativa affidatagli da [OSCURATO:PERSONA], che si è articolata in reiterati comportamenti artificiosi, assunti in tempi diversi, tutti volti a ingannare la vittima ottenendo dalla stessa il rimborso di spese mai sostenute, l'ultimo dei quali si era attestato al 20 febbraio 2015, cioè alla data riportata sulla visura catastale. Pertanto, quanto ai delitti di falso contestati all'imputato con riferimento alla visura catastale del 20 febbraio 2015 e al delitto di truffa, il secondo motivo di ricorso è infondato. 3. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso.La censura con la quale si lamenta l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle quali si è affermata la penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondata sia perchè replica il motivo di gravame sul quale la corte territoriale si è pronunciata con argomentazioni adeguatate e logiche, con le quali il ricorrente non si è confrontato, sia perché attiene a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità. I giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base non solo del racconto reso dalla vittima, della quale hanno sottolineato l'attendibilità in ragione della logicità e completezza del narrato e dell'assenza di motivi di astio nei confronti dell'imputato, ma anche in considerazione dei documenti acquisiti agli atti. La corte territoriale, evidentemente solo ad adiuvandum, ha sottolineato l'assenza dell'imputato nel corso del procedimento e, pertanto, la mancata indicazione di elementi a discolpa da parte del medesimo. Si tratta di una circostanza che, nel caso di specie, nulla aggiunge e nulla toglie al percorso argomentativo indicato nella sentenza in verifica. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Nella specie, i giudici di merito hanno evidenziato che, nonostante la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti, consegnata dall'imputato alla vittima al fine di ottenere la restituzione della somma che assumeva di aver pagato, [OSCURATO:PERSONA], sollecitato a verificare lo stato della pratica amministrativa di accatastamento di un fabbricato, si recava personalmente presso l'Agenzia del Territorio di Benevento e provvedeva ad effettuare i pagamenti dovuti, ma mai realmente adempiuti dallo Zenca.Quanto, poi, alla dedotta assenza dei documenti falsi presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio, la circostanza non assume alcun rilievo ai fini della configurabilità dei delitti contestati, atteso che i medesimi si sono consumati con la sola esibizione allo Iorio, grazie alla quale lo Zenca otteneva la somma di denaro a titolo di rimborso. 5. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente ragione che esso è inedito. Invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la predetta norma - come nel caso di specie - era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, non gravando, peraltro, sul giudice di merito, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati di cui agli artt. 477, 482, 468 cod. pen., limitatamente ai fatti indicati dai documenti datati 16/01/2013, 22/01/2013, 27/02/2013 e 14/03/2013, estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dell