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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09323/2026

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o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 530/2024depositata il 19/04/2024.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza in data 25 maggio 2022, hadichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. su ricorso del creditoreJuno 1 S.r.l. quale cessionario di [OSCURATO:SOCIETA].

Come risulta dalla sentenzaimpugnata, il credito dell’istante rinveniva da uno scoperto di contocorrente dell’importo di € 159.826,24, oggetto di accertamento giudizialein capo alla banca cedente.2.

La Corte di Appello di L’Aquila ha accolto il reclamo della societàdebitrice, ritenendo che il creditore non avesse assolto all’onere di provarela propria legittimazione a chiedere il fallimento, non essendovi provanella [OSCURATO:PERSONA] – nella parte in cui si dava notizia della cessionedei crediti di B.N.L. alla cessionaria in data 18 luglio 2018 - della cessionedello specifico credito azionato dalla ricorrente nel procedimentoprefallimentare a quo.3.

Questa Corte, con ordinanza n. 21821/2023 del 20 luglio 2023(indicata nella sentenza impugnata con il numero di ruolo della causa), inaccoglimento del primo motivo dei ricorsi del Fallimento e del creditoreistante, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del reclamo,enunciando il principio di diritto per cui, ai fini della legittimazione aproporre istanza di fallimento da parte del cessionario di crediti in bloccoex art. 58 TUB, occorre accertare che il credito dell’istante sia ricompresonella categoria indicata nella [OSCURATO:PERSONA] in cui è data notizia dellacessione.4.

La Corte di Appello di L’Aquila, adita in sede di giudizio di rinvio,previa riunione dei ricorsi in riassunzione proposti dal Fallimento edall’originario creditore istante, ha rigettato il reclamo.

Per quanto quiancora rileva, il giudice del reclamo ha preliminarmente dato atto chel’originario creditore istante aveva rinunciato sia agli atti del giudizio inn. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026data 21 dicembre 2023, sia all’impugnazione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 640/2022 del 3 maggio 2022.

Detta sentenza, pronunciatanel giudizio di merito di opposizione all’esecuzione ex art. 616 cod. proc.civ. svoltosi nei confronti della medesima debitrice, aveva accertato ildifetto di legittimazione attiva del creditore, istante anche in sedeesecutiva, nei confronti della debitrice.5.

Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, la sentenzain oggetto è passata in cosa giudicata in data 15 marzo 2024 in forzadell’estinzione per rinuncia del relativo giudizio di impugnazione, pereffetto dell’atto di rinuncia al giudizio di impugnazione notificato in data 21dicembre 2023.

Sul punto, il giudice del rinvio ha ritenuto che laproduzione della suddetta sentenza n. 640/2022 è inammissibile, inquanto documento prodotto tardivamente dalla debitrice in sede dicostituzione in giudizio di rinvio in data 8 gennaio 2024 in relazione allaprima udienza del 10 gennaio 2024 [«Stante la natura perentoria di taletermine (…) risulta, quindi, inammissibile la produzione documentale (tracui…la sentenza n. 640/2022 del 30.4.2022 del Tribunale di Pescara) (…)della quale non può tenersi conto»], aggiungendo che la sentenza èinopponibile al Fallimento, in quanto soggetto terzo rispetto a quelgiudizio, nonché osservando come la creditrice istante non si fosseinsinuata allo stato passivo del fallimento.6.

Ha, poi, accertato che il credito della creditrice originaria B.N.L.S.p.A. è stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto credito rientrante nellecaratteristiche indicate dall’avviso pubblicato in G.U.

Il giudice del rinvioha, infine, ritenuto insolvente la società debitrice, attesi i debiti ammessiallo stato passivo, nonché quelli risultanti da una procedura esecutivaimmobiliare pendente davanti al Tribunale di Pescara, in cui il credito delcreditore surrogante è stato iscritto al passivo del bilancio della societàdebitrice, debiti non coperti dall’attivo immobiliare della debitrice, atteson. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026che l’attivo iscritto in bilancio mostra il costo storico di iscrizione ma nonquello di effettivo realizzo.7.

Avverso la sentenza del giudice del rinvio propone ricorso percassazione la società debitrice, affidato a quattro motivi, cui resiste concontroricorso il Fallimento.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 383 e394 cod. proc. civ. e dell’art. 18 l. fall., «per aver ritenuto erroneamenteapplicabile al giudizio di rinvio il termine di decadenza previsto dal comma7 dell’art. 18 della L.F., nonostante il carattere “prosecutorio” dellarichiamata fase processuale».

Parte ricorrente censura la statuizione ditardività della produzione della sentenza n. 640/2022, in quanto fondatasull’erroneo presupposto che al giudizio di rinvio sarebbe applicabile l’art.18, comma 7, l. fall.

Osserva parte ricorrente come il giudizio di rinviocostituisca nuova fase del medesimo procedimento, per cui la tardivitàdella costituzione non può essere predicata in relazione ad esso; aggiungedi essere già parte reclamante, così risultando pienamente ammissibili idocumenti prodotti.2.

Analogamente, prosegue parte ricorrente sotto un diverso profilo,dovrebbe essere consentito alle parti considerare fatti nuovi tali daincidere sulla posizione processuale delle parti, ove verificatisi dopo lamaturazione delle preclusioni istruttorie e dopo la conclusionedell’originario giudizio di reclamo, come per l’avvenuta rinunciaall’impugnazione avverso la sentenza n. 640/2022 Trib.

Pescara.3.

Il motivo è infondato, posto che le norme processuali del giudizio dirinvio - a termini dell’art. 394 cod. proc. civ. - comportano che lariassunzione del giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. avvenga dinanzi algiudice del rinvio con le stesse modalità del reclamo, con ricorso e non conn. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026camerale speciali disciplinanti l'originario procedimento di cui essorappresenta mera fase ulteriore (Cass., 8980/2021), né trattandosi di unnuovo procedimento (Cass., n. 29125/2019; Cass., n. 8454/2025).

È,pertanto, assorbito l’esame del secondo profilo del primo motivo, fondatosul medesimo principio.4.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 394e 116 cod. proc. civ.

«nonché del principio di non dispersione della prova,per aver la Corte d’Appello erroneamente qualificato inammissibile laproduzione documentale relativa alla sentenza n. 640/2022 del30.04.2022 del Tribunale di Pescara già versata in atti nei precedenti gradidel giudizio fallimentare».

Osserva parte ricorrente che la sentenza n.640/2022 Trib.

Pescara era stata già prodotta nell’originario procedimentoprefallimentare e nel giudizio di reclamo.5.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2909cod. civ. e del principio del ne bis in idem, nonché dell’art. 384 cod. proc.civ. e dell’art. 96, secondo comma, n. 3, l. fall., nella parte in cui la Corted’Appello di L’Aquila ha erroneamente rigettato l’eccezione di giudicatoesterno sollevata dalla reclamante, resistente nel giudizio di riassunzione.Osserva parte ricorrente che la sentenza n. 640/2022 Trib.

Pescara èdotata di attestazione di passaggio in cosa giudicata formale per effettodella sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila del 15 marzo 2024dichiarativa dell’estinzione del giudizio di appello avverso la citatasentenza n. 640/2022.

Il ricorrente deduce che il giudice del rinvio ètenuto a esaminare l’eccezione di giudicato esterno e censura lastatuizione di inopponibilità del giudicato, in quanto opponibile al creditoreistante, formatosi prima della dichiarazione di fallimento, portato aconoscenza nel giudizio di reclamo alla curatela fallimentare e a questan. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026opponibile («ed è vincolante per il giudice fallimentare, che è tenuto asindacare la medesima questione giuridica nel presente procedimento»).6.

Osserva, inoltre, parte ricorrente che il giudice del rinvio avrebbeerrato nel non avere rilevato che la questione oggetto della citatasentenza n. 640/2022 sarebbe identica a quella del giudizio di rinvio, cosìomettendo l’esame di un fatto storico decisivo, con conseguenteopponibilità del giudicato sostanziale per coincidenza della causa petendi.La violazione di legge viene, ulteriormente, rubricata in relazione alladisciplina del giudizio di formazione dello stato passivo, trattandosi digiudicato formatosi in relazione al creditore istante prima delladichiarazione di fallimento, di per sé opponibile al fallimento.7.

Sempre con il terzo motivo, il ricorrente osserva che la violazione dilegge sarebbe tale anche in relazione al principio di diritto enunciato dallasentenza rescindente, in quanto l’accertamento incidentale dell’esistenzadel credito potrebbe essere condotto in assenza di un titolo giudizialedefinitivo, come indicato dalla sentenza rescindente, titolo giudizialedefinitivo consolidatosi nelle more del giudizio di rinvio per rinunciaall’impugnazione avverso la citata sentenza n. 640/2022 Trib.

Pescara.8.

Il terzo motivo, relativo all’eccezione di giudicato esterno, vaesaminato preliminarmente al secondo.

Il giudicato esterno è rilevabile diufficio in ogni stato e grado del processo, ma la questione va coordinatacon i principi che regolano il giudizio di rinvio.

Il giudice del rinvio deve,difatti, attenersi al principio di diritto contenuto nella sentenzarescindente, non potendo prendere in esame altre questioni ove il dedottogiudicato risulti tuttavia escluso, quantomeno implicitamente, dallastatuizione di cassazione con rinvio (Cass., n. 2365/2025; Cass., n.14869/2025).

Parimenti, deve trattarsi di giudicato formatosi nel corso delgiudizio in cui la questione viene sollevata, in quanto ove il giudicato siformi nei precedenti gradi di merito lo strumento processuale dedicato è larevocazione delle precedenti pronunce di merito per contrasto di giudicatin. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026(Cass., Sez.

U., n. 21493/2010; Cass., n. 28733/2022; Cass., n.27706/2025).9.

Nella specie ricorrono entrambe le condizioni.

Il giudicato esterno siè formato nel corso del giudizio di rinvio (15 marzo 2024), per effettodell’estinzione del giudizio di impugnazione della sentenza n. 640/2022per rinuncia dell’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. e la questione del giudicato, comesottolinea il ricorrente, non è preclusa dalla sentenza rescindente diquesta Corte (Cass., n. 21821/2023), che ha rimesso l’esame dellaquestione della legittimazione del creditore istante ex art. 6 l. fall.

«indifetto di un titolo giudiziale definitivo».

Il giudice del rinvio ha l’onere,nella specie, di verificare se vi è stato giudicato contrario sulla questioneoggetto del giudizio di rinvio.10.

Il giudice di legittimità è, tuttavia, tenuto ad accertare l'esistenzae la portata del giudicato esterno con cognizione piena, esame che siestende al diretto riscontro degli atti del processo e alla diretta valutazionee interpretazione degli stessi, mediante indagini e accertamenti, anche difatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudicedi merito (Cass., Sez.

U., n. 24664/2007; Cass., n. 21200/2009; Cass., n.5508/2018; Cass., n. 17175/2020; Cass., n. 38767/2021; Cass., n.23162/2024; Cass., n. 34432/2023; Cass., n. 11032/2025).

Sul punto vaosservato, come correttamente deduce il controricorrente, che «l’autoritàdel giudicato esterno può operare solo nei rigorosi limiti rappresentatidagli elementi costitutivi dell’azione, presupponendo che la causaprecedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche ilpetitum e la causa petendi (cfr., tra le tante, Cass. 24.3.2014, n. 6830,Cass. 7.6.2021, n. 15817)» (conf., in tal senso, Cass., n. 24267/2025;Cass., n. 11887/2025; Cass., n. 12763/2014).11.

Nella specie, la sentenza n. 640/2022 del Tribunale di Pescaranon può costituire giudicato esterno ostativo all’accertamento dellalegittimazione ex art. 6 l. fall. del creditore istante.

La questione agitatan. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026sia nel giudizio di opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale diPescara, sia nel presente giudizio (l’estraneità del credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. alla cessione di cui all’avviso contenuto nella G.U. n. 85 del 24luglio 2018), è stata rigettata nel giudizio ordinario in modo conforme allastatuizione contenuta nel principio di diritto della pronuncia rescindente(«l’inequivoca inclusione del credito de quo nell’ambito di quelli ceduti, per“comunanza di elementi”, individuabili nell’essersi trattato di pretesi creditiderivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, esconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi dellaCircolare della Banca d’Italia n. 272/2008.

La contestazione sollevata sulpunto dagli originari opponenti è del tutto esecutata ed anzi nonsmentisce che il passaggio a sofferenza, per rapporti sorti in quel periodotemporale, sia avvenuto con le modalità comunque indicate dalla Banca.Gli opponenti cioè, oltre a contestare del tutto genericamente gli assuntipure documentati forniti dal cessionario e ammettendo di avereintrattenuti rapporti con la cedente, non sono in grado di fornire alcunelemento idoneo a smentire le allegazioni dell’istituto sia in punto diandamento dei rapporti sia in punto di chiusura degli stessi.

Solo percompletezza espositiva si evidenzia che in questa sede la cessionaria haanche prodotto specifica nota dal cedente facente riferimento a posizionecreditorie cedute e relative alla società opponente che peraltro coincidonocon quelle indicate già in sede di sospensiva davanti al GE»).12.

Diversamente, l’opposizione all’esecuzione è stata accolta dalTribunale di Pescara, sul rilievo che la legittimazione della banca (creditoreistante) richiede non solo la pubblicazione della cessione sulla GazzettaUfficiale, ma anche l’iscrizione del credito nel Registro delle Imprese, inquella sede non provata («necessitandosi degli adempimenti pubblicitarinon solo per il tramite dell'avvenuta pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA],ma anche attraverso l'iscrizione nel Registro delle Imprese»).

Talen. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026questione è coperta dal principio di diritto della pronuncia rescindente,volto ad accertare che il credito azionato rientri nella categoria indicatanella [OSCURATO:PERSONA] in cui sia data notizia della cessione.

Previacorrezione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 cod.proc. civ. (nella quale è mancato l’esame del giudicato esterno), il terzomotivo va dunque rigettato, accertandosi che l’eccezione di giudicatoesterno non trova applicazione nel caso di specie, non essendo il suddettogiudicato in contrasto con il principio di diritto.

Diviene pertanto assorbitol’esame del secondo motivo.13.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 5l. fall., nonché omesso esame di fatto storico decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’Appello qualificato instato d’insolvenza la società [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerareche l’unica ragione dell’inattività dell’impresa era costituita della pendenzadella procedura esecutiva immobiliare n. 312/2017 di R.G.E., «chesarebbe stata dichiarata estinta, se non fosse intervenuta la dichiarazionedi fallimento in primo grado».

Deduce parte ricorrente che il venir menodella procedura esecutiva per effetto dell’estinzione della medesimaavrebbe consentito il venir meno dello stato di insolvenza prospettica; laripresa dell’attività caratteristica (intermediazione immobiliare) avrebbecomportato una migliore valutazione del patrimonio immobiliare, comecomprovato da proposte di acquisto degli immobili già pervenute neldicembre 2021, nonché dalla surroga di altra società negli originari creditibancari, che avrebbe consentito il rilancio della società mediante fusionedella ricorrente con la società creditrice surrogante.14.

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto si risolve nellarichiesta di revisione del giudizio di impossibilità del debitore (società chenon è stata posta in liquidazione) di adempiere con regolarità alle proprieobbligazioni, fondato sullo «squilibrio tra poste passive ed attive» e sullan. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026inattività della società, con conseguente «incapacità finanziaria, strutturalee irreversibile, della società di soddisfare le proprie obbligazioni», giudiziobasato su una pluralità di elementi, unitariamente esaminati dal giudicedel merito con giudizio incensurabile nel giudizio di legittimità, ovecongruamente motivato come nella specie.15.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio delcontributo unificato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peresborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art.13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l.n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 11510/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 530/2024depositata il 19/04/2024.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza in data 25 maggio 2022, hadichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. su ricorso del creditoreJuno 1 S.r.l. quale cessionario di [OSCURATO:SOCIETA]. Come risulta dalla sentenzaimpugnata, il credito dell’istante rinveniva da uno scoperto di contocorrente dell’importo di € 159.826,24, oggetto di accertamento giudizialein capo alla banca cedente.2. La Corte di Appello di L’Aquila ha accolto il reclamo della societàdebitrice, ritenendo che il creditore non avesse assolto all’onere di provarela propria legittimazione a chiedere il fallimento, non essendovi provanella [OSCURATO:PERSONA] – nella parte in cui si dava notizia della cessionedei crediti di B.N.L. alla cessionaria in data 18 luglio 2018 - della cessionedello specifico credito azionato dalla ricorrente nel procedimentoprefallimentare a quo.3. Questa Corte, con ordinanza n. 21821/2023 del 20 luglio 2023(indicata nella sentenza impugnata con il numero di ruolo della causa), inaccoglimento del primo motivo dei ricorsi del Fallimento e del creditoreistante, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del reclamo,enunciando il principio di diritto per cui, ai fini della legittimazione aproporre istanza di fallimento da parte del cessionario di crediti in bloccoex art. 58 TUB, occorre accertare che il credito dell’istante sia ricompresonella categoria indicata nella [OSCURATO:PERSONA] in cui è data notizia dellacessione.4. La Corte di Appello di L’Aquila, adita in sede di giudizio di rinvio,previa riunione dei ricorsi in riassunzione proposti dal Fallimento edall’originario creditore istante, ha rigettato il reclamo. Per quanto quiancora rileva, il giudice del reclamo ha preliminarmente dato atto chel’originario creditore istante aveva rinunciato sia agli atti del giudizio inn. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026data 21 dicembre 2023, sia all’impugnazione della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 640/2022 del 3 maggio 2022. Detta sentenza, pronunciatanel giudizio di merito di opposizione all’esecuzione ex art. 616 cod. proc.civ. svoltosi nei confronti della medesima debitrice, aveva accertato ildifetto di legittimazione attiva del creditore, istante anche in sedeesecutiva, nei confronti della debitrice.5. Come emerge dalla documentazione allegata al ricorso, la sentenzain oggetto è passata in cosa giudicata in data 15 marzo 2024 in forzadell’estinzione per rinuncia del relativo giudizio di impugnazione, pereffetto dell’atto di rinuncia al giudizio di impugnazione notificato in data 21dicembre 2023. Sul punto, il giudice del rinvio ha ritenuto che laproduzione della suddetta sentenza n. 640/2022 è inammissibile, inquanto documento prodotto tardivamente dalla debitrice in sede dicostituzione in giudizio di rinvio in data 8 gennaio 2024 in relazione allaprima udienza del 10 gennaio 2024 [«Stante la natura perentoria di taletermine (…) risulta, quindi, inammissibile la produzione documentale (tracui…la sentenza n. 640/2022 del 30.4.2022 del Tribunale di Pescara) (…)della quale non può tenersi conto»], aggiungendo che la sentenza èinopponibile al Fallimento, in quanto soggetto terzo rispetto a quelgiudizio, nonché osservando come la creditrice istante non si fosseinsinuata allo stato passivo del fallimento.6. Ha, poi, accertato che il credito della creditrice originaria B.N.L.S.p.A. è stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto credito rientrante nellecaratteristiche indicate dall’avviso pubblicato in G.U. Il giudice del rinvioha, infine, ritenuto insolvente la società debitrice, attesi i debiti ammessiallo stato passivo, nonché quelli risultanti da una procedura esecutivaimmobiliare pendente davanti al Tribunale di Pescara, in cui il credito delcreditore surrogante è stato iscritto al passivo del bilancio della societàdebitrice, debiti non coperti dall’attivo immobiliare della debitrice, atteson. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026che l’attivo iscritto in bilancio mostra il costo storico di iscrizione ma nonquello di effettivo realizzo.7. Avverso la sentenza del giudice del rinvio propone ricorso percassazione la società debitrice, affidato a quattro motivi, cui resiste concontroricorso il Fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 383 e394 cod. proc. civ. e dell’art. 18 l. fall., «per aver ritenuto erroneamenteapplicabile al giudizio di rinvio il termine di decadenza previsto dal comma7 dell’art. 18 della L.F., nonostante il carattere “prosecutorio” dellarichiamata fase processuale». Parte ricorrente censura la statuizione ditardività della produzione della sentenza n. 640/2022, in quanto fondatasull’erroneo presupposto che al giudizio di rinvio sarebbe applicabile l’art.18, comma 7, l. fall. Osserva parte ricorrente come il giudizio di rinviocostituisca nuova fase del medesimo procedimento, per cui la tardivitàdella costituzione non può essere predicata in relazione ad esso; aggiungedi essere già parte reclamante, così risultando pienamente ammissibili idocumenti prodotti.2. Analogamente, prosegue parte ricorrente sotto un diverso profilo,dovrebbe essere consentito alle parti considerare fatti nuovi tali daincidere sulla posizione processuale delle parti, ove verificatisi dopo lamaturazione delle preclusioni istruttorie e dopo la conclusionedell’originario giudizio di reclamo, come per l’avvenuta rinunciaall’impugnazione avverso la sentenza n. 640/2022 Trib. Pescara.3. Il motivo è infondato, posto che le norme processuali del giudizio dirinvio - a termini dell’art. 394 cod. proc. civ. - comportano che lariassunzione del giudizio di reclamo ex art. 18 l. fall. avvenga dinanzi algiudice del rinvio con le stesse modalità del reclamo, con ricorso e non conn. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026camerale speciali disciplinanti l'originario procedimento di cui essorappresenta mera fase ulteriore (Cass., 8980/2021), né trattandosi di unnuovo procedimento (Cass., n. 29125/2019; Cass., n. 8454/2025). È,pertanto, assorbito l’esame del secondo profilo del primo motivo, fondatosul medesimo principio.4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 394e 116 cod. proc. civ. «nonché del principio di non dispersione della prova,per aver la Corte d’Appello erroneamente qualificato inammissibile laproduzione documentale relativa alla sentenza n. 640/2022 del30.04.2022 del Tribunale di Pescara già versata in atti nei precedenti gradidel giudizio fallimentare». Osserva parte ricorrente che la sentenza n.640/2022 Trib. Pescara era stata già prodotta nell’originario procedimentoprefallimentare e nel giudizio di reclamo.5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2909cod. civ. e del principio del ne bis in idem, nonché dell’art. 384 cod. proc.civ. e dell’art. 96, secondo comma, n. 3, l. fall., nella parte in cui la Corted’Appello di L’Aquila ha erroneamente rigettato l’eccezione di giudicatoesterno sollevata dalla reclamante, resistente nel giudizio di riassunzione.Osserva parte ricorrente che la sentenza n. 640/2022 Trib. Pescara èdotata di attestazione di passaggio in cosa giudicata formale per effettodella sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila del 15 marzo 2024dichiarativa dell’estinzione del giudizio di appello avverso la citatasentenza n. 640/2022. Il ricorrente deduce che il giudice del rinvio ètenuto a esaminare l’eccezione di giudicato esterno e censura lastatuizione di inopponibilità del giudicato, in quanto opponibile al creditoreistante, formatosi prima della dichiarazione di fallimento, portato aconoscenza nel giudizio di reclamo alla curatela fallimentare e a questan. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026opponibile («ed è vincolante per il giudice fallimentare, che è tenuto asindacare la medesima questione giuridica nel presente procedimento»).6. Osserva, inoltre, parte ricorrente che il giudice del rinvio avrebbeerrato nel non avere rilevato che la questione oggetto della citatasentenza n. 640/2022 sarebbe identica a quella del giudizio di rinvio, cosìomettendo l’esame di un fatto storico decisivo, con conseguenteopponibilità del giudicato sostanziale per coincidenza della causa petendi.La violazione di legge viene, ulteriormente, rubricata in relazione alladisciplina del giudizio di formazione dello stato passivo, trattandosi digiudicato formatosi in relazione al creditore istante prima delladichiarazione di fallimento, di per sé opponibile al fallimento.7. Sempre con il terzo motivo, il ricorrente osserva che la violazione dilegge sarebbe tale anche in relazione al principio di diritto enunciato dallasentenza rescindente, in quanto l’accertamento incidentale dell’esistenzadel credito potrebbe essere condotto in assenza di un titolo giudizialedefinitivo, come indicato dalla sentenza rescindente, titolo giudizialedefinitivo consolidatosi nelle more del giudizio di rinvio per rinunciaall’impugnazione avverso la citata sentenza n. 640/2022 Trib. Pescara.8. Il terzo motivo, relativo all’eccezione di giudicato esterno, vaesaminato preliminarmente al secondo. Il giudicato esterno è rilevabile diufficio in ogni stato e grado del processo, ma la questione va coordinatacon i principi che regolano il giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio deve,difatti, attenersi al principio di diritto contenuto nella sentenzarescindente, non potendo prendere in esame altre questioni ove il dedottogiudicato risulti tuttavia escluso, quantomeno implicitamente, dallastatuizione di cassazione con rinvio (Cass., n. 2365/2025; Cass., n.14869/2025). Parimenti, deve trattarsi di giudicato formatosi nel corso delgiudizio in cui la questione viene sollevata, in quanto ove il giudicato siformi nei precedenti gradi di merito lo strumento processuale dedicato è larevocazione delle precedenti pronunce di merito per contrasto di giudicatin. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026(Cass., Sez. U., n. 21493/2010; Cass., n. 28733/2022; Cass., n.27706/2025).9. Nella specie ricorrono entrambe le condizioni. Il giudicato esterno siè formato nel corso del giudizio di rinvio (15 marzo 2024), per effettodell’estinzione del giudizio di impugnazione della sentenza n. 640/2022per rinuncia dell’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. e la questione del giudicato, comesottolinea il ricorrente, non è preclusa dalla sentenza rescindente diquesta Corte (Cass., n. 21821/2023), che ha rimesso l’esame dellaquestione della legittimazione del creditore istante ex art. 6 l. fall. «indifetto di un titolo giudiziale definitivo». Il giudice del rinvio ha l’onere,nella specie, di verificare se vi è stato giudicato contrario sulla questioneoggetto del giudizio di rinvio.10. Il giudice di legittimità è, tuttavia, tenuto ad accertare l'esistenzae la portata del giudicato esterno con cognizione piena, esame che siestende al diretto riscontro degli atti del processo e alla diretta valutazionee interpretazione degli stessi, mediante indagini e accertamenti, anche difatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudicedi merito (Cass., Sez. U., n. 24664/2007; Cass., n. 21200/2009; Cass., n.5508/2018; Cass., n. 17175/2020; Cass., n. 38767/2021; Cass., n.23162/2024; Cass., n. 34432/2023; Cass., n. 11032/2025). Sul punto vaosservato, come correttamente deduce il controricorrente, che «l’autoritàdel giudicato esterno può operare solo nei rigorosi limiti rappresentatidagli elementi costitutivi dell’azione, presupponendo che la causaprecedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche ilpetitum e la causa petendi (cfr., tra le tante, Cass. 24.3.2014, n. 6830,Cass. 7.6.2021, n. 15817)» (conf., in tal senso, Cass., n. 24267/2025;Cass., n. 11887/2025; Cass., n. 12763/2014).11. Nella specie, la sentenza n. 640/2022 del Tribunale di Pescaranon può costituire giudicato esterno ostativo all’accertamento dellalegittimazione ex art. 6 l. fall. del creditore istante. La questione agitatan. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026sia nel giudizio di opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale diPescara, sia nel presente giudizio (l’estraneità del credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. alla cessione di cui all’avviso contenuto nella G.U. n. 85 del 24luglio 2018), è stata rigettata nel giudizio ordinario in modo conforme allastatuizione contenuta nel principio di diritto della pronuncia rescindente(«l’inequivoca inclusione del credito de quo nell’ambito di quelli ceduti, per“comunanza di elementi”, individuabili nell’essersi trattato di pretesi creditiderivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, esconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi dellaCircolare della Banca d’Italia n. 272/2008. La contestazione sollevata sulpunto dagli originari opponenti è del tutto esecutata ed anzi nonsmentisce che il passaggio a sofferenza, per rapporti sorti in quel periodotemporale, sia avvenuto con le modalità comunque indicate dalla Banca.Gli opponenti cioè, oltre a contestare del tutto genericamente gli assuntipure documentati forniti dal cessionario e ammettendo di avereintrattenuti rapporti con la cedente, non sono in grado di fornire alcunelemento idoneo a smentire le allegazioni dell’istituto sia in punto diandamento dei rapporti sia in punto di chiusura degli stessi. Solo percompletezza espositiva si evidenzia che in questa sede la cessionaria haanche prodotto specifica nota dal cedente facente riferimento a posizionecreditorie cedute e relative alla società opponente che peraltro coincidonocon quelle indicate già in sede di sospensiva davanti al GE»).12. Diversamente, l’opposizione all’esecuzione è stata accolta dalTribunale di Pescara, sul rilievo che la legittimazione della banca (creditoreistante) richiede non solo la pubblicazione della cessione sulla GazzettaUfficiale, ma anche l’iscrizione del credito nel Registro delle Imprese, inquella sede non provata («necessitandosi degli adempimenti pubblicitarinon solo per il tramite dell'avvenuta pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA],ma anche attraverso l'iscrizione nel Registro delle Imprese»). Talen. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026questione è coperta dal principio di diritto della pronuncia rescindente,volto ad accertare che il credito azionato rientri nella categoria indicatanella [OSCURATO:PERSONA] in cui sia data notizia della cessione. Previacorrezione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 cod.proc. civ. (nella quale è mancato l’esame del giudicato esterno), il terzomotivo va dunque rigettato, accertandosi che l’eccezione di giudicatoesterno non trova applicazione nel caso di specie, non essendo il suddettogiudicato in contrasto con il principio di diritto. Diviene pertanto assorbitol’esame del secondo motivo.13. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 5l. fall., nonché omesso esame di fatto storico decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’Appello qualificato instato d’insolvenza la società [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerareche l’unica ragione dell’inattività dell’impresa era costituita della pendenzadella procedura esecutiva immobiliare n. 312/2017 di R.G.E., «chesarebbe stata dichiarata estinta, se non fosse intervenuta la dichiarazionedi fallimento in primo grado». Deduce parte ricorrente che il venir menodella procedura esecutiva per effetto dell’estinzione della medesimaavrebbe consentito il venir meno dello stato di insolvenza prospettica; laripresa dell’attività caratteristica (intermediazione immobiliare) avrebbecomportato una migliore valutazione del patrimonio immobiliare, comecomprovato da proposte di acquisto degli immobili già pervenute neldicembre 2021, nonché dalla surroga di altra società negli originari creditibancari, che avrebbe consentito il rilancio della società mediante fusionedella ricorrente con la società creditrice surrogante.14. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto si risolve nellarichiesta di revisione del giudizio di impossibilità del debitore (società chenon è stata posta in liquidazione) di adempiere con regolarità alle proprieobbligazioni, fondato sullo «squilibrio tra poste passive ed attive» e sullan. 11510/2024 R.G.Numero registro generale 11510/2024Numero sezionale 1515/2026Numero di raccolta generale 9323/2026Data pubblicazione 13/04/2026inattività della società, con conseguente «incapacità finanziaria, strutturalee irreversibile, della società di soddisfare le proprie obbligazioni», giudiziobasato su una pluralità di elementi, unitariamente esaminati dal giudicedel merito con giudizio incensurabile nel giudizio di legittimità, ovecongruamente motivato come nella specie.15. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio delcontributo unificato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peresborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art.13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l.n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 11510/2024 R.G.
Sentenza Cassazione n. 09323/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris