CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione zilla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati; Considerato, infatti, che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità della ricorrente - non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della condanna. In particolare, con motivazione immune da censure, il provvedimento impugnato riconosce che la ricorrente si era allontanata dalla propria abitazione, con coscienza e volontà, e che gli operanti avevano posto in essere tutti i controlli necessari per verificarne la presenza in casa (cfr. p. 3 della sentenza). A conclusioni analoghe si perviene anche in relazione al secondo motivo di ricorso, che censura l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in relazione a questo punto, la sentenza impugnata risulta aver fatto corretta applicazione dei principi di legittimità affermati da questa Corte (cfr. p. 4 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis