CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46331/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati acquisiti. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto infondato l'appello, evidenziando che, in forza delle informazioni trasmesse dai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e delle risultanze dell'indagine sociale, era emerso che Imerti aveva riportato condanne gravi e aveva svolto un ruolo apicale nel sodalizio criminale di riferimento. L'intensità dei legami rivestiti con altri esponenti del panorama criminale locale, quindi, e la pervasività dell'associazione di tipo mafioso di riferimento imponevano una verifica maggiormente pregnante incentrata sull'effettiva consistenza dell'apparente presa di distanza dello stesso da logiche devianti. Secondo il giudice di merito, infatti, non erano emersi elementi certi di segno positivo, anche considerando che Imerti non aveva svolto alcun impegno lavorativo e che appariva opportuno un ulteriore periodo di osservazione. Al fine di accertare l'attuale pericolosità sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere eseguita una misura di sicurezza infatti, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co