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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29425/2026

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28/05/1992Abbruzzese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AbbruzzeseGiuliano;Rilevato che l'unico motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] eBevilacqua [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la qualificazione dei fatti, nonché il primoe il secondo motivo del ricorso dell 'Abbruzzese, aventi ad oggettorispettivamente la qualificazione dei fatti e l'aggravante della minorata difesa,difettano della necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramenteriproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, concorretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamenteaderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudicedi merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni edelle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che i suddetti motivi di ricorso non sono consentiti perché,senza indicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 9-11),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che il terzo motivo del ricorso Abbruzzese, avente ad oggetto iltrattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, è generico eversato interamente in fatto, in quanto a fronte di una sentenza che in punto ditrattamento sanzionatorio è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione eda adeguato esame delle deduzioni difensive, non prospetta alcuno specificoprofilo di contraddittorietà o manifesta illogicità, richiedendo unicamente nonconsentite valutazioni in fatto;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità dei ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28/05/1992Abbruzzese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AbbruzzeseGiuliano;Rilevato che l'unico motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] eBevilacqua [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la qualificazione dei fatti, nonché il primoe il secondo motivo del ricorso dell 'Abbruzzese, aventi ad oggettorispettivamente la qualificazione dei fatti e l'aggravante della minorata difesa,difettano della necessaria specificità, in quanto, da un lato, meramenteriproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, concorretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti pienamenteaderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudicedi merito, e, dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni edelle ragioni di fatto e di diritto a base della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che i suddetti motivi di ricorso non sono consentiti perché,senza indicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 9-11),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che il terzo motivo del ricorso Abbruzzese, avente ad oggetto iltrattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, è generico eversato interamente in fatto, in quanto a fronte di una sentenza che in punto ditrattamento sanzionatorio è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione eda adeguato esame delle deduzioni difensive, non prospetta alcuno specificoprofilo di contraddittorietà o manifesta illogicità, richiedendo unicamente nonconsentite valutazioni in fatto;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità dei ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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