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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29214/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24227/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto, n. 982 / 20 23 , depositata i n data 1 2 ottobre 20 23 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel1° ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Istanza di rimborso – art. 38 d.P.R. 602/1973 – duplicazione di versamenti –decadenza Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 15 novembre 2014, intimava a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di Euro 171.662,00 a titolo di recupero del credito Irpef indebitamente utilizzato in compensazione negli anni 2008 (Euro 80.255,00) e 2009 (Euro 91.407,00), oltre sanzioni ed interessi.

L’atto diventava esecutivo e, iscritti a ruolo gli importi, il contribuente riceveva, il 19 agosto 2015, la cartella di pagamento n. 12220150012903132000.

Impugnato l’atto, le parti addivenivano ad una conciliazione, che prevedeva il pagamento dell’integralità delle compensazioni effettuate nel 2008 (per Euro 80.255,00) e di parte (solo Euro 11.182,00) di quelle eseguite nel 2009.

Con tale versamento il credito originariamente portato in compensazione si rigenerava, per cui il Vartolo presentava due istanze di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, depositate rispettivamente in date 2 maggio 2018 e 27 settembre 2018, con le quali chiedeva il credito Irpef originario, non più utilizzato in compensazione.

L’Ufficio denegava i rimborsi richiesti; proposta impugnazione avverso i dinieghi, la CTP di Verona disponeva ctu contabile, durante la quale il ricorrente rinunciava all’istanza di rimborso depositata il 2 maggio 2018, in relazione alla quale la CTP dichiarava, perciò, cessata la materia del contendere.

Ritenuta, poi, l’applicabilità dell’art. 38 cit., stante l’esistenza di una duplicazione di versamento (l’uno all’atto della prima compensazione, l’altro all’atto del pagamento del quantum oggetto di concil iazione), accoglieva il ricorso, ritenendo tempestiva la domanda di rimborso (in quanto depositata quando non era ancora decorso il termine di 48 mesi dalla conciliazione, né dai singoli pagamenti) e, pertanto, dovuto l’importo richiesto, pari ad Euro 112.933,00).

2. Interposto gravame dal l’Ufficio , la Co rte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in accoglimento parziale dell’appello, rideterminava in Euro 104.372,53 l’importo del rimborso dovuto, sulla scorta della ctu espletata in primo grado.

Riteneva, invece, condivisibile la decisione della CTP in punto di applicabilità, nella specie, dell’art. 38 cit. e della mancata decadenza del contribuente dal rimborso.

3. Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi ad u n motiv o .

Il contribuente ha resistito con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024.

Considerato che:

1. Con l’unico strumento di impugnazione l’Ufficio deduce l a «violazionee falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c.» sotto due profili: l’uno, relativo alla inapplicabilità della norma al caso di specie, l’altro, relativo al dies a quo del termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso.

Sotto il primo aspetto, l’Ufficio, dopo aver premesso che l’art. 38 cit. si applica solo in caso di versamento effettuato per errore materiale (a), o due volte (b) , o in assenza , totale o parziale, del relativo obbligo (c), sottolinea che nella specie non ricorre alcuna delle dette ipotesi; in particolare, non può sostenersi, come ritenuto dalla CGT di secondo grado, che vi sia stata una duplicazione di versamenti, perché questa presuppone che gli stessi abbiano il medesimo titolo e la medesima origine, nella specie insussistenti.

Piuttosto, il contribuente aveva compensato crediti inesistenti, che l’Ufficio ha poi provveduto a recuperare, per cui «risulta a questo punto oscuro il motivo per il quale il detto recupero dovrebbe determinare una duplicazione di versamento» (pag. 8 del ricorso).

Sotto il secondo aspetto, lamenta che il termine di 48 mesi sarebbe comunque elasso, essendo stata presentata l’istanza di rimborso il 27 settembre 2018, mentre il credito si riferisce ad anni di imposta 2008 e 2009 (momento dal quale iniziava a decorrere il detto termine).

Il motivo èfondato.

Coglie nel segno la censura relativa alla non applicabilità alla fattispecie dell’art. 38 cit., con assorbimento del profilo relativo al mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda.

Invero non può non rilevarsi che, come riportato dallo stesso contribuente, il credito illegittimamente portato (in anticipo) in compensazione nel 2008 è stato, poi, riconosciuto dall’Ufficio e scomputato per l’anno 2009, in sede di conciliazione giudiziale, sottraendo il relativo importo al complessivo quantumdovuto per il 2009.

In sede conciliativa si è anche definito il quantum ancora dovuto , pari alla differenza tra quanto illegittimamente scomputato anticipatamente nell’anno 2009 e quanto invece legittimamente scomputabile a titolo di credito d’imposta maturato nel 2008.

Il pagamento rateale che scaturisce dalla conciliazione ha, dunque, ad oggetto l’intero credito illegittimamente scomputato nel 2008 e quanto ancora dovuto nell’anno 2009, una volta compensato il credito d’imposta maturato nel 2008.

Pertanto, in relazione all’anno 2008 non è ravvisabile alcuna duplicazione di pagamento, mentre per l’anno 2009 l‘eventuale duplicazione va valutata in relazione alle successive dichiarazioni (con relative compensazioni), peraltro oggetto di ulteriori accordi conciliativi.

Tale esame risulta del tutto assente nella specie, pertantola tesi dei giudici di merito circa l’esistenza di un doppio versamento nella specie (la prima volta nell’anno in cui è maturato il presupposto, attraverso la decurtazione del credito della contribuente, la seconda volta in sede di esecuzione dell’accordo conciliativo, acclarata la non compensabilità di esso) non trov a adeguato riscontro.Invero, non può ritenersi che il mero disconoscimento della compensazionedi un credito, indicata nell’anno non di competenza, integri di per sé una duplicazione d’imposta, che si verifica solo, ed eventualmente, in data successiva, quando non sia seguita la compensazione del credito nell’anno di competenza.In tal caso potrà riconoscersi il diritto del contribuente al rimborsodi quanto versato in eccesso a causa del disconoscimento della compensazione del credito nell’anno non di competenza.

2. In base alle considerazioni svolte il ricorso va accolto, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24227/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto, n. 982 / 20 23 , depositata i n data 1 2 ottobre 20 23 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel1° ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Istanza di rimborso – art. 38 d.P.R. 602/1973 – duplicazione di versamenti –decadenza Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 15 novembre 2014, intimava a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di Euro 171.662,00 a titolo di recupero del credito Irpef indebitamente utilizzato in compensazione negli anni 2008 (Euro 80.255,00) e 2009 (Euro 91.407,00), oltre sanzioni ed interessi. L’atto diventava esecutivo e, iscritti a ruolo gli importi, il contribuente riceveva, il 19 agosto 2015, la cartella di pagamento n. 12220150012903132000. Impugnato l’atto, le parti addivenivano ad una conciliazione, che prevedeva il pagamento dell’integralità delle compensazioni effettuate nel 2008 (per Euro 80.255,00) e di parte (solo Euro 11.182,00) di quelle eseguite nel 2009. Con tale versamento il credito originariamente portato in compensazione si rigenerava, per cui il Vartolo presentava due istanze di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, depositate rispettivamente in date 2 maggio 2018 e 27 settembre 2018, con le quali chiedeva il credito Irpef originario, non più utilizzato in compensazione. L’Ufficio denegava i rimborsi richiesti; proposta impugnazione avverso i dinieghi, la CTP di Verona disponeva ctu contabile, durante la quale il ricorrente rinunciava all’istanza di rimborso depositata il 2 maggio 2018, in relazione alla quale la CTP dichiarava, perciò, cessata la materia del contendere. Ritenuta, poi, l’applicabilità dell’art. 38 cit., stante l’esistenza di una duplicazione di versamento (l’uno all’atto della prima compensazione, l’altro all’atto del pagamento del quantum oggetto di concil iazione), accoglieva il ricorso, ritenendo tempestiva la domanda di rimborso (in quanto depositata quando non era ancora decorso il termine di 48 mesi dalla conciliazione, né dai singoli pagamenti) e, pertanto, dovuto l’importo richiesto, pari ad Euro 112.933,00). 2. Interposto gravame dal l’Ufficio , la Co rte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in accoglimento parziale dell’appello, rideterminava in Euro 104.372,53 l’importo del rimborso dovuto, sulla scorta della ctu espletata in primo grado. Riteneva, invece, condivisibile la decisione della CTP in punto di applicabilità, nella specie, dell’art. 38 cit. e della mancata decadenza del contribuente dal rimborso. 3. Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi ad u n motiv o . Il contribuente ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024. Considerato che: 1. Con l’unico strumento di impugnazione l’Ufficio deduce l a «violazionee falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c.» sotto due profili: l’uno, relativo alla inapplicabilità della norma al caso di specie, l’altro, relativo al dies a quo del termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso. Sotto il primo aspetto, l’Ufficio, dopo aver premesso che l’art. 38 cit. si applica solo in caso di versamento effettuato per errore materiale (a), o due volte (b) , o in assenza , totale o parziale, del relativo obbligo (c), sottolinea che nella specie non ricorre alcuna delle dette ipotesi; in particolare, non può sostenersi, come ritenuto dalla CGT di secondo grado, che vi sia stata una duplicazione di versamenti, perché questa presuppone che gli stessi abbiano il medesimo titolo e la medesima origine, nella specie insussistenti. Piuttosto, il contribuente aveva compensato crediti inesistenti, che l’Ufficio ha poi provveduto a recuperare, per cui «risulta a questo punto oscuro il motivo per il quale il detto recupero dovrebbe determinare una duplicazione di versamento» (pag. 8 del ricorso). Sotto il secondo aspetto, lamenta che il termine di 48 mesi sarebbe comunque elasso, essendo stata presentata l’istanza di rimborso il 27 settembre 2018, mentre il credito si riferisce ad anni di imposta 2008 e 2009 (momento dal quale iniziava a decorrere il detto termine). Il motivo èfondato. Coglie nel segno la censura relativa alla non applicabilità alla fattispecie dell’art. 38 cit., con assorbimento del profilo relativo al mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda. Invero non può non rilevarsi che, come riportato dallo stesso contribuente, il credito illegittimamente portato (in anticipo) in compensazione nel 2008 è stato, poi, riconosciuto dall’Ufficio e scomputato per l’anno 2009, in sede di conciliazione giudiziale, sottraendo il relativo importo al complessivo quantumdovuto per il 2009. In sede conciliativa si è anche definito il quantum ancora dovuto , pari alla differenza tra quanto illegittimamente scomputato anticipatamente nell’anno 2009 e quanto invece legittimamente scomputabile a titolo di credito d’imposta maturato nel 2008. Il pagamento rateale che scaturisce dalla conciliazione ha, dunque, ad oggetto l’intero credito illegittimamente scomputato nel 2008 e quanto ancora dovuto nell’anno 2009, una volta compensato il credito d’imposta maturato nel 2008. Pertanto, in relazione all’anno 2008 non è ravvisabile alcuna duplicazione di pagamento, mentre per l’anno 2009 l‘eventuale duplicazione va valutata in relazione alle successive dichiarazioni (con relative compensazioni), peraltro oggetto di ulteriori accordi conciliativi. Tale esame risulta del tutto assente nella specie, pertantola tesi dei giudici di merito circa l’esistenza di un doppio versamento nella specie (la prima volta nell’anno in cui è maturato il presupposto, attraverso la decurtazione del credito della contribuente, la seconda volta in sede di esecuzione dell’accordo conciliativo, acclarata la non compensabilità di esso) non trov a adeguato riscontro.Invero, non può ritenersi che il mero disconoscimento della compensazionedi un credito, indicata nell’anno non di competenza, integri di per sé una duplicazione d’imposta, che si verifica solo, ed eventualmente, in data successiva, quando non sia seguita la compensazione del credito nell’anno di competenza.In tal caso potrà riconoscersi il diritto del contribuente al rimborsodi quanto versato in eccesso a causa del disconoscimento della compensazione del credito nell’anno non di competenza. 2. In base alle considerazioni svolte il ricorso va accolto, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di
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