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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 novembre 1964

Cassazione n. 20202/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tv ;34 itAPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -121,1A4 cLitc J Cr:t. e (..:144* 3(7 , - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini, dichiarato estinto il reato allo stesso ascritto (art. 590- bis, comma 1, cod. pen.) per remissione e conseguente accettazione della querela, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1.2. Con l'unico motivo proposto, lamenta l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, della sanzione amministrativa ex art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in assenza di un provvedimento di condanna, nonché la violazione di legge per avere il Giudice esercitato una potestà riservata ad altra autorità.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione in ordine alla sospensione della patente di guida.

3. In data 15/01/2024, è pervenuta memoria del difensore, i3VV. [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La pronuncia della sentenza di estinzione del reato per qualunque causa preclude, invero, l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza al prefetto (ex multis, Sez. 4 n. 13033 del 10/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284558 -01; Sez. 4 n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 273088).

L'art. 224, comma 3, cod. strada dispone, infatti, che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetta al Prefetto accertare l'eventuale sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria - sospensione o revoca della patente di guida -, Procedendo ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili.

Tanto si desume altresì dal disposto dell'art. 221, comma 2, cod. strada, il quale prevede che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'applicata sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che viene eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicata sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.

Così deciso il 1° febbraio 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tv ;34 itAPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -121,1A4 cLitc J Cr:t. e (..:144* 3(7 , - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Rimini, dichiarato estinto il reato allo stesso ascritto (art. 590- bis, comma 1, cod. pen.) per remissione e conseguente accettazione della querela, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 1.2. Con l'unico motivo proposto, lamenta l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, della sanzione amministrativa ex art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in assenza di un provvedimento di condanna, nonché la violazione di legge per avere il Giudice esercitato una potestà riservata ad altra autorità. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione in ordine alla sospensione della patente di guida. 3. In data 15/01/2024, è pervenuta memoria del difensore, i3VV. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è meritevole di accoglimento. La pronuncia della sentenza di estinzione del reato per qualunque causa preclude, invero, l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza al prefetto (ex multis, Sez. 4 n. 13033 del 10/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284558 -01; Sez. 4 n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 273088). L'art. 224, comma 3, cod. strada dispone, infatti, che, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetta al Prefetto accertare l'eventuale sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria - sospensione o revoca della patente di guida -, Procedendo ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. Tanto si desume altresì dal disposto dell'art. 221, comma 2, cod. strada, il quale prevede che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'applicata sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che viene eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicata sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Così deciso il 1° febbraio 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 20202/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris