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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28017/2023

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bg) il 25 febbraio 1971; cIVVelbt) ;ci ber rierr£a U. 3049/2021 deiki Curie di diJIJCíitY til BlebLici dei i diLet tbt e 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentite, k: eicizikine rdLt dcA CUlibighet e Gua.

Aridi ed GENTILI, sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bergamo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 1 dicembre 2021, la Corte di appello di Brescia, giudicando quale giudice del rinvio dopo che questa Corte di cassazione, con sentenza n. 34328 del 2021, aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della medesima Corte territoriale del 23 maggio 2019, ha, solo parzialmente riformando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, rideterminato la pena inflitta a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2 -bis e 2 -sexies, del dlgs n. 285 del 1992, per essersi posto alla guida di un'autovettura in condizioni di ebbrezza alcolica, con le aaaravanti, una sola delle auali, tuttavia, incidente a livello di determinazione della pena, trattandosi per entrambe di circistanze ad effetto speciale, di avere provocato un sinistro stradale e di avere commesso il fatto in tempo di notte, contenendola nella misura di mesi 6 di arresto ed euro .son„no di mi i ita Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha ore presentato ricorso per cassazione la difesa del Cabrini lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, indicata nella specie negli artt. 135 cod. pen., 53 della legge n. 689 dei 1981, e 3 sewitdo ~ma, e 27, terzo LOIflhIId deila Cosauciutie, oilre che in altra normativa di fonte internazionale, la mancata applicazione della disciplina in materia di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, per come proposto, inammissibile.

Giova chiarire meglio i termini della richiesta presentata con la attuale impugnazione dal Cabrini.

Ha osservato il ricorrente che lo stesso, con la sentenza impugnata, emessa in data 1 dicembre 2021, adottata a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione IV penale con sentenza n. 34328 del 2021, era stato condannato dalla Corte di appello di Brescia, in quanto riconosciuto responsabile del reato a lui ascritto, alla pena, oggetto peraltro di sospensione condizionale, di mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda; ha precisato il ricorrente che, sebbene in astratto la pena in questione sarebbe stata suscettibile di essere oggetto di conversione in sola pena pecuniaria, eali aveva ritenuto di non avanzare alla Corte di merito alcuna richiesta in tale senso - cosa che aveva in radice impedito alla Corte territoriale di pronunziare in ordine alla conversione, presupponendo essa la espressa richiesta dell'interessato (in tale senso è espressamente richiamata: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 marzo 2017, n. 12872) - atteso che in base alla iegisiazione vigente nei tempo ii criterio di conversione fra ogni singolo giorno di pena detentiva e la corrispondente pena pecuniaria, pari ad euro 250,00 pro die, avrebbe comportato a carico del Cabrini la condanna, sia pure sospesa, al pagamento, complessivo, di oltre 45.000,00 euro di dt l li lel WC1.

Ha, tuttavia, aggiunto il ricorrente che - essendo rimasto senza risposta il monito indirizzato al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 15 del 2020, e con il quale era stato segnalato il fatto che, per il peso economico derivante dall'applicazione del suddetto criterio di computo della pena detentiva breve ove convertita in pena pecuniaria, comportando il raggiungimento di cifre di gran lunga superiori a quelle che la gran parte degli individui viventi all'interno della Nazione sarebbe stata in grado di versare, avrebbe cessato di essere lo strumento volto ad evitare a chi fosse stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità l'obbligo di scontare pene di durata talmente breve che le stesse non avrebbero comunque potuto rnmpnrtarp In gvnIgimPntn di un rPAIP nprrnrcn trattamentale di tinn emendativo e riabilitativo, ancorchè le stesse, oltre a costituire un oggettivo onere per lo Stato, sarebbero comunque state tali da comportare gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, nel cui ordito la norcrIna citai rnneiannnt-n ora rnme inni io i ntramata rnci-its ionrin norriA i in talc. strumento esclusivamente un privilegio riservato ai soli condannati abbienti - la medesima Corte, con sentenza n. 28 del 2022 aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del i noi ,euz.. parte in cui es ," :e-. •-• " ed," i i I ; ..2‘J lJt titJWt i ti .3%....3-1,1-311,f-t:.4 l t VÌIJ 91-1.11 tit.ittGA V rilevante quale criterio di conversione delle pene detentive brevi non potesse essere inferiore ad euro 250.00 anziché ad euro 75,00.

Da tale evento deriverebbe, ad avviso del ricorrente, il suo sopravvenuto interesse a sollecitare la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ferma restandone, peraltro, la sospensione condizionale della sua esecuzione.

Sulla base, pertanto, dei seguenti rilievi: a) la sentenza emessa dal giudice del rinvio ha confermato le precedenti statuizioni in punto di sospensione condizionale della pena, ritenendo tuttora attuale la prognosi in ordine alla non recidivanza del Cabrini; b) come evidenziato nell'atto di appello, quest'ultimo è gravato da un solo risalente precedente e che la Luutiolict (Ad iii Cbcil I le è SLevra da pariiwidie yiciviià e peiviLdLici, e) io stesso si è dichiarato disponibile allo svolgimento di un'attività di utilità sociale; d) il medesimo è un imprenditore agricolo professionale; l'odierno ricorrente, onde potere accedere ai beneficio della conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, ha chiesto l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia.

Questi essendo gli elementi di valutazione a disposizione della Corte di cassazione, ritiene il Collegio che il ricorso ora in esame sia inammissibile.

Si osserva, infatti, da una parte che, come per altro è stato lo stesso ricorrente a riconoscere, non vi era spazio per una pronunzia in merito alla sostituzione da parte della Corte di appello, posto che, non essendo stata questa richiesta da parte del ricorrente, deve applicarsi la regola secondo la quale non rientra fra i poteri della Corte di merito applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non isuiLa fur i i 11.1;d1d cilLUlici SpCLifil.c1 C I I 10LiVcrld FILIIIeStcI CUI I I iguar do ci tdie punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devuiulivu deirappeii0 C Li le seglid dridie li ;indie dei pulere discreziuridie dei giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 marzo 2017, n. 12872).

Del tutto impraticabile sarebbe, pertanto, una ipotesi di illegittimità della sentenza impugnata sotto il profilo della completezza motivazionale, non potendo essere lamentate carenze da tale tipo in ordine a questioni non dedotte di fronte al giudice che ha emanato la sentenza censurata.

Si osserva, a questo punto, che con la sentenza n. 34328 del 2021 di annullamento con rinvio questa Corte ha rimesso al giudice del rinvio esclusivamente il tema avente ad oggetto il regime applicativo delle plurime LIILUSLcIIILC ciyytcivcinti dtj effetto Speddie (quali erdliu le dyyrdvdtiti contestate al Cabrini) la cui disciplina, quale che sia la fonte delle aggravanti concretamente da applicare, è rinvenibile nella previsione codicistica di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen.

Deve, per quanto sopra rilevato, concludersi che, quale conseguenza del solo parziale effetto devolutivo derivante dall'avvenuto annullamento con rinvio, in base al quale la Corte di appello era stata investita della sola questione inerente alla incidenza sulla entità della pena detentiva da irrogare a carico del Cabrini della esistenza di una pluralità di circostanze aggravanti ad effetto speciale, il tema della possibilità di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria, non sollevato ad istanza di parte nel corso dei giudizio di gravame, non era più suscettibile di essere posto in discussione in quanto su tale questione si era oramai formato il giudicato parziale, essendo risultato, in sede di formazione del giudicato progressivo scaturente dall'avvenuto uni [bivio liCnd SelltC1ILd illipUglIdta in ragione dei solo parziale accoglimento della impugnazione in sede di legittimità, tale tema estraneo al sindacato rimesso al giudice del rinvio.

Un tale rilievo - valutato contestualmente a quello riguardante la impossibilità di procedere alla sostituzione della pena pecuniaria in pena detentiva direttamente da parte di questa Corte di legittimità sia perché vi ostano, da punto di vista normativo il dettato dell'art. 53 della legge n. 698 del 1981, il quale prevede che a svolgere tale eventuale incombente sia "il giudice nel pronunziare la sentenza di condanna", formula che attribuisce funzionalmente al solo giudice del merito tale potere, e, da un ponto di vista sistematico, l'esigenza, ai fini della applicabilità dell'istituto giuridico in discorso, di operare scelte di tipo discrezionale, necessità che conferma la attribuzione al solo giudice del merito di un tale compito (essendo - anche a tacere del fatto che non sono stati forniti nel caso di specie dal ricorrente gli elementi conoscitivi sufficienti per operarle - le scelte discrezionali e di merito PqtraneP al sinriacatn di lingittimità) - rpnrlp, quindi, la gentpn7a nra impugnata, immune dagli effetti della citata sentenza n. 28 del 2022 della Corte costituzionale in tema di criterio di ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria.

Come è, infatti, noto l'art. 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953, nel disciplinare gli effetti delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una legge ovvero di un atto avente forza di legge pronunziate dalla Corte costituzionale, prevede, riecheggiando, peraltro, il contenuto dell'ari.. 136, LUI11111d primo, della Cusliluziurie, die le flUrIfit incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione con la quale le stesse sono state dichiarate illegittime; quanto alla eventuale efficacia retroattiva delle dichiarazione di illeyiUIJJIitd LUSLILULit)11d;C (pICC111.C1W Che LUStitUISLC uiu piiiicipiu iuie;uuiuipe di tale pronunzia, non foss'altro perché lo stesso risponde alla ovvia esigenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, di rendere la modifica normativa recata per effetto della sentenza dichiarativa della illegittimità della legge inciubbiata appiicabiie ai giudizio a quo), questa - espressamente dettata dal comma 4 del ricordato art. 30 della legge n. 87 del 1953, laddove è previsto che se, per effetto della norma dichiarata illegittima sia stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna, ne debbono cessare la esecuzione e gli altri effetti penali - deve intendersi limitata alle situazioni non ancora esaurite, dovendo ricondursi ad esse quelle situazioni giuridiche che sono ancora suscettibili di essere efficacemente poste in discussione.

Fra queste, ove si eccettui il principio dianzi dettato in relazione alla pronunzia di sentenze di condanna per effetto di disposizioni poi dichiarate costituzionalmente illegittime, debbono intendersi anche quelle, quale è quella ora riferita alla possibilità di sostituire la pena detentiva pronunziata in danno del Cabrini con pena pecuniaria, coperte dal giudicato penale.

Il ricorso proposto deve, pertanto, essere giudicato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bg) il 25 febbraio 1971; cIVVelbt) ;ci ber rierr£a U. 3049/2021 deiki Curie di diJIJCíitY til BlebLici dei i diLet tbt e 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentite, k: eicizikine rdLt dcA CUlibighet e Gua. Aridi ed GENTILI, sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bergamo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 1 dicembre 2021, la Corte di appello di Brescia, giudicando quale giudice del rinvio dopo che questa Corte di cassazione, con sentenza n. 34328 del 2021, aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della medesima Corte territoriale del 23 maggio 2019, ha, solo parzialmente riformando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, rideterminato la pena inflitta a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2 -bis e 2 -sexies, del dlgs n. 285 del 1992, per essersi posto alla guida di un'autovettura in condizioni di ebbrezza alcolica, con le aaaravanti, una sola delle auali, tuttavia, incidente a livello di determinazione della pena, trattandosi per entrambe di circistanze ad effetto speciale, di avere provocato un sinistro stradale e di avere commesso il fatto in tempo di notte, contenendola nella misura di mesi 6 di arresto ed euro .son„no di mi i ita Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio ha ore presentato ricorso per cassazione la difesa del Cabrini lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, indicata nella specie negli artt. 135 cod. pen., 53 della legge n. 689 dei 1981, e 3 sewitdo ~ma, e 27, terzo LOIflhIId deila Cosauciutie, oilre che in altra normativa di fonte internazionale, la mancata applicazione della disciplina in materia di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, per come proposto, inammissibile. Giova chiarire meglio i termini della richiesta presentata con la attuale impugnazione dal Cabrini. Ha osservato il ricorrente che lo stesso, con la sentenza impugnata, emessa in data 1 dicembre 2021, adottata a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione IV penale con sentenza n. 34328 del 2021, era stato condannato dalla Corte di appello di Brescia, in quanto riconosciuto responsabile del reato a lui ascritto, alla pena, oggetto peraltro di sospensione condizionale, di mesi 6 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda; ha precisato il ricorrente che, sebbene in astratto la pena in questione sarebbe stata suscettibile di essere oggetto di conversione in sola pena pecuniaria, eali aveva ritenuto di non avanzare alla Corte di merito alcuna richiesta in tale senso - cosa che aveva in radice impedito alla Corte territoriale di pronunziare in ordine alla conversione, presupponendo essa la espressa richiesta dell'interessato (in tale senso è espressamente richiamata: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 marzo 2017, n. 12872) - atteso che in base alla iegisiazione vigente nei tempo ii criterio di conversione fra ogni singolo giorno di pena detentiva e la corrispondente pena pecuniaria, pari ad euro 250,00 pro die, avrebbe comportato a carico del Cabrini la condanna, sia pure sospesa, al pagamento, complessivo, di oltre 45.000,00 euro di dt l li lel WC1. Ha, tuttavia, aggiunto il ricorrente che - essendo rimasto senza risposta il monito indirizzato al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 15 del 2020, e con il quale era stato segnalato il fatto che, per il peso economico derivante dall'applicazione del suddetto criterio di computo della pena detentiva breve ove convertita in pena pecuniaria, comportando il raggiungimento di cifre di gran lunga superiori a quelle che la gran parte degli individui viventi all'interno della Nazione sarebbe stata in grado di versare, avrebbe cessato di essere lo strumento volto ad evitare a chi fosse stato ritenuto responsabile di reati di modesta gravità l'obbligo di scontare pene di durata talmente breve che le stesse non avrebbero comunque potuto rnmpnrtarp In gvnIgimPntn di un rPAIP nprrnrcn trattamentale di tinn emendativo e riabilitativo, ancorchè le stesse, oltre a costituire un oggettivo onere per lo Stato, sarebbero comunque state tali da comportare gravi effetti di lacerazione del tessuto familiare, sociale e lavorativo, nel cui ordito la norcrIna citai rnneiannnt-n ora rnme inni io i ntramata rnci-its ionrin norriA i in talc. strumento esclusivamente un privilegio riservato ai soli condannati abbienti - la medesima Corte, con sentenza n. 28 del 2022 aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del i noi ,euz.. parte in cui es ," :e-. •-• " ed," i i I ; ..2‘J lJt titJWt i ti .3%....3-1,1-311,f-t:.4 l t VÌIJ 91-1.11 tit.ittGA V rilevante quale criterio di conversione delle pene detentive brevi non potesse essere inferiore ad euro 250.00 anziché ad euro 75,00. Da tale evento deriverebbe, ad avviso del ricorrente, il suo sopravvenuto interesse a sollecitare la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ferma restandone, peraltro, la sospensione condizionale della sua esecuzione. Sulla base, pertanto, dei seguenti rilievi: a) la sentenza emessa dal giudice del rinvio ha confermato le precedenti statuizioni in punto di sospensione condizionale della pena, ritenendo tuttora attuale la prognosi in ordine alla non recidivanza del Cabrini; b) come evidenziato nell'atto di appello, quest'ultimo è gravato da un solo risalente precedente e che la Luutiolict (Ad iii Cbcil I le è SLevra da pariiwidie yiciviià e peiviLdLici, e) io stesso si è dichiarato disponibile allo svolgimento di un'attività di utilità sociale; d) il medesimo è un imprenditore agricolo professionale; l'odierno ricorrente, onde potere accedere ai beneficio della conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, ha chiesto l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia. Questi essendo gli elementi di valutazione a disposizione della Corte di cassazione, ritiene il Collegio che il ricorso ora in esame sia inammissibile. Si osserva, infatti, da una parte che, come per altro è stato lo stesso ricorrente a riconoscere, non vi era spazio per una pronunzia in merito alla sostituzione da parte della Corte di appello, posto che, non essendo stata questa richiesta da parte del ricorrente, deve applicarsi la regola secondo la quale non rientra fra i poteri della Corte di merito applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non isuiLa fur i i 11.1;d1d cilLUlici SpCLifil.c1 C I I 10LiVcrld FILIIIeStcI CUI I I iguar do ci tdie punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devuiulivu deirappeii0 C Li le seglid dridie li ;indie dei pulere discreziuridie dei giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 marzo 2017, n. 12872). Del tutto impraticabile sarebbe, pertanto, una ipotesi di illegittimità della sentenza impugnata sotto il profilo della completezza motivazionale, non potendo essere lamentate carenze da tale tipo in ordine a questioni non dedotte di fronte al giudice che ha emanato la sentenza censurata. Si osserva, a questo punto, che con la sentenza n. 34328 del 2021 di annullamento con rinvio questa Corte ha rimesso al giudice del rinvio esclusivamente il tema avente ad oggetto il regime applicativo delle plurime LIILUSLcIIILC ciyytcivcinti dtj effetto Speddie (quali erdliu le dyyrdvdtiti contestate al Cabrini) la cui disciplina, quale che sia la fonte delle aggravanti concretamente da applicare, è rinvenibile nella previsione codicistica di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. Deve, per quanto sopra rilevato, concludersi che, quale conseguenza del solo parziale effetto devolutivo derivante dall'avvenuto annullamento con rinvio, in base al quale la Corte di appello era stata investita della sola questione inerente alla incidenza sulla entità della pena detentiva da irrogare a carico del Cabrini della esistenza di una pluralità di circostanze aggravanti ad effetto speciale, il tema della possibilità di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria, non sollevato ad istanza di parte nel corso dei giudizio di gravame, non era più suscettibile di essere posto in discussione in quanto su tale questione si era oramai formato il giudicato parziale, essendo risultato, in sede di formazione del giudicato progressivo scaturente dall'avvenuto uni [bivio liCnd SelltC1ILd illipUglIdta in ragione dei solo parziale accoglimento della impugnazione in sede di legittimità, tale tema estraneo al sindacato rimesso al giudice del rinvio. Un tale rilievo - valutato contestualmente a quello riguardante la impossibilità di procedere alla sostituzione della pena pecuniaria in pena detentiva direttamente da parte di questa Corte di legittimità sia perché vi ostano, da punto di vista normativo il dettato dell'art. 53 della legge n. 698 del 1981, il quale prevede che a svolgere tale eventuale incombente sia "il giudice nel pronunziare la sentenza di condanna", formula che attribuisce funzionalmente al solo giudice del merito tale potere, e, da un ponto di vista sistematico, l'esigenza, ai fini della applicabilità dell'istituto giuridico in discorso, di operare scelte di tipo discrezionale, necessità che conferma la attribuzione al solo giudice del merito di un tale compito (essendo - anche a tacere del fatto che non sono stati forniti nel caso di specie dal ricorrente gli elementi conoscitivi sufficienti per operarle - le scelte discrezionali e di merito PqtraneP al sinriacatn di lingittimità) - rpnrlp, quindi, la gentpn7a nra impugnata, immune dagli effetti della citata sentenza n. 28 del 2022 della Corte costituzionale in tema di criterio di ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria. Come è, infatti, noto l'art. 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953, nel disciplinare gli effetti delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una legge ovvero di un atto avente forza di legge pronunziate dalla Corte costituzionale, prevede, riecheggiando, peraltro, il contenuto dell'ari.. 136, LUI11111d primo, della Cusliluziurie, die le flUrIfit incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione con la quale le stesse sono state dichiarate illegittime; quanto alla eventuale efficacia retroattiva delle dichiarazione di illeyiUIJJIitd LUSLILULit)11d;C (pICC111.C1W Che LUStitUISLC uiu piiiicipiu iuie;uuiuipe di tale pronunzia, non foss'altro perché lo stesso risponde alla ovvia esigenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, di rendere la modifica normativa recata per effetto della sentenza dichiarativa della illegittimità della legge inciubbiata appiicabiie ai giudizio a quo), questa - espressamente dettata dal comma 4 del ricordato art. 30 della legge n. 87 del 1953, laddove è previsto che se, per effetto della norma dichiarata illegittima sia stata pronunziata sentenza irrevocabile di condanna, ne debbono cessare la esecuzione e gli altri effetti penali - deve intendersi limitata alle situazioni non ancora esaurite, dovendo ricondursi ad esse quelle situazioni giuridiche che sono ancora suscettibili di essere efficacemente poste in discussione. Fra queste, ove si eccettui il principio dianzi dettato in relazione alla pronunzia di sentenze di condanna per effetto di disposizioni poi dichiarate costituzionalmente illegittime, debbono intendersi anche quelle, quale è quella ora riferita alla possibilità di sostituire la pena detentiva pronunziata in danno del Cabrini con pena pecuniaria, coperte dal giudicato penale. Il ricorso proposto deve, pertanto, essere giudicato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so